Provvedimento: […] 2. Tanto evidenziato, rilevato che l'archiviazione del procedimento è stata disposta per infondatezza della notizia di reato, quindi ai sensi dell'art. 410 cod. pen., e non per la particolare tenuità del fatto, cioè ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., la parte offesa, Incognito Ignazio, avrebbe al più potuto impugnare la relativa ordinanza con il reclamo al Tribunale previsto dall'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., che, a diritto vigente e nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 410-bis cod. proc. pen., costituisce il solo mezzo per impugnare il provvedimento di archiviazione.
Leggi di più...- art. 392 cod. pen.·
- art. 410 cod. proc. pen.·
- reclamo al Tribunale·
- art. 410-bis cod. proc. pen.·
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato·
- principio di tassatività mezzi di impugnazione·
- art. 131-bis cod. pen.·
- esercizio arbitrario delle proprie ragioni·
- opposizione parte offesa·
- abnormità atto processuale