Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di costruzione abusiva eseguita in zona assoggettata a vincolo storico, artistico, paesistico o ambientale, per la configurabilità del reato di cui all'art. 20 lett. c) della legge 47 del 1985 è sufficiente che l'attività abusiva venga operata in una delle zone anzidette, e non occorre un'effettiva lesione materiale del vincolo, ne' alcun accertamento della violazione del bene protetto, poiché la lesione dell'interesse tutelato è "in re ipsa". (Nella specie la Corte ha ritenuto configurato il reato per un manufatto edificato nella valle dei templi di Agrigento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/1999, n. 10502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10502 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 18.6.1999
1. Dott. Nicola QUATADAMO Consigliere SENTENZA
2. " Saverio MANNINO " N.2321
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.18759/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1 - IN IA NN, n. ad Agrigento l'1-12-1955 2 - OV EO, n. ad Agrigento il 12-7-1962
avverso la sentenza 1-2-1999 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio ALBANO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati estinti per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1.2.1999 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 2.4.1998 del Pretore di Agrigento:
- ribadiva l'affermazione della penale responsabilità dei coniugi AS IA NN e RO EO in ordine ai reati di cui:
a) all'art.20, lett. c), legge n. 47/1985 [per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, in zona dichiarata di interesse archeologico, un manufatto con strutture in cemento armato precompresso su una superficie di mq. 60 circa - acc. in Agrigento, nella zona B) della Valle dei Templi, il 19.12.1994];
b) agli artt. 1, 2 e 13 legge n. 1086/1971;
c) agli artt. 1, 4 e 14 legge n. 1086/1971;
d) all'art. 1 sexies legge n. 431/1985 - e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., determinava la pena, per ciascun imputato, in giorni 28 di arresto e lire 28 milioni di ammenda;
- confermava l'ordine di demolizione delle opere abusive e la concessione ad entrambi del beneficio della sospensione condizionale subordinato "alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato mediante la disposta demolizione da eseguirsi entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza";
- dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 18 e 20 legge n. 64/1974. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati, i quali hanno eccepito: l'erroneo inquadramento della fattispecie nella previsione di cui alla lettera c) dell'art. 20 della legge n. 47/1985, in quanto il vincolo a suo tempo apposto sarebbe "superato dall'evoluzione dei fatti".
La zona ove è sorta la costruzione, invero, sarebbe stata "oggetto, nell'ultimo trentennio, di un massiccio intervento edilizio, che ne ha mutato la conformazione". Nella stessa zona, inoltre, non si troverebbe alcun insediamento e/o ritrovamento di interesse storico, artistico c/o archeologico ed essa non goderebbe "di particolare rinomanza per le sue bellezze ambientali, trattandosi di terreno assolutamente al di fuori degli itinerari turistici consueti";
- la prescrizione di tutti i reati, poiché i lavori edilizi contestati sarebbero stati eseguiti nei mesi di febbraio-marzo dell'anno 1994;
- l'illegittimità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Il AS IA ha altresì eccepito la propria totale estraneità ai fatti contestati, avendo la RO affermato, in sede dibattimentale, di essere stata unica ed esclusiva committente della costruzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati, poiché infondati.
1. Non è contestata la circostanza che il manufatto in oggetto sia stato edificato nella zona B) della Valle dei Templi di Agrigento, vincolata a tutela degli interessi storico ed archeologico e, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, nell'ipotesi di costruzione abusiva eseguita in zona assoggettata a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico o ambientale, per la configurabilità del reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 è sufficiente che l'attività abusiva venga operata in una delle zone anzidette e non occorre un'effettiva lesione materiale del vincolo, ne' alcun accertamento della violazione del bene protetto, poiché la lesione dell'interesse tutelato è "in re ipsa" (vedi Cass., Sez. III, 8.11.1989, n. 15285 e Sez. IV, 15.3.1989, n. 3786). Il reato previsto dall'art.1 sexies della legge n.431/1985, a sua volta, ha carattere formale e di pericolo e per la consumazione di esso non si richiede il danneggiamento, il deturpamento o l'alterazione dei luoghi, restando esclusi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quegli interventi che (diversamente da quello effettuato nella fattispecie in esame) non pongono neppure astrattamente in pericolo il paesaggio (Cass., Sez. III, 23.2.1996, n. 2013).
2. I reati non sono prescritti, in quanto alla data in cui venne eseguito il sequestro del cantiere (19.12.1994) la costruzione abusiva era in corso e non ultimata (mancavano le tegole della copertura e l'interno era allo stato grezzo). La nozione di "ultimazione dei lavori edilizi", infatti, ai fini della cessazione della permanenza, comprende anche le rifiniture (Cass., Sez. III, 12.5.1994, n. 5654, ric. Imperato).
3. Le Sezioni unite - con la sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo - hanno affermato che è legittimo subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, poiché:
- l'art. 165 cod. pen. riconnette il potere di subordinare la sospensione condizionale all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
- la costruzione abusiva deve qualificarsi appunto come conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare;
- l'ordine di demolizione adempie a tale funzione eliminatoria, riconnettendosi all'interesse sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale, sicché il giudice penale non ha un potere residuale ne' di supplenza, ma di tutela specifica dell'interesse offeso, correlato al preminente interesse di giustizia.
4. I giudici del merito, infine - con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici - hanno ricondotto anche all'imputato AS IA l'attività di edificazione abusiva in oggetto sui rilievi che egli era comproprietario del terreno sul quale la costruzione era sorta, che era stata accertata la sua presenza nel cantiere, che doveva considerarsi irrilevante la circostanza che era stata la moglie "a posizionare inizialmente il prefabbricato". Non risulta dimostrato, del resto, di quali autonome disponibilità economiche costei avrebbe potuto disporre ed avrebbe in concreto disposto per finanziare i lavori.
5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 1999