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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/11/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 1182/2024 promossa da:
con l'avv.to PODESTA' STEFANO Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro on l'avv.to GIANNELLI RENATO Controparte_1
PARTE APPELLATA DISCUSSIONE ORALE IN DATA 15/10/2025 Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato la società si Controparte_1 opponeva al decreto ingiunto n. 446/2021, emesso dal Tribunale di Imperia il 24/07/2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare, entro il termine di quaranta giorni, in favore del la somma di € 12.579,30 oltre Parte_2 interessi, ex d. lgs. 231/2002, maturati dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre a competenze e spese di procedura rispettivamente pari ad € 540,00 ed € 145,50, oltre al rimborso di spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge. L'opponente deduceva: “ le sette fatture prodotte dal che fanno riferimento a crediti Pt_2 legati da un rapporto di , non possono essere considerate prove neppure per Parte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo, stante la natura costitutiva delle delibere di approvazione delle relative spese in esse contabilizzate” ( atto ci citazione in opposizione pag. 7). L'opponente deduceva che le fatture prodotte non costituivano prove idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, stante la natura costitutiva delle delibere di approvazione delle relative spese in esse contabilizzate. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti previsti dalla legge. Alla prima udienza di trattazione la medesima parte opponente deduceva a verbale:” A) eccepisce l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia delle delibere assunte nell'assemblea del il 5.6.2020 in palese violazione dell'atto costitutivo e dello statuto del COPI che si Pt_2 producono (ns. doc. 21)”( verbale udienza del 26.01.2022).
1 Si costituiva parte opposta che contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, di respingere l'opposizione. Con la prima memoria ex art. 183 comma 3, nr.
1.c.p.c., dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle difese avversarie di cui alla prima udienza di comparizione delle parti. Con sentenza n. 672/2024, pubblicata il 28/10/2024, il Tribunale di Imperia così decideva:
“Revoca il decreto ingiuntivo n. 446/2021;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore a restituire a in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
l'importo di Euro 14.806,80 oltre interessi legali dal 9.5.2022 al saldo.
- Condanna il in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi Euro 4.237,00 di cui per la fase di studio della controversi € 919,00, per la fase introduttiva del giudizio, € 777,00, per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 840,00 per la fase decisionale, € 1.701,00 oltre 15% per spese generali iva e cpa come per legge”. Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte opposta in primo grado, chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e di riformare quest'ultima respingendo totalmente l'opposizione avversaria. In via subordinata istruttoria, reiterava i capitoli di prova orale per interpello e per testi. Riproponeva, ex artt. 346 e 433 e ss. c.p.c., le domande ed eccezioni non accolte in primo grado. Formulava i seguenti motivi di impugnazione: Erronea applicazione, da parte del giudice primae curae, del principio del riparto dell'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo;
Omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del giudice primae curae – mancata contestazione, da parte del debitore, dell'allegazione dei prospetti di riparto spese alla delibera consortile alla base delle fatture azionate. Si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello. Con ordinanza del 29.05.2025 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, respingeva le istanze istruttorie della parte appellata in quanto irrilevanti al fine della decisione, e rinviava all'udienza collegiale del 15 ottobre 2025 ore 11.45 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino a trenta giorni antecedenti la predetta udienza. Le parti depositavano tempestivamente note conclusionali da controllare. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. Sui motivi di appello.
1.1. Erronea applicazione, da parte del giudice primae curae, del principio del riparto dell'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo –documentazione alla base delle fatture azionate tutta quanta consegnata al debitore e/o messa a disposizione di quest'ultimo.
1.2 Omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del giudice primae curae – mancata contestazione, da parte del debitore, dell'allegazione dei prospetti di riparto spese alla delibera consortile alla base delle fatture azionate.
2 I motivi sono unitariamente esaminati attesa la stretta connessione. Il Tribunale di Imperia, sulla base della delibera dell'assemblea del
[...] del 05.06.2020, ha emesso decreto ingiuntivo Parte_2
n. 446 del 24.07.2021 con cui ha condannato al pagamento in Controparte_1 favore di i euro 12.579,30 euro, relative a fatture concernenti spese legali, spese di Pt_2 gestione ordinaria 2020, riparto spese 2019, concessione demaniale 2019 e spese di cancello 2019, oltre interessi come da domanda, e spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi, ed € 540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge. L'assemblea del del 05.06.2020 aveva deliberato la ripartizione delle Parte_2 spese oggetto del decreto ingiuntivo. E' provato e non contestato che abbia regolarmente ricevuto la CP_1 convocazione alla suddetta riunione e ai relativi documenti, con P.E.C. del 05/06/2020, data della Delibera Consortile, con link incorporato nella stessa P.E.C. (doc. 21 del fascicolo di parte di primo grado di . Pt_2
Tale circostanza è stata ulteriormente verificata dalla Corte, nel contradittorio delle parti, all'udienza in presenza del 15.10.2025 :“Il Collegio, nel contraddittorio tra le parti, apre il link di cui all'appello (documento n. 21 primo grado di Parte_1
) e lo stesso risulta attivo e i documenti, dopo lo scarico, risultano
[...] visibili” ( verbale di udienza). Ciò posto deve essere premesso, come allegato dalla parte appellante, che “ In tema di oneri consortili, la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato è costituita, di anno in anno, dalla deliberazione consortile di approvazione del rendiconto, con la conseguenza che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi consortili, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio o quando sia validamente e fondatamente impugnata in simultanea, mentre non può accoglierla sul presupposto della non corretta ripartizione degli utili consacrata nella deliberazione, quando questa non sia impugnata. (Cass. Sez. 1, 28/02/2024, n. 5235). Si legge nella motivazione della predetta sentenza:” Deve essere precisato che per i consorzi (di urbanizzazione, principio generale applicabile alla fattispecie in esame, adde della C.A.) la riscossione degli oneri replica in certa misura le problematiche afferenti ai contributi condominiali (v. Cass. Sez. 1 n. 24052-04). Al riguardo questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass. Sez. U n. 26629-09). Tale principio è stato in parte corretto da altra più recente decisione delle medesime Sezioni Unite determinata dal perdurare di oscillazioni giurisprudenziali soprattutto sul tema della nullità della deliberazione.
