Sentenza 18 settembre 2015
Massime • 1
In tema di rivelazione di segreti d'ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'"extraneus", è necessario che questi, lungi dal limitarsi a ricevere la notizia, istighi o induca il pubblico ufficiale a porre in essere la rivelazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ricondotto al reato in questione la condotta dell'indagato che, nel corso di più telefonate, aveva sollecitato ed invitato un cancelliere a fornirgli la documentazione relativa ad una procedura fallimentare e le informazioni sulle future nomine dei commissari giudiziali e liquidatori).
Commentari • 2
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Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2015, n. 47997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47997 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2015 |
Testo completo
a 202 47 9 9 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1527 Antonio Stefano Agrò - Presidente - Giorgio Fidelbo - Relatore CC 18/9/2015 - Stefano Mogini R.G.N. 25234/15 Pierluigi Di Stefano Orlando Villoni ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da MA TO, nato a [...] il 7.8. 1964 avverso l'ordinanza del 7 aprile 2015 emessa dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto el ricorso;
:udito l'avvocato Luca Giudetti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. : RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 19 marzo 2015 con cui il G.i.p. del Tribunale di Latina aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di MA TO, gravemente indiziato, in concorso con IT ET, del reato di rivelazione di segreto d'ufficio (capo H: artt. 81 cpv. 110 e 326 commi 1 e 3 c.p.), nonché dei reati di peculato (capo M: artt. 81 cpv. e 314 c.p. (capo M) e falsità materiale (capo N: artt. 110, 476 e 482 c.p.).
2. Gli avvocati Stefano Sabatino e Luca Giudetti, nell'interesse dell'indagato, hanno presentato ricorso per cassazione. Il primo motivo ha ad oggetto il reato di cui all'art. 326 c.p. che l'indagato avrebbe commesso in concorso con IT ET, in servizio presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Latina che, secondo l'accusa, avrebbe portato a conoscenza del TO gli atti relativi alla procedura fallimentare della società NEO s.r.l., nonché le informazioni sulle future nomine dei commissari giudiziali e del commissari liquidatori, il tutto per favorire lo stesso indagato e suo figlio in vista delle nomine nelle procedure di concordato preventivo. La difesa censura l'ordinanza impugnata rilevando che dagli atti non emergono elementi di prova per ritenere che vi sia stato effettivamente la rivelazione in ordine agli atti della procedura del fallimento NEO s.r.l., in quanto dalla telefonata intercettata tra la ET e il TO emerge solo il proposito della prima di consegnare la documentazione, consegna di cui non vi è traccia, sicché il Tribunale avrebbe dovuto escludere la sussistenza della materialità stessa del reato. Inoltre, con riferimento all'informazione sulle future nomine dei coadiutori giudiziali, si osserva che non vi è prova, neppure indiziaria, che il TO abbia in qualche modo istigato o indotto la ET a fare una tale rivelazione, con la conseguenza che non vi è spazio per ritenere il concorso dell'extraneus nel reato proprio commesso dal pubblico ufficiale. Il secondo motivo attiene al reato di peculato, che secondo l'accusa l'indagato avrebbe commesso, in qualità di curatore fallimentare, sottraendo denaro sui libretti intestati alle procedure fallimentari "Villa Gianna s.r.l.", Rudi Sementi s.n.c." e "Motonautica Foce Sisto s.n.c.". In questo caso i ricorrenti assumono che il Tribunale non abbia offerto alcuna risposta alle obiezioni mosse circa la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza sull'appropriazione di somme di denaro. Riguardo agli elementi emergenti dalla produzione documentale, effettuata dal pubblico ministero nel corso 2 dell'udienza di riesame, si sostiene trattarsi di fatti nuovi, non oggetto della contestazione e, quindi, da ritenere estranei al titolo custodiale. In altri termini, la difesa sostiene che con tali produzioni