Sentenza 13 novembre 2014
Massime • 1
In tema di consenso dell'avente diritto, non è sufficiente ad escludere l'antigiuridicità del fatto il consenso ad attività lesive dell'integrità personale - sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente che, incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana, elide la rilevanza del consenso prestato - espresso nel momento iniziale della condotta, essendo, invece, necessario che il consenso stesso sia presente per l'intero sviluppo di questa. (Fattispecie concernente pratiche erotiche sadomasochistiche).
Commentario • 1
- 1. Violenza sessuale e consenso dell’avente diritto: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2014, n. 19215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19215 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2014 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE r 192 15/15' 19215 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PIERO SAVANI 3386 - Presidente - N. Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 3606/2014 Dott. ROSA PEZZULLO Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO nei confronti di: DE ON AR N. IL 12/01/1961 inoltre: DE ON AR N. IL 12/01/1961 avverso la sentenza n. 13/2012 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO, del 22/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generate in persona del Dott. che ha concluso per * Udito, per la parte civile, l'Avv udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento dei ricorsi del P.M. e di LA ON IO;
udito il difensore della parte civile, avv. SI Alessandro, che ha concluso per l'inammissibilità od il rigetto del ricorso dell'imputato, come da conclusioni depositate unitamente alla nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avv. De Caro Agostino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22.10.2013 la Corte di Assise di Appello di Salerno, in riforma della sentenza appellata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore, emessa dalla Corte di Assise di Salerno in data 30.12.2011- che aveva assolto LA ON IO dal reato di omicidio volontario aggravato di ZO SA ha dichiarato il predetto imputato colpevole del reato di cu omicidio colposo, ai sensi dell'art. 589 c.p., così diversamente qualificato il fatto di cui all'originaria imputazione, e lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili ZO GI, ZO NA, RA IO, CA LO, da liquidarsi in separata sede.
1.1. In tale sentenza i fatti sono stati così descritti: -ZO NA fu rinvenuta cadavere la sera del 13 febbraio 2010 nella sua abitazione in Nocera Superiore, ove la donna esercitava l'attività di prostituta;
il corpo era riverso a terra nella camera da letto, seminudo, con una corda stretta al collo e due forbici conficcate, una in vagina e l'altra in bocca;
-dall'esame autoptico risultava che il decesso era avvenuto in un orario compreso tra le 19,30 e le 20,30 dello stesso giorno ed era stato provocato da asfissia mediante strangolamento, probabilmente nel corso o dopo un rapporto sessuale;
le ferite inferte con le forbici non erano mortali;
la vittima era stata uccisa mentre si trovava carponi sul letto, da cui era poi caduta sul pavimento e l'omicida aveva azionato la corda, mentre era posizionato alle spalle;
-il corpo era stato scoperto dal nipote della donna, CA LO, e dall'amico di questi, EP SA, i quali erano partiti da Nocera Inferiore per recarsi presso l'abitazione della ZO in Nocera Superiore che, come d'abitudine, avrebbe dovuto elargire al nipote una piccola regalia in denaro;
l'intesa era che il giovane avrebbe dovuto preavvertire 1 R la nonna della sua visita con il cellulare e, in caso di mancata risposta, avrebbe dovuto attendere il via libera della stessa, impegnata con qualche cliente ed, infatti, nel corso delle immediate indagini, risultava la telefonata, senza risposta, effettuata dal nipote alle ore 19,00; i due giovani, giunti a Nocera Superiore verso le 18,45 ed incamminatisi per raggiungere l'abitazione della ZO, erano passati vicino alla chiesa di S. Maria Maggiore, dove erano stati ripresi di dall'impianto videosorveglianza alle 19,42; erano giunti, quindi, presso l'abitazione della ZO, situata poco più avanti, avendo modo di notare che davanti alla casa si trovava in sosta, con la parte anteriore rivolta verso l'abitazione, un'auto Fiat UN a tre porte;
ritenendo che la donna si trovasse impegnata con un cliente, si erano posti in attesa all'interno dell'autovettura della ZO, pure parcheggiata vicino alla casa ed erano rimasti così per qualche tempo, mentre i vetri dei finestrini si appannavano per il freddo, risultando limitata la visibilità verso l'esterno; verso le 20,00 il CA era sceso dall'auto, notando che nel frattempo l'auto UN si era allontanata, per cui il giovane tentava ripetutamente di contattare la nonna con il cellulare (dai tabulati sono risultate ben undici telefonate in rapida successione) fino a quando, preoccupato, dopo aver telefonato al fratellastro RA IO (alle 20,26) e aver provato inutilmente a bussare, era entrato con l'amico forzando la porta e scoprendo così il cadavere della nonna;
-dalle indagini immediatamente svolte dai carabinieri risultava che la ZO alle ore 16,39 era stata contattata sulla sua utenza cellulare da quella intestata alla ditta Casa Amica Arredamenti, nella disponibilità di LA ON IO, fratello del titolare, il quale, convocato in caserma, ammetteva di essersi recato dalla ZO per un convegno carnale, utilizzando la sua auto Fiat UN a tre porte, che aveva parcheggiato davanti all'abitazione; precisava di aver avuto un rapporto sessuale con la donna e di essersi poi intrattenuto con la stessa, fumando una sigaretta per poi congedarsi al massimo verso le ore 19,15, ricevendo dalla donna delle caramelle, che aveva ancora in tasca, facendo rientro a Cava alle ore 19,37 presso la falegnameria, per svolgere dei lavori.
