Articolo 410 del Codice penale
Articolo 409Articolo 376
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1 luglio 1931
Art. 410.

(Vilipendio di cadavere)

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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