Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 dicembre 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 giugno 2023 |
Commentari • 57
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso depositato il 12 giugno 2020 e iscritto al n. 52 del registro ricorsi per l'anno 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1 c), lettere a), b), c) e d) (recte: art. 9, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui inserisce il comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), all'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in …
Leggi di più… - 2. M. Serio, Ancora oggi “history involves comparison” e viceversa. Marina Timoteo in dialogo con Paolo Grossi in “Grammatiche del diritto”Mario Serio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Ancora oggi “history involves comparison” e viceversa. Marina Timoteo in dialogo con Paolo Grossi in “Grammatiche del diritto” di Mario Serio In oltre un centinaio di pagine di un volume del 2020 intitolato “Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi” Marina Timoteo ha condotto in porto un'intelligente interlocuzione con uno dei sommi giuristi italiani viventi, Paolo Grossi, su numerosi temi che hanno costituito il cuore dell'opera di questo in alcuni decenni: ha così realizzato una molteplicità di risultati positivi ed utili. Il dialogo, che si è dipanato, in calibrata e snella continuità, lungo la via della storia giuridica dal medioevo ad oggi, letta attraverso l'interazione …
Leggi di più… - 3. Paesaggio, ambiente, territorio: il binomio tutela-fruizione dopo la riforma costituzionaleGiancarlo Montedoro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giancarlo Montedoro Sommario: 1. Un po' di storia – 2. La Costituzione nel suo testo originario e la riforma del Titolo V - 3. L'attuazione costituzionale fra speculazione e ricomposizione - 4. La recente riforma della Costituzione in materia di ambiente: alcune domande scomode. 1. Un po' di storia La vita è metamorfosi. Ogni nascita – ci dice E. Coccia il sociologo italo francese nel libro Metamorfosi – è un nuovo cheemerge (nell'oblio di ciò che è stato nel ventre materno) ma è anche un futuro che si perde in un passato senza limiti. Ogni conservazione è giudizio sulla fruizione (incompatibile con essa). Ogni fruizione (compatibile con la conservazione) ha dentro di sé il problema …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con due ordinanze di identico tenore iscritte ai numeri 114 e 127 del registro ordinanze 2022, depositate rispettivamente il 28 marzo e il 9 maggio 2022, il Tribunale ordinario di Viterbo, sezione civile, in funzione di giudice dell'esecuzione immobiliare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), nella parte in cui non esclude la «proprietà di privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)» dalla previsione secondo cui «[i]l regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello …
Leggi di più… - 5. CONVEGNO: Beni comuni, identità, tutela e gestione.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
UNIVERSITA' LA SAPIENZA Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio BENI COMUNI: IDENTITÀ, TUTELA E GESTIONE. ROMA 9 ottobre 2020, ore 10 – 17 Facoltà di Giurisprudenza – Aula Calasso e Sala delle Lauree Ore 10.00 – Apertura dei lavori – Saluti Eugenio Gaudio Magnifico Rettore della Sapienza Università di Roma Francesco Riccio Presidente della Seconda Sezione del Tar Lazio Oliviero Diliberto Preside della Facoltà di Giurisprudenza Luisa Avitabile Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Ore 10.30 – Sessione antimeridiana Introduce e presiede: Natalino Irti Emerito della Sapienza Università di Roma – Linceo Intervengono: Vincenzo Cerulli Irelli – Profili generali e costituzionali …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 312
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/10/2025, n. 34036Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da RE SI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal componente Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. David Dell'Atti, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, o, in subordine, con rinvio. Penale Sent. Sez. U Num. 34036 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: …Leggi di più...
- dolo specifico·
- trattamento sanzionatorio·
- raccolta risparmio postale·
- incaricato di pubblico servizio·
- prescrizione reato·
- attività bancaria·
- peculato·
- giurisprudenza contrastante·
- principio di uguaglianza·
- art. 314 cod. pen.·
- pubblico ufficiale
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2023, n. 12570Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 18257-2017 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 12570 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 10/05/2023 2 di 46 ENEL PRODUZIONE S.P.A., E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di NE s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che le rappresenta e difende; - ricorrente e ricorrente successivo - contro COMUNE DI ALFEDENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio …Leggi di più...