1.2 La Corte di Assise di Appello di Salerno, non reputando condivisibili i dubbi espressi nella sentenza di primo grado -secondo cui nessuno degli elementi analizzati a seguito di valutazione, prima separata, indi congiunta ed organica, fosse in grado di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'autore dell'omicidio si identificasse nel LA ON ha ritenuto, invece, il LA ON responsabile dell'omicidio- 2 开 colposo della predetta, essendo senza dubbio presente quel pomeriggio nell'abitazione della ZO e non essendo credibile la versione dei fatti resa dal medesimo imputato, in base, tra l'altro, alle seguenti considerazioni: - anche a voler considerare l'orario di partenza dalla falegnameria per recarsi dalla ZO (indicato dall'imputato verso le 18-18,15 circa), tenuto conto dell' intenso traffico a quell'ora di punta serale, il suo arrivo a Nocera Superiore non può che essere collocato intorno alle 19,00, sicchè in base alle attività dallo stesso indicate come compiute (due rapporti sessuali e pratiche igieniche), il tempo di ripartenza non può essere collocato alle 19,15; -il mancato rinvenimento del preservativo con la tracce biologiche riferibili al rapporto, che l'imputato dichiara di aver praticato con la ZO con soddisfazione, si presenta compatibile con l'attività di eliminazione delle proprie tracce e l'alterazione della scena del crimine, con conseguente depistaggio, tanto da confermare l'ipotesi accusatoria secondo cui l'imputato è stato l'ultimo effettivo cliente della donna;
l'auto in sosta davanti alla casa della ZO notata dai testi alle ore 19,42, tenuto conto dei tempi di permanenza indicati, non può che essere del LA ON, rivelandosi inverosimile la giustificazione addotta dallo stesso di essere rientrato in falegnameria per poi essere stato raggiunto dalla telefonata della moglie alle ore 20,50; -l'autovettura Fiat UN a tre porte vista dal nipote della ZO e dall'amico è proprio quella del LA ON e non una diversa ipotetica auto identica nella marca e nel tipo di altro cliente giunto dopo la partenza del predetto e, per quanto concerne le imprecise indicazioni sul colore dell'auto da parte dei testi CA e EP, ciò è giustificato dalle condizioni ambientali in cui l'avvistamento è avvenuto, nonché personali degli stessi (avendo assunto bevande alcoliche e fumato spinelli).
1.3. Tenuto conto delle modalità di rinvenimento del cadavere, dell'attività della vittima, della presenza di oggetti sadomaso nell'abitazione della stessa, la Corte di Assise di Appello ha concluso ritenendo che la ZO ed il LA ON avessero posto in essere la pratica erotica simile al cd. "bondage" e che la ZO fosse appunto rimasta vittima di tale pratica, imprudentemente operata, davanti allo specchio, consentendo al partner di porle una corda al collo, come per strangolarla, con la conseguenza che il fatto è da qualificarsi come omicidio colposo. 3 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Salerno, deducendo la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lettera b) c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 589 e 584 c. p.; in particolare, la Corte territoriale, pur avendo condiviso in fatto la ricostruzione dell' accaduto effettuata nella requisitoria- ossia che la morte della donna è avvenuta a seguito di pratiche erotiche operate dall'imputato, tenuto conto della posizione e delle condizioni in cui è stato rinvenuto il corpo della ZO, nonché di quanto evidenziato dal medico legale, secondo cui lo strangolamento era stato agevolato dal peso del corpo, trovandosi la donna prona, a quattro zampe, sul letto davanti allo specchio, mentre il partner le stava dietro ed in questa posizione le era stata avvolta la corda al collo- ed avendo ragionevolmente ritenuto che la ZO, anziana ed esperta prostituta, avesse prestato il suo consenso a pratiche erotiche simili al cosiddetto "bondage" (gioco erotico con il quale si ricerca, attraverso un movimento indotto dal peso del corpo appeso con una corda legata al collo uno stato di semiasfissia, in grado di procurare una intensa ed abnorme eccitazione simile all' orgasmo), ha derubricato l' imputazione contestata al LA ON, di omicidio volontario, in omicidio colposo, ritenendola preferibile a quella di omicidio preterintenzionale;
tale conclusione, tuttavia, non è condivisibile, in quanto, nel caso di specie, deve ritenersi integrato, invece, il reato di omicidio preterintenzionale, atteso che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il consenso della vittima per rapporti particolari non può escludere la sussistenza di reati di lesioni volontarie, con il relativo dolo, ove questi comportamenti siano di fatto realizzati, oltre una sfera di ragionevole previsione, in quanto incidono su beni personali tutelati dall' ordinamento in sé e, come tali, disponibili a discrezione del titolare;
la causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto prevista 50 c.p. può avere efficacia scriminante anche rispetto alle percosse e alle lesioni se prestato volontariamente nella piena consapevolezza delle conseguenze lesive dell' integrità personale, sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente che, incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana, elide la rilevanza del consenso prestato.
