Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
La sanzione di inutilizzabilità è tassativa e non può, pertanto, essere ampliata fino a ricomprendere l'inosservanza di regole scientifiche che non siano state recepite da una specifica normativa. (Fattispecie in tema di rilievi dattiloscopici, asseritamente inutilizzabili perché eseguiti in difetto della documentazione fotografica dell'asportazione delle tracce dell'impronta, prevista dalla procedura codificata nei protocolli "standard").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2012, n. 11693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11693 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/01/2012
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 35768/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB EP, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, in data 4 aprile 2011, di parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Ancona, in data 7 luglio 2010;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fiandanese Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Leone Massimo, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 4 aprile 2011, parzialmente riformando la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Ancona del 7 luglio 2010, che aveva dichiarato AB EP colpevole del reato di rapina aggravata, rideterminava la pena nella misura di anni quattro di reclusione ed Euro 1.000 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo i seguenti motivi: 1) inutilizzabilità assoluta e patologica dell'indagine dattiloscopica e, in particolare, del reperto n. 8 recante frammento di impronta palmare. Il ricorrente premette che l'unico elemento a carico dell'imputato è rappresentato dai rilievi dattiloscopici effettuati presso la Banca dove si era svolta la rapina ed afferma, sulla base di consulenza tecnica di parte intervenuta tra il deposito dell'atto di appello e la data fissata per l'udienza di appello, che l'attività di repertamento e sopralluogo posta in essere dai Carabinieri non è stata effettuata secondo un rigoroso metodo scientifico, poiché nello stesso verbale delle operazioni svolte si da atto che non è stato possibile effettuare le riprese fotografiche prima dell'asportazione. In tal modo sarebbero stati violati i protocolli scientifici di formazione della prova, che impongono la documentazione fotografica, la quale certifica l'esatto luogo di prelevamento dell'impronta e preserva i reperti da eventuali contaminazioni ex post documentandone la statica. Il ricorrente sostiene, pertanto, che la suddetta prova sarebbe affetta da inutilizzabilità patologica, poiché contraria ai divieti probatori che sarebbero desumibili dalla struttura stessa della prova, mancante di un passaggio fondamentale nella sua formazione.
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art.192 c.p.p., commi 1 e 2.
A prescindere dalla declaratoria di inutilizzabilità, il materiale probatorio sarebbe comunque inidoneo a fondare una pronuncia di condanna, in quanto l'indagine dattiloscopica sarebbe assolutamente inaffidabile per mancanza di rigore e metodo scientifico. Neppure avrebbero consistenza i concorrenti elementi probatori utilizzati dai giudici di merito a carico dell'imputato, quali la corporatura del AB, che corrisponderebbe alla descrizione fornita dai testimoni, trattandosi di un dato del tutto generico, o l'accertata presenza dell'imputato nei luoghi della rapina in data prossima alla stessa, essendo residenti in quei luoghi parenti dell'imputato. 3) In subordine, il ricorrente chiede, in considerazione del limitato disvalore penale del fatto, la non applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il minimo della pena e un equo aumento per la continuazione.