3 È stata riconosciuta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali la potestà di sindacato giurisdizionale a fronte di delibere nulle ovvero a fronte di delibere annullabili. Ma sempre che l'annullabilità sia stata dedotta contestualmente in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ. nel termine perentorio ivi previsto;
non quindi in via di eccezione, tanto che si è detto essere rilevabile d'ufficio l'inammissibilità dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. Sez. U n. 9839-21). Pertanto non è condivisibile il passaggio della sentenza in cui il Tribunale non si limita ad accertare la sussistenza della delibera dell'assemblea consortile di riparto delle spese, ma entra nel merito delle singole fatture oggetto di approvazione da parte dell'assemblea medesima. Il Tribunale ha richiamato i principi di cui alla sentenza della Suprema Corte nr. 9542/2018. Tuttavia, tale sentenza ha ad oggetto una diversa fattispecie rispetto a quella in esame.
La predetta sentenza della Suprema Corte si riferisce ad un “contratto di vendita” tra due soggetti e non ad un consorzio. Inoltre, il decreto ingiuntivo si fondava sull'acquisto di
“merce indicata nella fattura”. Nel caso in esame, invece, oggetto del decreto ingiuntivo è la delibera dell'assemblea consortile del COPI del 05.06.2020.
per contestare quanto approvato dalla delibera consortile relativamente al CP_1 riparto delle spese tra i vari consorziati, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la delibera in oggetto, non essendo sufficiente domandare, decorso il termine di cui all'art. 2606 c. 2 c.c. l'accertamento della nullità di tale delibera “incidenter tantum”, né contestare il quantum delle singole fatture, né lamentare la mancata qualificazione di quanto dovuto come “rimborso”, in quanto tutto ciò risulta “cristallizato” dalla approvazione della delibera del . Parte_1
Infatti l'art. 2606 c. 2 c.c. recita: “Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.” Da tale disposizione si evince che vrebbe dovuto impugnare in Controparte_1 via diretta la delibera assembleare nei termini di legge, non essendo possibile richiedere la nullità della delibera consortile incidenter tantum. Diversamente argomentando, si consentirebbe alla parte di eludere i termini di impugnazione previsti dall'art. 2606 c. 2 c.c., con conseguente lesione del principio di certezza dei rapporti giuridici, in particolare, come nel caso in esame, laddove si tratta di con rilevanza esterna. Parte_1
La mancata impugnazione in via diretta della delibera da parte di CP_1
rende superfluo l'esame delle ulteriori censure proposte avverso la sentenza
[...] appellata. Si rileva, inoltre che non sussiste alcuna impugnazione circa la tardività dell'eccezione di nullità della delibera, come allegata dalla parte opponente nella prima udienza di comparizione delle parti. Peraltro i dedotti vizi sarebbero causa di mera annullabilità richiamandosi l'insegnamento della Suprema Corte sopra esposto.
4 Infatti l'assemblea fu regolarmente convocata da , allora Presidente Controparte_2 del e lo stesso, al di là delle rassegnate dimissioni, proseguì perché “tutti i presenti, Pt_2 con la sola eccezione di dichiarano di non accettare le Controparte_3 dimissioni del Presidente rinnovando la fiducia allo stesso. Si dà atto che il Presidente, in virtù della fiducia espressa, continuerà a ricoprire tale incarico fino alla naturale scadenza” (pag. 2 Verbale di Assemblea del Copi del 05.06.2020). Risultano pertanto irrilevanti e inammissibili le richieste di ammissione di mezzi istruttori dedotti da entrambe le parti, in quanto non potrebbero incidere in ordine alla validità o meno della delibera in argomento.
2.sul merito
“L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata”. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017). Attesa l'infondatezza dell'opposizione, deve quindi essere pronunciata sentenza di condanna al pagamento della somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo, oltre accessori come da istanza.
3. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellata. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi dello scaglione di riferimento per l'intero giudizio. E precisamente: Valore causa inferiore ad € 26.000,00. a.fase monitoria: € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso di avvocato;
b.fase di merito davanti al Tribunale:
1.Studio controversia: € 919,00=
2. Fase introduttiva : € 777,00=
3. Fase trattazione: € 1.680,00=
4. Fase decisionale: € 1.701,00= totale per compensi avvocato:€ 5.077,00=
c. fase davanti alla Corte d'Appello:
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00 Totale complessivi € 5.890,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
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P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1.in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore della parte appellante della somma di Controparte_1
€ 12.579,30 oltre interessi ai sensi del D.l.vo n. 231/02 maturati dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2.condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite di tutte le fasi di giudizio sostenute dalla parte appellante che liquida in : a.per la fase monitoria: € 145,50 per spese ed € 540,00= per compenso di avvocato;
b.per la fase davanti al Tribunale: € 5.077,00=per compenso di avvocato;
c.per la fase davanti alla Corte di Appello : € 5.809,00=per compensi di avvocato;
d. oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per ciascuna fase di giudizio;
Così deciso in camera di consiglio del 15.10.2025. Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott. Luca Baldini Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
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