3. Ha proposto ricorso, altresì, l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando:
3.1. con il primo gruppo di motivi, la ricorrenza dei vizi di violazione della legge processuale penale, anche in relazione all'art. 533 c.p.p., e di contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo la Corte di Assise 4 di Appello di Salerno riformato in peius la sentenza di primo grado, limitandosi ad una diversa ricostruzione dei fatti, peraltro molto parziale, omettendo di confutare i molteplici punti della decisione di primo grado posti a sostegno della estraneità ai fatti del ricorrente;
ed invero, pur condividendosi la qualificazione giuridica del fatto omicidiario come colposo, ma contestandosi l'attribuzione del fatto all'imputato, va censurato il fatto che il giudice d'appello, bypassando completamente gli esiti negativi degli accertamenti dattiloscopici e l'esame del movente dell'omicidio, ha attribuito all'imputato il fatto sulla mera base della sua presenza in casa della ZO quel giorno, violando l'obbligo posto a suo carico, secondo cui quando il giudice d'appello riforma la sentenza di primo grado, specie in peius, deve confrontarsi con essa in modo specifico e completo;
la sentenza d'appello che si limiti a dare una lettura alternativa del medesimo compendio probatorio, senza essere sorretta da argomenti dirimenti, come è avvenuto nel caso di specie, viola la regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p., presupponendo la condanna la certezza della colpevolezza, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio;
la motivazione della sentenza impugnata è generica ed insufficiente, non smontando punto per punto quella di primo grado e non essendo sufficiente una differente valutazione, bensì occorrendo dati fattuali tali da condurre univocamente al convincimento opposto;
in particolare la Corte territoriale: quanto all'auto avvistata dal CA e dal EP, giunge a ritenere l'identità della stessa con quella di proprietà del ricorrente, non considerando l'esito dell'esperimento giudiziale e la descrizione dei testi medesimi, circa la diversità del colore e del parafango tra le due auto;
-quanto alla tesi del rapporto sessuale estremo finito in tragedia, non considera la successiva condotta dell'assassino che ha conficcato nella gola e nella vagina della ZO due paia di forbici, mettendo a soqquadro la casa e prelevando denaro;
non affronta minimamente l'aspetto dell'assenza di tracce biologiche e dattiloscopiche sul luogo del delitto ed in particolare sul corpo della vittima, sulla corda utilizzata per strangolarla e sulle forbici, limitandosi a liquidare il problema con l'opera di ripulitura successivamente posta in essere;
inoltre, non considera che sotto le unghie della vittima sono state rinvenute tracce di DNA maschile, non compatibili con quelle dell'imputato e che lo spezzone di corda sequestrato all'imputato non è uguale a quello utilizzato per strangolare la vittima;
5 Đ -non considera che i dvd sequestrati all'imputato, secondo quanto riferito dal teste RA, non appartenevano alla nonna, che i micro bocchini rinvenuti nelle tasche dell'imputato appartengono allo stesso, che l'orario in cui l'imputato ha dichiarato di essere stato a casa della ZO coincide con le dichiarazioni testimoniali del Nunziante, che il perito ha dichiarato che l'omicidio è stato premeditato e che durante l'omicidio la porta era aperta, circostanza questa che esclude che l'omicidio sia avvenuto durante una prestazione della ZO;
3.2. con il secondo gruppo di motivi, i vizi di violazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 589 c.p. e di contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al medesimo aspetto, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., nonché il travisamento del fatto, avendo la Corte di Assise affermato la penale responsabilità del ricorrente, in contrasto con le risultanze dibattimentali;
in particolare, i giudici d'appello hanno completamente omesso di valutare una serie di elementi probatori, militanti nel senso dell'innocenza dell'imputato e segnatamente che: -le corde sequestrate al LA ON sono risultate differenti da quelle utilizzate per commettere l'omicidio; -nessuna traccia biologica ricollegabile al LA ON è stata rinvenuta sul luogo del delitto;
-le uniche tracce dattiloscopiche individuate sono attribuibili a soggetti diversi dal LA ON;
-sul letto della donna è stato rinvenuto un profilattico con profilo maschile diverso da quello del LA ON, che sembra simile a quello rinvenuto sugli altri profilattici nel cestino;
-sotto le unghie della ZO è stato trovato materiale biologico con profilo genetico diverso da quello del LA ON;
-le tracce di sangue sulla porta dimostrano che la porta non era chiusa e che l'omicida è sopraggiunto, posto che le prestazioni venivano effettuate con la porta chiusa;
- il LA ON ha sempre fumato, utilizzando dei piccoli filtri, uguali a quelli della vittima;
il DVD sequestrato al LA ON non è affatto quello regalato dal RA alla nonna;
-il nipote della ZO, CA LO, e l'amico EP sono giunti avanti all'abitazione della donna di sera, in un contesto ambientale caratterizzato da una leggera pioggia, e dopo aver fumato spinelli, non indicando con certezza il colore la posizione e l'ora dell'auto, 6 不 esprimendosi con certezza solo in merito all'assenza di stemmi nella parte anteriore dell'autovettura parcheggiata la sera del 13.2.2010 innanzi alla casa della ZO;
-la teste Di NZ Redenta ha affermato che la ZO riceveva clienti alle 20.00-20.30 di sera ed ha specificato che la stessa era solita esercitare pratiche sadomaso proprio nelle ore serali, sicchè è ben probabile, dunque, che la vittima la sera dell'omicidio avesse altri clienti dopo l'imputato; inoltre, la teste ha riferito di aver notato clienti in casa della vittima proprio a bordo di una Fiat UN;
-i parenti della vittima hanno affermato che la ZO aveva subito in passato e anche in tempi vicini all'omicidio, diverse rapine, sicchè non può escludersi, che l'omicidio sia stato perpetrato proprio a seguito di una rapina, anche alla luce del fatto che in casa della vittima non sono stati rinvenuti soldi;