In data 23 dicembre 2011 ha depositato motivi nuovi il difensore dell'imputato, deducendo: 1) nullità della sentenza impugnata per omessa salutazione di memoria difensiva ex art. 121 c.p.p., depositata nel giudizio di appello il 4 aprile 2011, nella quale si evidenziava una possibile alternativa lettura degli atti, facendo presente che il AB ha familiari nelle Marche, in particolare il suocero, di talché la sua eventuale presenza nel territorio marchigiano poteva avere più di un lecito motivo, in tal modo contrastandosi l'affermazione del primo giudice che l'imputato non risultava avere rapporti di lavoro o di altro genere con il territorio marchigiano. 2) inutilizzabilità assoluta e patologica ed inaffidabilità dell'indagine dattiloscopica. Il difensore allega ai motivi del ricorso per cassazione un'integrazione alla consulenza tecnica, redatta successivamente alla presentazione del ricorso stesso, considerata quale mero chiarimento ed esplicazione dei concetti già espressi in detta consulenza;
sostiene, poi, che la sentenza impugnata ha travisato le prove affermando che per il AB i contatti digitali e palmari sono stati rilevati in due diversi punti, mentre la relazione tecnica del RIS evidenziava un solo contatto utile;
denuncia, inoltre, lo stravolgimento da parte della stessa sentenza della consulenza tecnica di parte, ritenendo che questa abbia valutato immune da censure il procedimento tecnico utilizzato da RIS ed il risultato che ne consegue, mentre quella consulenza aveva espresso serie perplessità in merito allo svolgimento delle operazioni di sopralluogo e repertamento. Infine, il difensore censura l'affermazione del giudice di appello che "non è in alcun modo codificata la modalità di accertamento dattiloscopico", mentre apparterebbe alla letteratura classica, da manuale di polizia, la procedura codificata nei protocolli standard secondo cui la scena del crimine e il luogo di prelevamento dell'impronta deve essere, prima dell'asportazione, documentato mediante fotografie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. La dedotta inutilizzabilità assoluta e patologica dell'indagine dattiloscopica è infondata. Secondo la tesi difensiva, il divieto probatorio a fondamento dell'eccezione dovrebbe dedursi dalla "procedura codificata nei protocolli standard", che imporrebbe la documentazione fotografica dell'asportazione delle tracce dell'impronta; ma si tratta di tesi che non può essere accolta, poiché la sanzione di inutilizzabilità, stante la regola della tassatività, non può essere allargata sino a comprendere l'inosservanza di regole scientifiche che non siano codificate in una apposita e specifica normativa di legge.
Del resto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che neppure l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 c.p.p., comma 2, tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, compresa la documentazione relativa agli accertamenti dattiloscopici, nelle forme di cui all'art. 373 c.p.p., è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità; per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell'atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria soltanto la certezza dell'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti (Sez. 1, n. 34 0 22 del 0 6/10/20 0 6, Delussu, Rv. 234884). Nel caso di specie, è pacificamente accertato che l'impronta di cui si parla è stata rilevata sul tavolo n. 3 della cassa della Banca, neppure accessibile al pubblico, dove i rapinatori, secondo le testimonianze assunte, si sono poggiati per scavalcare e prelevare il denaro;
in particolare al suddetto tavolo si poggiò il rapinatore che entrò per primo e che era privo di guanti (come risulta dai fotogrammi delle riprese a circuito chiuso della Banca) e la cui corporatura corrisponde a quella del AB.
Non consentito è il motivo di ricorso con il quale si deduce, comunque, la inaffidabilità dell'indagine dattiloscopica. Infatti, tale affermazione difensiva si basa sulla generica ed astratta inosservanza di dedotte regole scientifiche, le quali, peraltro, come rilevato dalla sentenza impugnata, con valutazione di fatto, non censurabile in questa sede di legittimità in quanto non manifestamente illogica, non sarebbero idonee ad incidere sulla valenza del risultato dell'indagine dattiloscopica "salvo ipotizzare la falsità del verbale di refertazione nella parte relativa alla indicazione del punto in cui le impronte sono state rinvenute". Non ha rilevanza la censura del ricorrente di omessa valutazione della circostanza che il AB avesse familiari nelle Marche, posto che essa, non valorizzata dal giudice di appello, in applicazione del criterio di "resistenza" applicabile anche nel giudizio di legittimità, non incide in maniera determinante sul quadro probatorio.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha preso in considerazione le caratteristiche del fatto e i precedenti penali dell'imputato, pervenendo alla determinazione di una pena prossima al minimo edittale. Il giudice di legittimità non può sindacare valutazioni discrezionali del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e, d'altro canto, è principio costantemente affermato da questa Suprema Corte che l'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione della pena tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale, come nel caso di specie. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012