l'accusa avrebbe di fatto formulato nuove contestazioni, aggiuntive ovvero sostitutive rispetto a quelle originariamente contenute nell'ordinanza cautelare. Con riferimento al terzo ed ultimo motivo, si assume che la falsità contestata al capo N), consistita nel formare una dichiarazione falsa dei redditi percepiti da ON SE, formando artatamente una falsa attestazione dell'invio telematico all'Agenzia delle entrate di Latina, configura un'ipotesi di falsità materiale in attestati del contenuto di atti commessa da privati, reato previsto dagli artt. 478 e 482 c.p., per il quale non è consentita l'emissione di misure coercitive. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. E' infondato il motivo con cui si contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato reato di peculato (capo M). Risulta dall'ordinanza impugnata che il TO, in qualità di curatore fallimentare, si è indebitamente appropriato di somme di denaro relative alle procedure concorsuali. Nel caso del fallimento della società Villa Gianna a r.l. sono risultati mancanti 500.000 euro, senza che l'indagato sia stato in grado di spiegare la ragione per la quale sul libretto figurava la somma di 200.000 euro nonostante l'affittuaria dell'immobile, dott.ssa Giannini, avesse versato, nel corso degli anni, in favore della procedura 700.000 euro;
inoltre, dall'analisi del libro giornale, dei libretti bancari e dei rendiconti esaminati dal nuovo curatore dei fallimenti, dott. Salvatore Percuoco, è emerso un prelievo di euro 48.994,40 da parte del TO, privo di autorizzazioni e di documentazione;
a seguito di verifiche effettuate si è accertato che l'indagato ha utilizzato false autorizzazioni del giudice delegato per prelevare le somme presso la banca;
il nuovo curatore ha verificato altri prelievi, senza giustificazione per 65.000 euro;
sono stati accertati, inoltre, prelievi effettuati con autorizzazioni falsificate per euro 30.000, 15.100,80, 24,960. Si tratta di elementi probatori di natura documentale che dimostrano con assoluta evidenza le condotte appropriative del TO, rispetto alle quali egli non è stato in grado di offrire alcuna spiegazione plausibile. 3 Del tutto inconferente è la contestazione mossa dalla difesa in ordine alla produzione documentale effettuata dal pubblico ministero nell'udienza del riesame. Questa Corte ha più volte affermato che il pubblico ministero può produrre al tribunale del riesame elementi probatori nuovi e documenti a carico dell'indagato, precisando che la facoltà per l'accusa di modificare in sede di riesame l'iniziale piattaforma conoscitiva, ai sensi dell'art. 309 comma 9 c.p.p., può riguardare tanto gli elementi nuovi, che quelli preesistenti nonché gli elementi diversi rispetto a quelli in precedenza depositati, purché nella disponibilità della difesa (Sez. un., 16 dicembre 2010, n. 7931; Sez. V, 17 dicembre 2002, n. 1276; Sez. VI, 9 marzo 2004, n. 15899). Nella specie, la difesa non ha obiettato che la documentazione prodotta non fosse nella disponibilità della difesa, ma si è solo lamentata del fatto che attraverso tale produzione il pubblico ministero ha inserito nuove fattispecie non contestate nell'imputazione provvisoria. Ebbene, si tratta di una censura che non coglie nel segno: innanzitutto, la contestazione provvisoria riguarda una serie di condotte aperte rientranti nella fattispecie di peculato;
inoltre, la documentazione prodotta è diretta a dimostrare le modalità attraverso cui l'indagato ha realizzato le appropriazioni;
infine, si deve desumere che sono elementi nella disponibilità della difesa, dal momento che si tratta di documentazione riguardante le procedure fallimentari. D'altra parte deve escludersi che l'allargamento della piattaforma conoscitiva abbia determinato l'inserimento di nuove fattispecie non oggetto di contestazione, dal momento che integra comunque il delitto di peculato la condotta del curatore fallimentare che si appropria del denaro di cui abbia avuto la preventiva disponibilità in forza di un provvedimento giudiziario di autorizzazione al pagamento dei creditori falsificato (Sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 16980).
4. Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 326 c.p. (capo H) si rileva che TO ne risponde in concorso con IT ET, cancelliere presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Latina, che ha fatto copia e stampato l'intero fascicolo della procedura relativa al fallimento della Neos s.r.l. - i cui atti erano riservati e in parte secretati dandolo in visione al TO. Il - Tribunale evidenzia che si è trattato di atti di natura riservata ai sensi dell'art. 90 legge fallimentare, che la ET non svolgeva alcuna funzione in quella 4 procedura e che TO non aveva alcun titolo per visionare tali atti, essendo del tutto estraneo alla procedura. Deve premettersi che, sulla base di una consolidata giurisprudenza, il soggetto estraneo che si sia limitato a ricevere la notizia non è punibile per il reato di cui all'art. 326 c.p., dal momento che la norma incriminatrice descrive una fattispecie plurisoggettiva anomala, nel senso che la rivelazione del segreto d'ufficio necessariamente richiede il ricevimento della notizia da parte dell'estraneo. Perché questi sia punibile è necessario che abbia dato un contributo alla commissione del reato, istigando o inducendo il pubblico ufficiale tenuto a rispettare il dovere di segretezza a fare la rivelazione, nel qual caso risponderà del reato come compartecipe in applicazione delle norme sul concorso di persone. Nella specie, i giudici hanno evidenziato come il TO abbia, nel corso delle telefonate intercettate, in più occasioni sollecitato e invitato la ET a dargli la documentazione, avendo anch'egli interesse a conoscere una serie di risvolti riguardanti le procedure. Pertanto, deve ritenersi, allo stato, che vi siano i gravi indizi per il concorso dell'extraneus (TO) nel reato di rivelazione di segreto d'ufficio commesso dal pubblico ufficiale (ET), limitatamente alla documentazione fotocopiata degli atti della procedura fallimentare, in quanto per la comunicazione dei nomi dei curatori non risulta dall'ordinanza che vi sia stata una condotta istigativa da parte del TO finalizzata a conoscere tali nominativi, né risulta accertato con chiarezza come la ET sia venuta a conoscenza di tali notizie, dal momento che il provvedimento impugnato contiene un ambiguo riferimento alla circostanza che le avrebbe "apprese nello svolgimento delle sue mansioni di cancelliere".
5. Riguardo al reato di cui al capo N), all'indagato è stato contestato di avere formato una falsa dichiarazione dei redditi relativa ad ON SE e una falsa attestazione di invio telematico dell'Agenzia delle Entrate, al fine di fare ottenere alla stessa SE un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, finanziamento che non sarebbe stato concesso sulla base della vera documentazione. Il Tribunale ha confermato la configurabilità del reato di falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato ai sensi degli artt. 482 e 476 c.p. 55 Il Collegio ritiene, invece, che più correttamente la condotta dell'indagato debba essere inquadrata nell'ambito del reato previsto dal combinato disposto degli artt. 482 e 478 c.p., così come sostenuto nel ricorso, sebbene per ragioni non del tutto coincidenti. Infatti, per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi si ritiene che la contraffazione è stata realizzata formando una copia di un atto privato (cioè la dichiarazione dei redditi presentata dalla SE) diversa dall'originale; allo stesso modo, la falsificazione dell'attestazione è stata ottenuta formando una copia di un atto pubblico (cioè l'attestazione di invio telematico) diversa dall'originale. In entrambi i casi, il reato di cui agli artt. 482 e 478 c.p. non consente l'emissione della misura cautelare in carcere dal momento che è punito con pena inferiore al limite indicato dall'art. 280 comma 2 c.p.
6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo H), con riferimento alla rivelazione dei nomi dei coadiutori giudiziari, e al reato di cui al capo N), con rinvio al Tribunale di Roma perché, alla luce del ridimensionamento delle ipotesi delittuose attribuite all'indagato, verifichi la permanenza delle esigenze cautelari. Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla rivelazione del segreto riguardante le informazioni delle nomine dei coadiutori giudiziali nonché al reato di cui al capo N) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 18 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Stefano Agrò Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 3 DIC 2015 A DIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P Piera Esposito