- le modalità dell'aggressione con un doppio giro di corda, l'uso di forbici, la mancanza di impronte biologiche e dattiloscopiche, la macchia di sangue sulla parte interna della porta mal si sposano con l'idea che l'aggressore possa essere stato un cliente durante una prestazione e sembra piuttosto che lo stesso sia sopraggiunto;
-il profilattico trovato sul letto dimostra come l'ultimo cliente sia stato proprio quello che lo indossava (o nei cui confronti veniva usato); -nessun elemento dimostra che la vittima stesse facendo col suo aggressore un gioco erotico con le corde, né vi sono elementi per sostenere che esiste un gioco erotico che si fa mettendo le corde al collo ed il solo fatto di aver consumato un atto sessuale con la vittima nel pomeriggio non può costituire dato sufficiente a legittimare una sentenza di condanna;
-dall'istruttoria dibattimentale, infatti, è emerso che nella strada in cui è situata l'abitazione della vittima vi sono altre abitazioni e che di solito il parcheggio situato nei pressi della casa era occupato da autovetture, non esclusivamente dei clienti della ZO e LA Di NZ;
- il ragionamento secondo cui la Fiat UN è proprio quella dell'omicida, cliente della vittima è frutto di una deduzione errata e mai dimostrata;
-sia il EP che il CA hanno parlato di una Fiat UN di colore blu scuro, laddove la macchina di cui è proprietario il LA ON è di colore grigio scuro ed ha almeno tre stemmi sul cofano posteriore (uno circolare e due rettangolari), proprio nella parte dell'autovettura di cui i testi avuto piena cognizione;
nessuno dei due nonostante si fosse - accorto della differenza di colore tra il paraurti e la carrozzeria 7 dell'autoveicolo ha dichiarato che l'automobile notata la sera del delitto avesse stemmi;
estremamente preciso-il EP è stato, fin dal primo momento, ricordando che l'autoveicolo aveva il paraurti di colore diverso rispetto alla carrozzeria della macchina e descrivendo la dimensione e la forma dei fanali posteriori, senza mai contraddirsi, né ha avuto esitazione, sul colore dell'autovettura, escludendo categoricamente che il veicolo notato la sera dell'omicidio avesse adesivi o stemmi di riconoscimento;
lo stesso vale per il CA, il quale, nonostante fosse daltonico (circostanza enunciata ma non esplorata), non ha notato adesivi sul cofano della macchina;
-i dvd sequestrati all'imputato non appartengono alla vittima, atteso che su di essi, non vi sono impronte della vittima, né sulla custodia, né sul disco stesso e se fossero stati effettivamente suoi di certo li avrebbe maneggiati nel tempo, tanto da lasciarne le sue tracce;
-se l'omicidio fosse avvenuto in seguito ad una pratica sessuale finita in tragedia, verosimilmente il responsabile non si sarebbe portato presso l'abitazione della vittima munito di forbici e corda - i familiari della ZO hanno escluso che la stessa avesse in casa corde e forbici e di guanti per non lasciare impronte e, soprattutto, resosi conto della tragedia, si sarebbe preoccupato di allontanarsi in fretta dal luogo del delitto, senza procedere a rovistare tutta la casa in cerca di soldi;
inoltre, l'aggressione non sarebbe avvenuta con la porta aperta ma, se effettuata durante la prestazione, la porta doveva restare logicamente chiusa;
-l'autore dell'omicidio ha provveduto a rovistare in tutte le stanze ed in tutti i mobili, fatta eccezione del bagno, senza lasciare tracce, presumibilmente, alla ricerca di soldi (avendo i parenti della vittima affermato che la ZO disponeva di una ingente somma di denaro in casa, che si aggirava intorno agli 8.000,00 euro, che teneva nascosta in più punti della casa) e tale circostanza fa pensare, in verità, più ad una rapina finita male che ad un omicidio perpetrato a seguito di un rapporto sessuale;
- non sono state rinvenute impronte sullo spezzone di corda utilizzato per strangolare la vittima, né sulle forbici conficcate nelle cavità orale e vaginale e tutti i tecnici escussi sul punto hanno imputato la circostanza al fatto che l'assassino portasse (o potesse portare) dei guanti al momento dell'omicidio, circostanza poco compatibile con un rapporto sessuale "finito male"; 8 P -la circostanza che la porta della camera da letto fosse aperta durante l'ipotesi che l'aggressorel'aggressione sembra confermare è sopraggiunto;
-i parenti della vittima hanno riferito che la ZO era stata vittima di rapine, pista questa inesplorata, compatibile anche con le condizioni in cui fu rinvenuta la casa;
3.3. con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. per illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alle tempistiche degli spostamenti del ricorrente il pomeriggio dell'omicidio per come ritenute dalla Corte territoriale;
in buona sostanza la Corte territoriale ha condannato il ricorrente, ritenendolo il responsabile diretto del decesso della ZO, in quanto l'autovettura vista dal nipote e dell'amico del medesimo, intorno alle ore 19,50, è la sua e gli spostamenti sono del tutto compatibili con la sua presenza in casa della vittima a quell'ora, ma tale conclusione è illogica e contraddittoria, non fondandosi su elementi concreti e certi, bensì su congetture, quali quella del traffico intenso per giungere a casa della vittima, anche per quanto già esposto;
3.4. con il quarto gruppo di motivi, i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p. nella quantificazione della pena e nella mancata concessione delle attenuanti generiche, atteso che la pena è stata determinata quasi al massimo edittale, senza alcun accenno alla personalità alla completa incensuratezza e al comportamento processuale dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del P.G. merita accoglimento per quanto di ragione. Ed invero- fatto salvo il nuovo esame, di cui si dirà più avanti, che la Corte di Assise di Appello di Salerno dovrà compiere in merito agli elementi implicanti la riconducibilità dell'omicidio per cui è processo al LA ON, in dipendenza dell'accoglimento del ricorso di quest'ultimo - si rilevano vizi nel ragionamento dei giudici d'appello, anche in punto di qualificazione giuridica dei fatti, circa l'incidenza del consenso asseritamente prestato dalla vittima allo svolgimento di "pratiche erotiche spinte", che escluderebbe la configurazione, nella fattispecie in esame, della diversa ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, di cui all'art. 584 c.p., pure prospettata dalla pubblica accusa.
1.1. La Corte territoriale, dopo aver rilevato che la ZO nell'esercizio dell'attività di prostituzione intratteneva rapporti sadomaso- come comprovato dal rinvenimento nell'abitazione della stessa di attrezzi per 9 siffatte pratiche, di dvd pornografici aventi tale contenuto, di uno specchio e di un apparecchio per la riproduzione di dvd- ha evidenziato che le modalità di rinvenimento della vittima (denudata nella parte inferiore, avente al collo la corda che ne aveva provocato il soffocamento), nonché le emergenze dell'esame autoptico- secondo le quali la causa del decesso è stata determinata da un'asfissia mediante strangolamento con una corda girata per due volte intorno al collo, con l'assassino posizionato alle spalle della vittima, che, a sua volta, stava a "quattro zampe" sul letto- portano a ritenere che la ZO ed il LA ON stavano sperimentando davanti allo specchio una particolare pratica erotica simile al cd. "bondage" (gioco erotico con il quale si ricerca, attraverso un movimento indotto dal peso del corpo appeso con una corda legata al collo uno stato di semiasfissia in grado di procurare una intensa ed abnorme eccitazione simile all' orgasmo) e che avendo un ruolo determinante in tale pratica il peso del corpo del partner, stando la donna prona in avanti, l'imperizia o la disattenzione di quest'ultimo nell'uso della corda hanno provocato il soffocamento della donna.
1.2. Orbene, partendo da tale ricostruzione dei fatti (sebbene, tale ricostruzione non dia compiutamente ed esaurientemente conto di tutti gli elementi rilevabili nella vicenda in esame, come si vedrà innanzi), non si presenta condivisibile l'assioma secondo il quale il consenso prestato dalla ZO, anziana prostituta esperta in pratiche sadomaso, esclude in sé la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale, con inquadramento, invece, della fattispecie in esame in un omicidio colposo. In tale semplificativa valutazione manca il ragionamento riguardante la portata dell'asserito consenso, calato nelle peculiarità della vicenda in esame, in relazione al disposto di cui all'art. 50 c.p., secondo cui il consenso dell'avente diritto, quale causa di giustificazione, è efficace se riguarda i diritti di cui la persona consenziente può disporre ed al disposto di cui all'art. 5 c.c., che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando l'atto dispositivo cagioni una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando sia altrimenti contrario alla legge, all'ordine pubblico, o al buon costume. La Corte territoriale, infatti, non dimostra di aver considerato che il consenso della vittima per rapporti sessuali particolari non esclude l'eventuale sussistenza del reato di lesioni, ove la condotta sia di fatto realizzata con modalità che superino una ragionevole sfera di previsione iniziale, in quanto incidente su beni personali tutelati dall'ordinamento in sè e, come tali, non disponibili a discrezione del titolare, sicchè non può 10 invocare la buona fede chi si abbandoni ad atti oggettivamente gravi e pericolosi in un rapporto sessuale particolare, pur accettato all'inizio dalle parti (arg. ex sez. 3, n. 5640 del 11/03/1994).
1.3. La causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto prevista dall'art. 50 c.p. può avere, infatti efficacia scriminante anche rispetto alle lesioni se viene prestato volontariamente nella piena consapevolezza delle conseguenze lesive all'integrità personale, sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente che, incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana, elide rilevanza del consenso (Sez. V, 22 gennaio 1988 Zanardi).prestato Proprio con riferimento alle pratiche erotiche sadomasochistiche, questa Corte ha affermato il principio che, anche a voler ritenere che in tali ipotesi non sia operante il limite del buon costume sancito dall'art. 5 c.c. in materia di atti di disposizione del proprio corpo, ma valga soltanto il divieto delle diminuzioni permanenti dell'integrità fisica, non basta ad escludere l'antigiuridicità del fatto il consenso dell'avente diritto, espresso nel momento iniziale della condotta, essendo, invece, necessario che il consenso stesso sia presente per l'intero sviluppo di questa (Sez. I, 16/06/1998, n. 93261).
1.4. Nel caso in esame la Corte territoriale non ha valutato se l'iniziale consenso della ZO alla prestazione sadomaso sia stato mantenuto anche nel corso del successivo sviluppo della condotta ed ancor più se le modalità davvero "estreme" della prestazione, ove materializzatesi ab initio con l'utilizzo della corda girata per ben due volte intorno al collo, con ragionevole prevedibile produzione, quindi, di lesioni gravi (lo stato di asfissia della vittima provocato dal doppio avvolgimento è senza dubbio difficilmente controllabile), rendessero efficacemente operante la scriminante del consenso eventualmente prestato dalla donna.
1.5. Partendo da tale contesto valutativo deve essere effettuata la verifica della qualificazione giuridica dell'omicidio in esame. Nell'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, che si determina per fattori esterni e tale accertamento è rimesso alla valutazione di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (tra le altre, Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, dep. 21/09/2007, Zfieng, Rv. 237685; Sez. 1, n. 30304 del 30/06/2009, dep. 21/07/2009, Montagnoli, Rv. 244743; Sez. 1, n. 40202 del 13/10/2010, dep. 15/11/2010, Gesuito, Rv. 248438; Sez. 5, n. 36135 11 del 26/05/2011, dep. 05/10/2011, S. e altri, Rv. 250935). L'integrazione dell'omicidio preterintenzionale richiede, pertanto, l'accertamento di una condotta dolosa (atti diretti a percuotere o a ledere) e di un evento (morte) legato eziologicamente a tale condotta, identificandosi l'elemento soggettivo del delitto in questione non in dolo misto a colpa, ma nell'inosservanza del precetto di non porre in essere atti lesivi dell'altrui incolumità, poichè è costituito unicamente dal dolo di percosse o lesioni e la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato, mentre il riferimento normativo a "atti diretti a percuotere o a ledere" non esclude che tali atti possono essere sorretti da un dolo eventuale poichè la direzione degli atti va intesa come requisito strutturale oggettivo dell'azione, comprendente anche quelli costituenti semplice tentativo (tra le altre, Sez. 5, n. 4237 del 11/12/2008, dep. dep. 29/01/2009, Rv. 242965; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, dep. 26/04/2010, Baldissin e altri, Rv. 247267; Sez. 5, N. 40389 del 17/05/2012, dep. 15/10/2012, P.C. in Proc. Perini e altri, Rv.253357). Nel caso di specie, sulla base di quanto ritenuto dalla stessa Corte territoriale, l'azione di strozzamento è stata cosciente e volontaria, in quanto funzionale alla pratica sadomaso, né può ritenersi incidente sulla volontarietà il fine erotico della condotta, sicchè, solo all'esito dell'accertamento in merito all'efficacia scriminante del consenso prestato dalla vittima, sarà possibile escludere la ricorrenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 584 c.p.. 1.6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'assise d'appello di Salerno per nuovo esame in punto di qualificazione giuridica del fatto per cui è processo, in relazione a tutto quanto evidenziato.
2. Fondato è altresì il primo motivo di ricorso dell'imputato che assorbe la valutazione degli ulteriori motivi proposti.
2.1. Il ricorrente in sostanza adduce il vizio di motivazione, con riguardo allo specifico obbligo di motivazione cd. "rafforzata" per l'ipotesi, quale quella di specie, in cui il giudice d'appello pervenga ad una pronuncia di condanna, in riforma di quella assolutoria di primo grado. Giova innanzitutto richiamare in proposito in principi costantemente espressi da questa Corte, secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti 12 B argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez un., 33748 del 12.7.2005, Mannino). In particolare nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008).
2.2.Se già in passato era stata più volte espressa la necessità nella sentenza d'appello modificativa in peius, di confrontarsi con le deduzioni del primo giudice per giustificare una pronuncia riformatrice di condanna, al fine di offrire una sentenza che risponda al criterio della completezza ai sensi cui all'art. 125 cod. proc. pen., a seguito della modifica normativa di cui all'art. 533 c.p.p., comma primo, contenuta nella L. 20 febbraio 2006, n. 46, a maggior ragione si ravvisa un vizio di legittimità della pronuncia, ove in essa non si dia conto del superamento del ragionevole dubbio, con dimostrazione dell'insostenibilità, cui si perviene solo attraverso un'argomentazione che sopravanzi quella espressa dal primo giudice spiegandone l'assoluta inconciliabilità logica con i dati acquisiti, (Sez. VI, 22/10/2013, n. 45203; Sez. 6, Sentenza n. 49755 del 21/11/2012, dep. 20/12/2012, imp. G. Rv. 253909 e Sez. 6, Sentenza n. 8705 del 24/01/2013, dep. 21/02/2013, imp. Farre, Rv. 254113). Invero, per la riforma caducatrice di un'assoluzione non è sufficiente "una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio"... intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna... presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza" (Sez. 6, n. 40159 del 3 novembre 2011, dep. il 7 novembre 2011, Galante, Rv. 2510669; Sez. II, 13/12/2012, n. 12792; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013). Neppure è sufficiente all'evidenza l'inserimento nella struttura argomentativa della decisione impugnata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che il giudice come detto riesamini, il materiale probatorio 13 vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013); occorre in sostanza scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova (Sez. 5 n. 21008 del 06/05/2014).
2.3.Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale, con l'impugnata pronuncia di condanna nei confronti di LA ON IO, nell'operare il ribaltamento della decisione, sia pur con riferimento all'ipotesi meno grave dell'omicidio colposo, rispetto a quella di omicidio volontario originariamente configurata, non ha compiuto la penetrante analisi di cui ai principi esposti.
2.4. Deve, invero, precisarsi che la sentenza di primo grado, molto articolata, che ha dato conto analiticamente di tutte le emergenze acquisite - dopo aver premesso che nel caso in esame si è in presenza di un processo indiziario, che, neppure all'esito dell'esercizio dei poteri officiosi ex art. 507 c.p.p. ha consentito acquisizioni maggiori o diverse rispetto alla fase delle indagini preliminari, tali da consentire la ricostruzione di alcuni capisaldi, che, ove esistenti avrebbero consentito di dare una svolta al processo, permettendo l'affermazione di colpevolezza, ovvero di piena assoluzione dell'imputato, con tranquillizzante certezza- ha ritenuto di mandare assolto il LA ON ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. per non avere commesso il fatto, non presentando gli elementi analizzati i requisiti richiesti dall' art. 192 c.p.p. per assurgere a valenza probatoria dell'esito del procedimento accertativo della loro sussistenza.