- assoggettabilità ad espropriazione per pubblica utilità·
- conseguenze·
- condizioni·
- previa formale sdemanializzazione·
- irrilevanza·
- bene gravato da uso civico di dominio della collettività·
- necessità·
- dichiarazione di pubblica utilità o provvedimento di espropriazione·
- usi civici
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2023, n. 12570Provvedimento: iere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18257-2017 proposto da: ENEL PRODUZIONE S.P.A., E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di EN s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che le rappresenta e difende; -ricorrente e ricorrente successivo - contro COMUNE DI ALFEDENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COLAGRANDE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO …Leggi di più...
- espropriazione per pubblica utilità·
- demanio civico·
- inalienabilità·
- art. 12 legge n. 1766/1927·
- vincolo paesaggistico·
- giurisdizione commissariale·
- sdemanializzazione·
- proprietà collettiva·
- usi civici·
- indisponibilità relativa
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2023, n. 12571Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 27601-2017 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 12571 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 10/05/2023 2 di 30 ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE DI VILLALAGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSIO OLIVIERI 45/B, presso lo studio dell'avvocato CLARA PALESSE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CIANCARELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1688/2017 della …Leggi di più...
- espropriazione per pubblica utilità·
- art. 12 preleggi·
- demanio civico·
- giurisdizione usi civici·
- indisponibilità beni·
- inalienabilità·
- uso civico·
- sdemanializzazione·
- art. 360 c.p.c.·
- proprietà collettiva
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2020, n. 9280Provvedimento: IN CALCE ANNOTAZIONE N° 9 280-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICORSO PER IO MAMMONE - Primo Presidente - MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE · Presidente di Sezione - PIETRO CURZIO Ud. 25/02/2020 - FELICE MANNA · Presidente di Sezione - PU R.G.N. 35099/2018 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - on9280 LUIGI IO LOMBARDO - Consigliere Rel. - Rep. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - си. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - -- Consigliere - CHIARA GRAZIOSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 35099-2018 proposto da: COMUNE DI …Leggi di più...
- commissario regionale per la liquidazione degli usi civici·
- criteri di individuazione·
- riparto di giurisdizione tra detto commissario ed il giudice ordinario·
- sede contenziosa·
- usi civici·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
Versioni del testo
- Art. 1. Riconoscimento dei domini collettivi 1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunita' originarie:
a) soggetto alla Costituzione;
b) dotato di capacita' di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
c) dotato di capacita' di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprieta' collettiva, considerato come comproprieta' inter-generazionale;
d) caratterizzato dall'esistenza di una collettivita' i cui membri hanno in proprieta' terreni ed insieme esercitano piu' o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunita' da esso distinta ha in proprieta' pubblica o collettiva.
2. Gli enti esponenziali delle collettivita' titolari dei diritti di uso civico e della proprieta' collettiva hanno personalita' giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
Il testo degli articoli 2 , 9 , 42 e 43 della Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.»;
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»;
«Art. 42. - La proprieta' e' pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprieta' privata puo' essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita'.»;
«Art. 43. - A fini di utilita' generale la legge puo' riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita' di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.». - Art. 2. Competenza dello Stato 1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:
a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettivita' locali;
b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettivita' locali degli aventi diritto.
2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.
3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:
a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilita' del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
b) essere riservato ai componenti della comunita', salvo diversa decisione dell'ente collettivo.
4. I beni di proprieta' collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettivita' titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facolta' delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 .
5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Note all' art. 2:
La legge 17 aprile 1957, n. 278 , reca: «Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali». - Art. 3. Beni collettivi 1. Sono beni collettivi:
a) le terre di originaria proprieta' collettiva della generalita' degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprieta' collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuita' di cui all' articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 ; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927 ; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;
d) le terre di proprieta' di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonche' le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ;
f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.
2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.
3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilita', dell'indivisibilita', dell'inusucapibilita' e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. ((3)) 4. Limitatamente alle proprieta' collettive di cui all' articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e' fatto salvo quanto previsto dall' articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .
5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformita' alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.
6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all' articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e' mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall' articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) , 2) , 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97 . Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettivita' titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e' abrogato.
8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettivita' titolari conferiscono priorita' ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.
8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 , e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;
b) siano stati utilizzati in conformita' ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformita' da essa.
8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l' articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi e' mantenuto il vincolo paesaggistico.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 11 maggio-15 giugno 2023, n. 119 (in G.U. 1ª s.s. 21/06/2023, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilita' le terre di proprieta' di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati".