Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, la mancata proposizione della richiesta di riesame non determina alcun giudicato cautelare "implicito" e, pertanto, non preclude la richiesta di revoca della stessa per mancanza originaria delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 19504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19504 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 393
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 39791/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN EN N. IL 21/04/1961;
RR SI N. IL 15/10/1936;
avverso l'ordinanza n. 104/2013 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 04/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASA FILIPPO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'ambito del p.p. n. 73990/10 R.G.N.R. PM/Milano a carico di IN EN ed altri per i reati di cui agli artt. 110, 416 bis, 81 cpv., 319, 319 bis e 321 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2, art. 630 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7, L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, il G.I.P. di Milano, con decreto del 26.9.2012, disponeva ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, il sequestro di numerosi beni mobili e immobili, tra cui il saldo attivo del conto corrente n. 10773 acceso in data 23.1.1990 presso la B.P.M. e cointestato all'indagato e alla madre RR TE.
In data 22.3.2012, la difesa presentava istanza di revoca del sequestro di detto saldo attivo, che veniva rigettata dal GIP con provvedimento dell'8.4.2013.
2. Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza resa in data 4.6.2013, respingeva l'appello proposto dall'interessato avverso il citato provvedimento reiettivo sulla base delle seguenti considerazioni.
In via preliminare, il Tribunale osservava che le doglianze difensive in merito alla circostanza che nessun elemento di intestazione fittizia fosse stato indicato nel decreto di sequestro preventivo in capo alla madre dell'indagato non potevano trovare ingresso in sede di appello incidentale, trattandosi di materia riservata alla fase del riesame (non coltivata dagli interessati).
In proposito, era sufficiente evidenziare l'irrilevanza, ai fini dell'operatività della disciplina di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, della distinzione tra interposizione fittizia e interposizione reale, potendo essere sottoposti a confisca sia i beni acquistati dall'interessato ma fittiziamente intestati a un terzo, sia i beni che l'interessato aveva fiduciariamente intestato a un terzo ad ogni effetto di legge.
Inoltre, la presunzione relativa all'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nell'ipotesi di confisca in questione, operava, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso (cui venivano equiparati e conviventi e i parenti non conviventi), qualora risultasse la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso. Nel caso in esame, peraltro, anche a voler prescindere da dette presunzioni, era pacifica la piena disponibilità del conto bancario in capo al IN, atteso che, da un lato, sullo stesso non confluivano i redditi pensionistici della madre e, dall'altro, tutte le somme di cui la difesa aveva tentato di giustificare la provenienza erano state, comunque, riferite ad attività asseritamente svolte dall'indagato.
Ciò premesso, il Tribunale milanese riteneva corretto il giudizio di sproporzione espresso tra il saldo attivo in sequestro, pari a circa 30.000,00 Euro, e la capacità patrimoniale del IN, sia sotto il profilo reddituale - non avendo il medesimo mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi - sia sotto il profilo dell'attività economica svolta, come correttamente argomentato dal G.I.P..
In particolare, quanto all'asserito reddito in nero prodotto dall'attività commerciale dei negozi "Compro Oro", il Collegio osservava come anche tali attività fossero state avviate con denaro di non giustificata provenienza (e successivamente utilizzate per riciclare denaro illecito), con la conseguenza che neppure eventuali redditi prodotti e regolarmente dichiarati nello svolgimento di tale attività avrebbero consentito di giustificare le somme in sequestro, trattandosi di proventi viziati ab origine.
Analoghe argomentazioni potevano spendersi in ordine al reddito asseritamente prodotto in nero dall'attività di gestione di alcune gelaterie in Germania, sotto falso nome.
Sul punto, la difesa aveva allegato dichiarazioni testimoniali rese da persone legate da rapporti di amicizia con l'indagato (IA EP e la di lei madre ME), che, peraltro, risultavano sfornite del benché minimo riscontro documentale.
Venendo ai due bonifici indicati dalla difesa come di sicura provenienza lecita, il Tribunale osservava, quanto alla somma di Euro 19.200,00 versata dalla sorella dell'indagato IN SE, che mancava la prova della provenienza lecita della stessa, non essendone stata documentata l'origine; in ogni caso, la somma era confluita nel conto in questione oltre quattro anni prima del disposto sequestro, così confondendosi con il denaro già depositato e successivamente versato sullo stesso rapporto bancario. Anche in relazione al rimborso assicurativo dell'importo di Euro 14.000,00 corrisposto per il furto del veicolo targato DS826GS non poteva ritenersi dimostrata l'origine lecita della somma utilizzata per l'acquisto del bene.
Sul punto, la difesa, oltre alle dichiarazioni della IA, aveva prodotto documentazione in lingua tedesca, da cui avrebbe dovuto ricavarsi che l'autovettura era stata acquistata dalla predetta IA nel 2004 tramite un finanziamento. Osservava al riguardo il Collegio che, anche a voler prescindere dal rilievo relativo alla produzione del documento solo in copia e neppure tradotta, restava comunque indimostrato il modo in cui l'asserito finanziamento sarebbe stato rimborsato, trattandosi di veicolo di ingente valore commerciale ed essendo verosimile ritenere che IN, vivendo in Germania sotto falso nome, avesse anche in questo caso dovuto ricorrere ad un soggetto terzo cui intestare fittiziamente il bene;
condotta, peraltro, tenuta anche dopo il successivo rientro in Italia se è vero, stando alle emergenze processuali, che la vettura, ancorché fosse nella sua totale disponibilità, risultava intestata alla madre.
3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IN EN e di RR TE, che, quale terza interessata, aveva conferito al difensore stesso procura speciale.
3.1 Con il primo motivo, deduce: nullità dell'ordinanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per violazione dell'art. 649 stesso codice sotto il profilo della ritenuta inammissibilità dell'appello sulla dedotta illegittimità del sequestro preventivo disposto nei confronti di RR TE in assenza del presupposto della "interposizione fittizia".
Sulle doglianze specifiche attinenti alla mancata dimostrazione del presupposto della "intestazione fittizia" formulate a sostegno dell'istanza di revoca del sequestro preventivo nell'interesse della RR, il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto inammissibile il gravame attesa la mancata proposizione del riesame avverso il provvedimento genetico.
Così decidendo, il Collegio era incorso nella violazione dell'art. 649 c.p.p., in materia cautelare, ignorando le pronunce rese dalla giurisprudenza di legittimità sul tema dei rapporti tra riesame, revoca ed appello.
3.2 Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, non sussistendo il presupposto normativo della interposizione fittizia di RR TE nella contitolarità del conto sequestrato;
nonché mancanza assoluta di motivazione sulle doglianze espresse sul punto nell'atto di appello.
Nell'argomentare sulla irrilevanza della distinzione tra interposizione reale e interposizione fittizia, il Tribunale aveva violato il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, omettendo di motivare sugli elementi dimostrativi della interposizione in sè da parte della RR, in ipotesi finalizzata a nascondere la reale titolarità in capo al IN del denaro versato su un conto corrente, acceso, peraltro, a far data dal 1990, quando la madre dell'indagato ancora percepiva redditi da lavoro.
Si risolvevano in una violazione dell'art. 12 sexies citato anche le ulteriori considerazioni spese sulla presunzione di illecita accumulazione patrimoniale a carico del parente, ancorché non convivente, del condannato, fondate su arresti giurisprudenziali ormai superati.
Non avendo l'Accusa assolto all'onere di dimostrare, in via pregiudiziale, l'effettiva interposizione fittizia adducendo indizi gravi, precisi e concordanti, il Tribunale del riesame, ritenuto inammissibile l'appello, questa valutazione non aveva effettuato, con evidente violazione della legge penale speciale.
Contesta il difensore della RR la valenza indiziaria attribuita nell'ordinanza gravata alla precedente intestazione fittizia in capo alla donna dell'autovettura "Jaguar" utilizzata dal IN.
Se l'Accusa non aveva dimostrato pregiudizialmente l'interposizione fittizia, la confisca speciale non poteva, comunque, essere applicata.
Nel caso della RR, oltre tutto, era stata addirittura dimostrata la lecita provenienza della quota di denaro spettantele attraverso l'allegato accredito delle somme di Euro 14.000,00 (2.8.2010) ed Euro 19.200,00 (14.1.2010).
Il Tribunale non solo aveva ignorato la dimostrata liceità della parte di provvista relativa al rimborso assicurativo a seguito di furto della "Jaguar", ma pretendeva di ricavare la prova della interposizione fittizia da una intestazione di autovettura risalente al 2008, avvenuta in modo regolare e comprovata da documenti ufficiali.
3.3 Con il terzo motivo, proposto nell'interesse di IN EN, si lamenta l'erronea applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, in relazione alla sussistenza dei presupposti della sproporzione del valore dei beni in sequestro rispetto alla capacità economica e della mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (art. 606 c.p.p., lett. b). Quanto al requisito della "sproporzione", il Collegio, disattendendo i criteri stabiliti dalla Corte di legittimità, aveva omesso di valutare le entrate che, seppure non fiscalmente dichiarate, integravano quella capacità economica lecita giustificante la parte di denaro di spettanza del IN.
I Giudici milanesi avevano, poi, disconosciuto, con argomentazioni apodittiche, la liceità della provenienza di quelle entrate, sia con riferimento a quelle derivanti dall'attività di consulente per i negozi di oreficeria della moglie, sia con riguardo ai proventi dell'attività di gestione di alcune gelaterie in Germania. Il vizio di erronea applicazione della legge penale risultava ancor più evidente laddove il Collegio del riesame, a supporto di un presunto mancato onere di allegazione, citava giurisprudenza in tema di prova delle esimenti, materia completamente diversa da quella della confisca speciale e assoggettata a regole giudizio diverse. Il Tribunale aveva disatteso il criterio di valutazione dell'onere di allegazione in tema di confisca anche nell'analisi dei due bonifici cui si è fatto prima cenno.
Quanto alla somma di Euro 19.200,00 elargita dalla sorella del IN a titolo di donazione per i progetti lavorativi dell'indagato, si era pretesa la c.d. "prova impossibile" dell'origine lecita della somma bonificata e, in generale, della capacità reddituale della familiare.
Analoghe argomentazioni, oltre a quelle formali sulla mancata traduzione dei documenti allegati, venivano svolte a proposito del bonifico di Euro 14.000,00 di cui sopra si è detto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
1. Va premesso che, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, contro le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali ai sensi degli artt. 322 bis e 324, è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, con esclusione quindi della possibilità di denunciare vizi di incompletezza, insufficienza, illogicità della motivazione.
2. Ciò detto, venendo ai temi oggetto del presente ricorso, è opportuno sinteticamente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha ribadito come la condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, comporti la confisca dei beni nella disponibilità del condannato (dal che la possibilità dell'adozione del sequestro preventivo), allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.
2.1 Si è, inoltre, specificato in giurisprudenza che è irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto e, quindi, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep. 19/1/2004, Rv. 226490; Sez 6^, Sentenza n. 27710 del 14/4/2008, Rv. 240527; Sez. 5^, Sentenza n. 19358 del 21/2/2013, Rv. 255381; v. anche, Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18).
2.2 Infine, è principio di diritto acquisito che, ai fini del sequestro preventivo a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità
reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare gravi sull'accusa e, una volta fornita tale prova, sussista una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo attraverso specifiche e verificate allegazioni dell'interessato (Sez. 6^, Sentenza n. 45700 del 20/11/2012, Rv. 253816).
2.3 Ragionevolmente, ancora, è stato precisato che "la presunzione di illegittima acquisizione degli stessi da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione di quest'ultimo" (Sez. 1^, Sentenza n. 2634 dell' 11/12/2012, dep. 17/1/2013, Rv. 254250; Sez. 1^, Sentenza n. 11049 del 5/2/2001, Rv. 226051; Sez. 5^, Sentenza n. 2469 del 23/4/98, Rv. 211763).
2.4 Va, ancora, rammentato che l'applicazione della misura del sequestro preventivo in funzione della futura confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12, istituto autonomo rispetto alla fattispecie disciplinata nell'art. 321 c.p.p., comma 1, richiede la sussistenza del "fumus comissi delicti" e la verifica che le cose da sottoporre a sequestro siano suscettibili di confisca.
2.4.1 Sotto il primo profilo, il giudice non può limitarsi al riscontro circa l'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato, dedotta dall'accusa, intesa quale mera pendenza del procedimento, ma, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, nella ravvisabilità nel fatto ascritto all'indagato "e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità".
2.4.2 Quanto al "periculum in mora", tale requisito coincide con la confiscabilità del bene, ossia nella presenza di seri indizi della sussistenza delle condizioni che legittimano la confisca, sia in riferimento alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Sez. Un., n. 920 del 17/12/2003, Montella, rv. 226492 cit.; sez. 6^, n. 35786 del 21/6/2012, Buttini e altro, Rv. 254394).
3. Sulla scorta degli esposti condivisibili principi, vanno esaminate le doglianze sollevate con il presente ricorso.
3.1. Il difensore dei ricorrenti ha dedotto violazione dell'art. 649 c.p.p., avendo il Tribunale del riesame ritenuto inammissibile l'appello sulla eccepita illegittimità del sequestro preventivo disposto nei confronti di RR TE in assenza del presupposto della "interposizione fittizia", in quanto gli interessati non avevano proposto istanza di riesame avverso il decreto originario.
La doglianza è fondata per le ragioni di seguito indicate, ma non conduce alla conseguenza dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto, nonostante l'erronea interpretazione della legge e della giurisprudenza, i Giudici del merito, per come si vedrà, hanno egualmente motivato sulla contestata interposizione e sulle ulteriori censure dedotte.
Tanto premesso, va osservato che la questione della nozione e dei limiti del c.d. giudicato cautelare è stata da tempo risolta dalle SS. UU. di questa Corte le quali, in specie con la sentenza n. 29952 del 24/5/2004 (C. fall, in proc. Romagnoli, Rv. 228117), nel confermare quanto già stabilito dalle SSUU con la sentenza n 11/1994, Buffa, sancirono il seguente principio di diritto: "La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti".
In particolare, le SS. UU., in motivazione affermarono: "I principi enunciati dalla sentenza Buffa di queste Sezioni Unite sono stati poi recepiti da successive decisioni delle Sezioni semplici, in cui è stato ribadito che in materia di misure cautelari personali è configurabile, a determinate condizioni, una preclusione processuale alla reiterazione di richieste e deduzioni allorquando sussista una pronuncia giurisdizionale non più soggetta a gravame intervenuta sulle medesime questioni, purché concretamente (o implicitamente) dedotte. Al di fuori di questa ipotesi, deve escludersi che la mancata impugnazione dell'ordinanza impositiva di una misura di cautela personale possa dar luogo a qualsivoglia preclusione". Il Tribunale milanese ha richiamato due sentenze di questa Corte che si pongono in contrasto con il suddetto orientamento. Al riguardo, deve osservarsi che la prima sentenza (Cass. sez. 3^ del 13/11/2002, P.M. in proc. Pezzella, Rv. 223474) è espressamente superata dalla citata sentenza delle SS. UU., che, infatti, la indicano tra le sentenze dell'orientamento opposto (cfr par.
2.2. della motivazione), mentre la seconda sentenza (Cass. 17364/2007), in quanto in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle SS. UU. è stata già disattesa dalla sentenza n. 32929/2009, Rv. 244976, che ha ribadito il consolidato principio di cui si è detto (sul punto cfr. anche Cass. n. 535/2010, Rv. 249128; Sez. 2^, Sentenza n. 17201 del 20/4/2012, Scognamiglio, Rv. 252817; Sez. 3^, Sentenza n. 23641 del 20/12/2012, dep. 31/5/2013, Rv. 256155).
3.2 Ribadito il condiviso principio di diritto e rilevato l'errore interpretativo dedotto, deve evidenziarsi, come prima accennato, che l'organo del riesame non si è, in ogni caso, sottratto all'onere motivazionale impostogli, rispondendo adeguatamente alle censure sollevate nel ricorso senza incorrere in violazione di legge.
3.2.1 Così, quanto alla disponibilità effettiva del saldo attivo di 30.000,00 Euro del conto corrente n. 10773 acceso in data 23.1.1990 presso la BPM e cointestato all'indagato e alla madre RR TE, il Tribunale ha incisivamente osservato, da un lato, che su detto conto non risultavano versati i redditi pensionistici della RR - circostanza non contestata dalla difesa - e, dall'altro, che le somme confluite su quel rapporto bancario erano comunque riconducibili, oltre tutto per assunto difensivo, ad attività asseritamente svolte dal solo IN, il che implicitamente confermava che di dette somme l'indagato fosse l'effettivo titolare e consentiva di respingere anche l'istanza subordinata di restituzione alla terza interessata del 50% del saldo in sequestro.
3.2.2 L'ordinanza impugnata, sintonica con il decreto del G.I.P., ha considerato che la somma di 30.000,00 Euro in questione era sproporzionata rispetto alla capacità patrimoniale del IN, sia sotto il profilo reddituale - non avendo il ricorrente mai presentato dichiarazioni dei redditi - sia sotto il profilo dell'attività economica svolta.
3.2.2.1 Sul tema, il Tribunale ha esaminato e plausibilmente disatteso gli argomenti difensivi, diretti a confutare l'attendibilità della ricostruzione accusatola: in particolare, ha ritenuto che il reddito "in nero" asseritamente prodotto dall'indagato grazie alle attività commerciali di "Compro Oro" e di gestione di gelaterie (quest'ultima in Germania) non fosse comprovato dalle mere allegazioni difensive e dalle dichiarazioni di soggetti legati da stretta amicizia all'indagato, quindi, non disinteressati, non essendo state neppure illustrate, con accettabile precisione e verosimiglianza, l'entità, la provenienza, le modalità di incameramento e di custodia dei redditi de quibus.
3.2.2.2 Il Tribunale ha, anche, ragionevolmente escluso che la somma di denaro sequestrata fosse stata acquisita grazie al bonifico di Euro 19.200,00 effettuato in data 14.1.2008 dalla sorella del ricorrente ST SE, in assenza dei dati relativi alle movimentazioni del conto corrente di provenienza e all'effettiva capacità reddituale della congiunta, nonché in considerazione dell'ormai intervenuta confusione, all'epoca del sequestro del saldo attivo (a distanza di quattro anni dalla disposizione bancaria), del denaro bonificato con le somme già presenti e con quelle successivamente versate.
3.2.2.3 Infine, il Collegio non ha giudicato documentata neppure la lecita provenienza dell'acquisto dell'autovettura targata DS 826 GS, per il furto della quale fu corrisposto un rimborso assicurativo dell'importo di Euro 14.000,00.
Anche a voler prescindere dalla considerazione relativa alla produzione in copia e in lingua tedesca, non tradotta, della documentazione comprovante l'acquisto del veicolo nel 2004 in Germania tramite finanziamento da parte di IA ME (amica del IN), restava, ad avviso dei Giudici milanesi, comunque indimostrata la modalità con la quale detto finanziamento fosse stato rimborsato, trattandosi di veicolo di ingente valore ed essendo verosimile che il ricorrente, all'epoca in Germania sotto il falso nome di RO ER, avesse dovuto ricorrere a un terzo cui intestare fittiziamente il bene, come aveva successivamente fatto al successivo rientro in Italia (intestando la vettura alla madre).
4. Deve, dunque, concludersi che il provvedimento impugnato resiste alle censure che sono state mosse con l'impugnazione, non rilevandosi in esso alcuna delle violazioni di legge segnalate e risultando, per converso, inammissibili quelle che denunciano vizi di incompiutezza ed illogicità della motivazione, non consentite in riferimento all'oggetto del procedimento.
Il ricorso è, in conclusione, complessivamente infondato, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014