2.5. La Corte d'Assise di Salerno, con motivazione ampia ed accurata, pur non dubitando che il LA ON costituisca il maggior indiziato perché molte circostanze, che non possono attribuirsi a mere coincidenze depongono contro di lui, ha escluso, tuttavia, che tali indizi raggiungano il carattere di prova certa, sulla base di argomentazioni, alcune delle quali vale la pena riportare in estrema sintesi, proprio al fine di rendere immediatamente rilevabile come la Corte d'Assise d'Appello non si sia attenuta all'onere motivazionale sulla stessa incombente, in dipendenza della riforma in peius del giudizio nei confronti dell'imputato e segnatamente: -l'imputato fin dalle prime battute dell'indagine ha ammesso di essere stato quella sera nell'abitazione della ZO per un incontro carnale con la 14 stessa e che se non vi fosse stata l'ammissione del LA ON in un momento anteriore alla sua incriminazione, il solo contatto telefonico con la vittima alle ore 16,39 non ne avrebbe attestato la presenza, non implicandola necessariamente, quantunque l'appuntamento telefonico con una donna che esercita professionalmente la prostituzione di norma prelude ad una richiesta di prestazione sessuale;
-l'assunto dell'imputato di essere giunto nell'abitazione della ZO intorno alle ore 18,30 circa, di essersi intrattenuto una mezz'ora con la vittima e di avere lasciato quell'abitazione- verso le ore 19,00 circa, non risulta seriamente ed incontestabilmente contraddetto dall'accertamento medico legale circa l'ora probabile della morte della donna, che, il consulente del P.M. e la perizia medico legale affidata al dr. Consalvo, pur con il rilievo del contenuto gastrico non ancora digerito hanno ricondotto ad un arco temporale piuttosto ampio dalle 19,30 alle 20,30, laddove sarebbe stato importante stabilire con la massima precisione possibile l'ora del decesso, così come sarebbe stato di dirimente importanza stabilire l'orario in cui il LA ON arrivò presso la casa della ZO e se egli fu l'ultimo cliente della donna, ovvero se dopo di lui non vi fosse stata eventualmente un'altra persona;
sicchè non può escludersi che, uscito il LA ON dalla casa della ZO, potrebbe avere avuto accesso all'abitazione qualcun altro rispetto al quale i dati tanatocronologici della morte della ZO potrebbero rivelarsi non incompatibili con la presenza attiva di costui quale autore dell'omicidio. - la presenza sui luoghi di un'auto identica a quella posseduta dall'imputato (Fiat Uno 3 porte), che avrebbe dovuto costituire il riscontro certo alla presenza dell'imputato nell'orario in cui veniva commesso il delitto ed in cui veniva notata dai testi EP e CA, in realtà può considerarsi indizio, ma è monco, posto che i testi la indicano di colore blu e dall'esito, anche, dell'esperimento giudiziale condotto nelle stesse condizioni atmosferiche e di luce, la Fiat Uno del LA ON che è di colore grigio metallizzato scuro- tale è apparsa anche alla maggioranza del Collegio giudicante, sicché la possibilità che possa confondersi il colore indicato dai testi come blu, con grigio appare di certo remota e, comunque, non consentirebbe di attribuire il carattere di certezza e di precisione all'indizio; del resto, l'analisi ha riguardato uno dei veicoli tra i più comunemente usati in Italia ovvero una Fiat UN di colore altrettanto comune grigio temperato cioè una tonalità specifica compresa tra il grigio argento ed il grigio canna di fucile;
a ciò si aggiunga che a contrastare l'ipotesi dell'omicida che si reca con la propria auto e la 15 parcheggia sotto la casa della vittima predestinata con il rischio di essere notato (come poi avvenne, ove si accedesse all'ipotesi accusatoria, anche se non fu oggetto di accurata osservazione per i motivi sopra spiegati) appare difficilmente credibile, posto che al contrario le modalità del delitto denotano, specie per il ferimento a mezzo di due paia di forbici che l'assassino dovrebbe avere portato con sè, non essendo state riconosciute come appartenenti al corredo dell'abitazione della ZO, una lucidità di esecuzione scarsamente compatibile con quella di un omicidio estemporaneo innescato, come si è ipotizzato, da un atteggiamento di scherno della prostituta sulle capacità sessuali cliente;
-nessuna traccia biologica e dattiloscopica riconducibile al LA ON è stata rinvenuta sui luoghi o sulla ZO (ed in particolare sui numerosi profilattici nell'abitazione, sul corpo e sugli indumenti della ZO, sulla corda utilizzata per lo strangolamento o sulle forbici), fatto questo che, ove letto come un occultamento delle tracce del delitto, a parte la considerazione di una messa in scena pensata ed eseguita da una lucida mente criminale e di un movente probabilmente diverso da quello ipotizzato dall'accusa, essa difficilmente si concilierebbe con la personalità dell'imputato, uomo di modesta cultura ed all'apparenza non particolarmente scaltro per improvvisare una costruzione tanto artificiosa ed elaborata, quando ove si trattasse di omicidio di impeto, la preoccupazione dell'assassino incappato suo malgrado in quella situazione sarebbe stata quella di fuggire il più presto possibile, anche per evitare che l'auto con la quale era giunto fosse notata da qualcuno;
-per i dvd a contenuto pornografico sequestrati all'imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale non sono stati acquisiti elementi dimostranti, al di là di ogni ragionevole dubbio, che appartenessero alla vittima e che il LA ON se ne fosse impossessato;
-la perizia psichiatrica eseguita sull'imputato ha escluso disturbi del comportamento sessuale, о devianze, disfunzioni franche, pur considerando la frequentazione da parte dell'imputato di prostitute dall'età di 14 anni;
neppure il test psicodiagnostico eseguito ha fornito risultati compatibili con disturbi della personalità, mentre ha fornito solide indicazioni sull'assenza di psicopatologie nel LA ON. - il "movente" neanche è idoneo ad illuminare la vicenda, posto che ciascuna delle ipotesi ricostruttive adombrate non presenta elementi idonei ad esprimere un verdetto di certezza in quanto: nel caso dell'omicidio a sfondo sessuale d'impeto, che ha una maggiore plausibilità e quello preordinato (con finalità diverse: rapina;
