Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti, è rilevante anche l'accordo collusivo tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa, posto che la circostanza aggravante di cui all'art. 353, comma secondo, cod. pen., riferita al soggetto preposto alla gara per il solo fatto della funzione ricoperta, ha riguardo a tutte le condotte previste dal primo comma del medesimo articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2014, n. 28157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28157 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/06/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI LO - rel. Consigliere - N. 1111
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 7685/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC ZA N. IL 24/08/1961;
avverso l'ordinanza n. 8831/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 26/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udiro il difensore Avv. BONGIORNO G. e STELLATO G., che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26.11.2013 il Tribunale del riesame di Napoli - a seguito di istanza nell'interesse di UC ZA avverso la ordinanza cautelare emessa il 28.10.2013 dal GIP distrettuale del Tribunale di Napoli con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere -ha confermato detta ordinanza riconoscendo sussistenti a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui al capo B) art. 81 cpv. c.p., art. 353 c.p., commi 1 e 2, L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione al pubblico appalto per i servizi di pulizia delle strutture dell'ASL di Caserta per la durata di tre anni e per l'importo complessivo di circa 27 milioni di Euro , volto a favorire il clan OR e quello dei "casalesi" e capo D) art. 81 cpv. c.p., artt. 319, 319 bis e 321 c.p., ritenuto sussistente con esclusivo riguardo alla condotta relativa alla regolarizzazione del lavoro sommerso di una collaboratrice familiare.
2. Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori dell'indagato deducendo:
2.1. violazione dell'art. 272 c.p.p., comma 1 bis, art. 192 c.p.p., comma 3.
essendosi confermata la gravità indiziaria a carico del ricorrente sulla base delle dichiarazioni di un imputato di reato connesso o collegato prive dei necessari riscontri intrinseci ed estrinseci. Invero, le generiche ed isolate accuse del c.d.g. ZI al UC di far parte di un circuito imprenditoriale gestito dalla criminalità organizzata sarebbero state assunte dalla ordinanza impugnata senza alcuna valutazione in ordine alla attendibilità intrinseca ne' in relazione ad altri elementi di prova -nella specie assenti - idonei a confermarne l'attendibilità. Il ZI non ha dichiarato nulla circa eventuali responsabilità in ordine al fatto oggetto di imputazione provvisoria e la difesa ha dimostrato documentalmente l'assenza di collegamento tra la società DERICHENBOURG Multiservizi s.p.a. e la criminalità organizzata. Fallace risulterebbe , poi, il riferimento al contenuto intercettivo quale riscontro alle dichiarazioni del ZI - da un lato - con riferimento all'utilizzo della captazione con il PA del 17.9.2012, pur essendosi rilevata la sua estraneità alla documentazione della gara - dall'altro - in relazione a captazioni alle quali il ricorrente è del tutto estraneo e neppure menzionato dagli interlocutori.
2.2. mancanza, carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario ex art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, con particolare riguardo all'assunto che vuole il ricorrente e la ditta di cui è amministratore delegato inseriti in un circuito imprenditoriale costituente il paravento di realtà gestite in toto dalla criminalità organizzata. La captazione del 23.9.2013 tra il PA ed il soggetto ignoto presenterebbe un contenuto ambiguo, a tratti oscuro, vago ed equivoco inidoneo a rappresentare elementi di riscontro individualizzante a carico del ricorrente, mentre il ZI mai ha fatto cenno alla società rappresentata da quest'ultimo. Parimenti priva di valore è la captazione del GR che recrimina dopo aver perso la gara di appalto sub B).
2.3. violazione dell'art. 353 c.p., non potendosi sussumere la condotta del ricorrente nell'alveo della predetta norma incriminatrice in quanto, scevra di connotati violenti o minacciosi o correlati a doni effettuati o promessi, non può rientrare tra le ipotesi collusive o degli "altri mezzi fraudolenti". Invero, quelle alludono ad accordi occulti intervenuti tra partecipanti alla gara e non tra un partecipante ed il soggetto pubblico deputato a gestire la gara mentre a riguardo degli "altri mezzi fraudolenti", non può confondersi con essi qualsiasi deviazione del partecipante da normali condotte di perseverante insistenza alla gara, senza una verifica causale rispetto ad esse dell'evento prodotto. Alla stregua della corretta analisi prospettata, sulla base delle emergenze di fatto, si sarebbe dovuto ammettere che la CO.LO.COOP. era stata legittimamente esclusa dalla commissione presieduta dal PA per un vizio di forma assolutamente non attribuibile ad alcun intervento o influenza illecita e senza il quale la DERICHENBOURGH non avrebbe mai vinto la gara, dovendosi a riguardo applicare l'art. 41 c.p., comma 2, sotto l'aspetto che la legittima esclusione della CO.LO.COOP. sia da annoverare fra le cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre l'evento.
2.4. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di detta aggravante. Non si comprende in quale modo e quali mezzi o quale meccanismo l'organizzazione camorristica avrebbe ricevuto l'ipotizzata agevolazione. La difesa aveva, infatti, provato che i proventi dell'appalto mai avrebbero potuto essere dirottati a vantaggio dell'organizzazione criminale, in quanto ogni appalto della società DERICHENBOURGH era gestito attraverso un contratto di "factoring" concluso con la banca IFIS che, quale cessionario avrebbe incassato tutti i crediti presenti e futuri vantati nei confronti dell'ASL di Caserta a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del contratto stesso. Nè emerge mai alcuna soggettiva consapevolezza sulla base di alcun riscontro esterno individualizzante del rapporto diretto e di sostegno tra UC e RO, non essendo sufficienti le accuse de relato del ZI e di GR.
2.5. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla presunta inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia cautelare, laddove in congruamente rileva la mancata recisione delle relazioni con il contesto criminale di riferimento, sebbene alcuna forma partecipativa sia stata contestata al ricorrente. D'altro lato si sarebbe dovuta considerare la mancanza di interesse nella reiterazione delle condotte risalenti al 2009 in ragione del fatto che il ricorrente non riveste più le originarie mansioni di dirigente. Valutazioni imposte anche dalla giurisprudenza della CEDU che insiste sulla verifica di elementi concreti e sulla rilevanza della perdita dello status che aveva permesso la condotta criminosa. Anche il profilo della esclusiva adeguatezza della misura, che non doveva sovrapporsi a quella sulle esigenze, doveva essere specificamente e concretamente motivata non essendo sufficiente il richiamo alla presunzione di legge.
3. Il ricorso è infondato.
4. Il primo e secondo motivo sono inammissibili.
4.1. L'ordinanza impugnata ha desunto, senza vizi logici e giuridici, la partecipazione del ricorrente, amministratore delegato della DERICHENBURGH Multiservizi s.p.a., nei fatti di turbativa d'asta cui al capo B) dalle dichiarazioni "de relato" del c.g.d. ZI UL -in ordine alle quali ha condiviso il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca svolto dalla ordinanza genetica - il quale ha indicato l'attuale ricorrente quale "ombra" e "volto pulito" di RO CO, imprenditore nel settore dei rifiuti e politico regionale , affiliato ed esponente di questo gruppo camorristico da poco scarcerato dopo essere stato raggiunto da ordinanza custodiale per partecipazione ad associazione mafiosa, le cui attività imprenditoriali erano riconducibili al detto clan. Lo stesso ZI ha poi riferito del politico regionale NO LO quale espressione del clan dei casalesi ed influente sugli enti pubblici casertani e dell'ASL, in particolare per l'aggiudicazione degli appalti;
e del PA, presidente della commissione di gara sub B), voluto da SE CO, espressione politica del clan dei casalesi, dopo le elezioni del 2010 nell'ambito dirigenziale ASL per la sua "disponibilità" alle richieste del predetto;
anche una captazione del GR del 16.6.2013 si riferiva al PA come soggetto "messo là" da RO CO. È stato il ZI a parlare del "circuito chiuso" realizzatosi attraverso TT (direttore generale ASL/CE), SE, NO LO ed imprenditori come il GR LO, che non consentiva ad altri imprenditori di vincere gare di appalto. E le sue dichiarazioni sono state ritenute riscontrate in ordine alla posizione del GR LO, rivelandosi i rapporti di questi con il NO (ambientale n. 304 del 2.5.2012, sms del 15.8.2012, incontro del 20.5.2013) e, dalla captazione nei confronti del PA n. 393 del 2.7.2012, la circostanza che questi era stato pilotato dal NO nel favorire alcune aziende - sponsorizzate da clan camorristici -partecipanti alla gara di appalto di cui si tratta ed alla quale - tra le altre - partecipavano la CO.LO.COOP. riconducibile al GR LO e la DERICHENBOURGH del ricorrente. È la conversazione n. 155 del 17.9.2012 tra il PA ed il UC a contribuire in maniera decisiva -secondo la ordinanza impugnata - a ricostruire in termini di gravità indiziaria il coinvolgimento del ricorrente: nel corso di essa il UC parla con il PA, presidente della commissione, del punteggio da attribuire, dell'ordine in cui verranno esaminate le proposte, dei componenti della commissione menzionando promessi contatti del PA con il componente BU e avvenuti contatti del UC con la componente GUIDA, di cui si accenna una reazione intimorita ( e, in successiva conversazione, sarà la GUIDA ad essere indicata dal PA da sottoporre a minacce). In questo contesto colloquiale il PA chiederà al UC di regolarizzare la propria domestica mediante una formale assunzione in un'azienda nella disponibilità del UC, richiesta immediatamente accolta da quest'ultimo - che subito rifiuta ogni compenso - ed il cui verificarsi è riscontrato. Ancora, dalla conversazione del 23.9.2013, per bocca dello stesso PA - che viene avvicinato da un soggetto armato che "ricorda" la pretesa sulla gara della ditta del GR - si desume il fatto che alla gara di appalto partecipa una ditta "sponsorizzata" dal clan dei casalesi, identificata nella DERICHENBOURGH sulla base dei contatti avuti dal UC con il PA e della duplice convergente indicazione proveniente dalle dichiarazioni del ZI e dalla captazione del GR.
4.2. Sicché inammissibili si palesano le censure mosse con il primo e secondo motivo. Innanzitutto, per la loro genericità quando non si confrontano con il giudizio di attendibilità svolto in ordine alle dichiarazioni del ZI ed escludono che questi abbia coinvolto direttamente il ricorrente nell'ambito dello specifico contesto inquinato oggetto delle sue articolate dichiarazioni che - come nota la stessa ordinanza - è stato confermato dallo stesso PA in sede di interrogatorio di garanzia quando ha riferito delle influenze che la camorra esercitava presso l'ASL di Caserta tramite il GR, persona collegata al clan BELFORTE;
d'altro canto, per la improponibile rivalutazione in fatto del compendio intercettivo al quale, in questa sede, non può attribuirsi una diversa valutazione volta a svilirne la portata indiziante, qualora - come nella specie si è sopra detto - la stessa sia giustificata senza vizi logici.
5. Il terzo motivo è infondato.
5.1. Costituisce "jus receptum" che l'evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito oltre che dall'impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione quest'ultima che si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa (Cass. Sez. 6^, n. 28970 del 24/04/2013, Sonn Rv. 255625).
5.2. La "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo(Cass. Sez. 6^, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella e altri Rv. 252555).
5.3. L'ipotesi di cui all'art. 353 c.p., comma 2, relativa al reato di turbata libertà degli incanti commesso da una persona che vi è "preposta dalla legge o dall'autorità", ha natura di circostanza aggravante del reato, per la quale trova applicazione la disciplina ordinaria del concorso di circostanze di cui all'art. 69 c.p. (Cass. Sez. 6^, n. 24427 del 09/02/2010, Sciascia e altro Rv. 247365).
5.4. La ordinanza impugnata ha desunto la gravità indiziaria del reato di cui all'art. 353 c.p., ritenendo che il UC abbia influenzato lo svolgimento della gara con le condotte evidenziate ( come esposte sub 4.1.) ed all'esito della quale in data 8.11.12 vi fu l'aggiudicazione provvisoria alla DERICHEBOURGH, richiamando correttamente l'orientamento di legittimità secondo il quale, stante la natura di reato di pericolo, è irrilevante l'effettiva alterazione dei risultati della gara.
5.5. È infondata la prospettazione difensiva secondo la quale la condotta collusiva apparterrebbe ai soli partecipanti alla gara, posto che l'aggravante di cui dell'art. 353 c.p., comma 2, ascrive al soggetto preposto alla gara e per il solo fatto della funzione ricoperta, l'aggravamento della pena, evidentemente, in relazione alla commissione di una delle condotte di cui al comma 1, tra le quali quella collusiva che ben può realizzarsi - e con maggior coefficiente di pericolosità - tra colui che presiede allo svolgimento della gara e qualcuno dei partecipanti.
5.6. E non illogicamente è stato confermato il coinvolgimento del ricorrente nella gestione collusiva della gara presieduta dal PA - nell'ambito del più generale contesto politico - mafioso - imprenditoriale del quale la specifica vicenda costituisce puntuale riscontro - sulla base della sua personale partecipazione ad incontri con lo stesso PA - la cui segreta natura è accompagnata dall'adozione di ogni cautela per la loro realizzazione - aventi ad oggetto l'andamento dei lavori della commissione, l'attribuzione dei punteggi e gli "avvicinamenti" dei componenti della commissione in funzione del perseguimento degli interessi della ditta di cui il ricorrente era A.D..
5.7. Alla stregua dell'orientamento di legittimità richiamato, esula dal paradigma normativo della fattispecie incriminatrice ipotizzata la considerazione difensiva in ordine alla incidenza causale tra la condotta addebitata e l'esito della gara, non potendosi fondare esso - come correttamente osserva la ordinanza impugnata - solo in relazione alla esclusione della ditta riconducibile al GR, ma anche sulle valutazioni delle ditte concorrenti e di quella, in particolare, attribuita alla DERICHENBOURGH.
6. Quanto alla aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, la ordinanza ne desume senza vizi logici la sussistenza dalla convergenza indiziaria delle richiamate dichiarazioni del ZI che indica il UC quale "volto pulito" dell'esponente dei casalesi RO CO e le cui attività economiche sono riconducibili a quel clan, e delle consonanti captazioni del GR del 16.6.2013 che indica la DERICHENBURGH "in mano" ai casalesi ed a RO CO rappresentando una "lavatrice" del clan;
e quelle del 12.12.12 in cui il GR parla di una ditta partecipante alla gara riconducibile al RO in relazione alla quale sarebbero stati presi accordi con il PA nel senso di assicurargli una somma ancora maggiore quale prezzo della corruzione, rispetto a quella offerta dallo stesso GR;
infine, le captazioni dello stesso PA che al soggetto che propugnava la posizione del GR, in relazione alla gara da lui presieduta, fa esplicito riferimento al pericolo costituito dai "casalesi" ed alla sua "mediazione" pacificatrice.
La ordinanza ha rigettato la deduzione difensiva fondata sulla esistenza del contratto di "factoring" stipulato dalla DERICHENBOURGH, ritenendo assorbente la considerazione secondo la quale la predetta ditta era, comunque, nelle mani del clan dei casalesi e suo strumento operativo.
6.1. Ritiene la Corte che le motivazioni offerte dal Tribunale partenopeo siano del tutto in linea con i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla aggravante contestata e non illogicamente desunti dal molteplice coacervo indiziario convergente sulla circostanza secondo la quale la ditta del ricorrente risultava espressiva degli interessi economico-imprenditoriali del gruppo camorristico casalese e come tale imposta nella gara oggetto di turbamento.
7. Il motivo in ordine alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura custodiale adottata è inammissibile in quanto reitera una proposizione in fatto non misurandosi con la motivazione resa sul punto dalla ordinanza.
7.1. Per la scelta della misura cautelare, il legislatore, con l'art. 275 c.p.p., comma 3, presume l'esistenza delle esigenze cautelari di cui al precedente art. 274 in virtù del titolo di reato contestato. Tale presunzione è relativa e può essere superata soltanto dalla presenza in atti di specifici elementi dai quali emerga l'insussistenza delle suddette esigenze, elementi che non possono consistere nella generica incensuratezza dell'indagato o in generici riferimenti alla mancanza di pericolo di fuga ovvero di possibilità di commissione di reati della medesima specie, atteso che il legislatore - per il titolo di reato contestato - ne presume l'esistenza, ma devono risultare da concrete acquisizioni probatorie, non correlate alla semplice personalità dell'indagato ovvero alla natura del reato addebitato o alla generica esistenza di pericolo di fuga o inquinamento probatorio, bensì dettagliatamente circostanziate e sottoposte alla valutazione del giudice che procede successivamente all'emanazione della misura custodiale (Cass. Sez. 1^, n. 2860 del 10/05/1995, Massaro Rv. 201746).
7.2. A seguito della sentenza della Corte cost. n. 57 del 2013, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui dell'art. 275 c.p.p., comma 3, per i delitti aggravati D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Cass. Sez. 1^, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario Rv. 256634).
7.3. In ragione della deduzione difensiva che fa leva sulla posizione funzionale del ricorrente, può essere ricordato l'insegnamento secondo il quale la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la carica pubblica, nell'esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, realizzò la condotta criminosa. L'art. 274 c.p.p., lett. c), infatti, fa riferimento alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo stesso bene giuridico e non già di fattispecie omologhe a quella per cui si procede (Cass. Sez. 1^, n. 33928 del 22/09/2006, Failla, Rv. 234801); ipotesi in relazione alla quale il giudice della cautela, per affermare la persistenza del pericolo di reiterazione criminosa in riferimento a reati connessi alla funzione pubblica esercitata dall'imputato o indagato, deve dare adeguata motivazione, ove quest'ultimo abbia successivamente dimesso la carica pubblica, in ordine all'irrilevanza della circostanza in rapporto alla di lui concreta posizione soggettiva (Sez. 6^, n. 1963 del 16/12/2009, Rotondo e altro, Rv. 245761).
7.4. Ritiene la Corte che, sulla base dei parametri ricordati, la valutazione del tribunale si palesa incensurabile in questa sede, laddove, ha ritenuto insuperata la duplice presunzione cautelare in capo al ricorrente , valorizzando l'inserimento delle condotte nell'allarmante quanto consolidato contesto politico - mafioso - imprenditoriale che palesano, ancorché non in termini partecipativi, la contiguità del ricorrente alla criminalità organizzata, rispondendo alle deduzioni difensive sul punto,conformemente alle esigenze di motivazione richieste dall'insegnamento di legittimità, così ritenendo non illogicamente inidonea la dismissione dalla carica sociale relativa alla condotta incriminata e la sospensione, per sua natura temporanea, da quella rivestita.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
9. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2014