ritorsione 16 T per mancata richiesta di protezione) che ha minore probabilità di essere sostenuto, si pone però lo sconvolgimento dei locali e dei mobili della casa alla ricerca di beni o di denaro;
in entrambi i casi la messa a soqquadro di tutta la casa assume una valenza ambigua ovvero, anche, sussidiaria ed utilitaristica (simulazione per coprire un delitto a sfondo sessuale, ovvero rapina sfociata in omicidio per la reazione della vittima nel corso di un approccio sessuale usato come mezzo per avere accesso in casa); infatti, l'ipotesi di omicidio d'impeto da parte di un cliente deluso od irritato non appare di regola- per l'impulsività e l'estemporaneità del delitto compatibile con la mancanza di impronte o tracce, né appare plausibile che il cliente verosimilmente sconvolto per quanto gli è capitato abbia poi la lucidità e la freddezza, anziché di lasciare il più presto possibile il luogo del delitto, di rovistare l'intera abitazione alla ricerca di valori ovvero di inscenare, con notevole perdita di tempo, l'esecuzione di un delitto contro il patrimonio;
diversamente nel caso di omicidio preordinato che renderebbe non peregrino ipotizzare che l'autore dell'omicidio munito di cordicella e forbici abbia usato dei guanti, ovvero altri sistemi, per cancellare impronte od altre tracce del delitto ed allora il delitto potrebbe avere avuto una preparazione e, quindi, supporre che l'autore dell'omicidio entrò in casa con la richiesta di un rapporto sessuale, perché intendeva rapinare la donna od ipotizzare un movente ancora diverso legato al traffico della prostituzione;
-in definitiva, le uniche emergenze certe significative e rilevanti sono il profilattico sul letto della vittima e le tracce di d.n.a. sotto le unghie della ZO, non riferibili al LA ON, ma a soggetto maschile ignoto, sicchè, al di là della presenza dell'imputato sul luogo del delitto, alcun altro elemento di carattere obiettivo rinvenuto sul cadavere o nell'abitazione della ZO è in condizione di collegare il LA ON alla vicenda omicidiaria.
2.6. A fronte di tali complesse ed articolate considerazioni la Corte d'assise d'appello di Salerno, come già evidenziato, nel ritenere che l'omicidio della ZO si colloca nell'ambito di una prestazione sadomaso "finita male", semplicisticamente riconduce il fatto omicidiario al LA ON, sulla base di una ricostruzione degli orari di arrivo alla casa della vittima e di partenza da essa, ma soprattutto dando pressochè per scontata la presenza dell'auto dell'imputato sui luoghi proprio nell'arco temporale in cui avveniva l'omicidio, omettendo, tuttavia, di confrontarsi compiutamente con tutte le emergenze in atti, rispetto a quanto, invece, ha fatto con completezza dal primo giudice. Ad esempio, per quanto 17 concerne il riconoscimento dell'auto dell'imputato la Corte territoriale omette di confrontarsi specificamente con le dichiarazioni dei testi EP e CA, considerate dal giudice di primo grado (cfr. gli ampi stralci di esse inseriti nella prima sentenza), ovvero con le risultanze dell'effettuato esperimento giudiziale. Ed ancora, per quanto concerne la valutazione circa l'assenza di tracce dell'imputato sul luogo dell'omicidio e sulla persona della ZO, ascritta nella sentenza impugnata alla postuma attività "manipolatoria" della scena del delitto - posta in essere del LA ON, mediante la "pulitura" delle impronte, l'inserimento delle due forbici nella vagina e nella gola della ZO, il mettere a soqquadro la stanza- essa non si confronta con le compiute e logiche valutazioni effettuate dal primo giudice, secondo cui un'attività "depistatoria" sì lucida, che non ha tralasciato neppure il più piccolo elemento, si presenta davvero poco compatibile con l'istinto naturale di un soggetto (che secondo la ricostruzione dei giudici d'appello è) accidentalmente "incappato" in un evento sì grave, di abbandonare al più presto i luoghi ed è al di sopra delle capacità del LA ON. Per quanto concerne, poi, le forbici, la Corte territoriale non dà alcuna spiegazione sull'impiego di esse in quel frangente, posto che esse non pare fossero già presenti nell'abitazione della ZO e, dunque, sarebbero state portate sul posto dall'imputato unitamente alla corda. Neppure risulta affrontata dalla Corte territoriale la tematica, vagliata dal primo giudice, circa le tracce di sangue sulla porta, che, per la loro ubicazione, implicherebbero che la stessa fosse aperta al momento dei fatti. In definitiva, già sulla base di tali pochi elementi, indicati in maniera solo esemplificativa, emerge evidente che il giudice d'appello ha contravvenuto all'obbligo su di lui incombente di confutare specificamente gli argomenti contenuti nella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, essendosi limitato, in sostanza, ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio, peraltro analizzato in maniera incompleta, sol perché ritenuta preferibile a quella coltivata nel primo provvedimento, con il conseguente determinarsi del vizio motivazionale della sentenza impugnata.
2.7. In accoglimento, pertanto, anche del ricorso dell'imputato, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'assise d'appello di Salerno per nuovo esame.
3. Le spese saranno liquidate all'esito del giudizio di rinvio. 18 Th
p.q.m.
in accoglimento di entrambi i ricorsi annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'assise d'appello di Salerno per nuovo esame. Così deciso il 13.11.2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Piero Savani Rosa Pezzullo Reall The DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl - 8 MAG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise arjun CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO rema di Cassazione - Quinta Ses. Pensle- La Corte Sup гема con ordinanza n° 18582/16 dec 2.3.2016 edepositata il 04/5/2016 :c disque coneggersi la sentenza (p. 1) di questa Corte 19215/15 evena il 13. 11. 2014, wel seuss di Cassazione n. dell'avv, della Parteche laddove è riportato il nome dell' Civile come AU ES SI ES leggan" AU AN OL ".77- SUPREMA Roma, 12 MAG 2016 Il onario Giudiziario Antonetia Fontana e am 19