Sentenza 20 aprile 2012
Massime • 1
La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2012, n. 17201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17201 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/04/2012
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 816
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 48946/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC DI nato il [...];
avverso l'ordinanza del 04/11/2011 del Tribunale del riesame di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Michele D'Agostino che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
p.
1. Con ordinanza del 25/06/2010, il g.i.p. del Tribunale di Milano ordinava il sequestro preventivo di diverse unità immobiliari intestate a SC DI sul presupposto che, in realtà, appartenessero al convivente VA NA indagato per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e, usura aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza la MI, con istanza del 8/06/2011, chiedeva la revoca del sequestro ma il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5/10/2011, la rigettava. p.
3. Avverso la suddetta ordinanza, la MI proponeva appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. ma il Tribunale di Milano, con ordinanza del 4/11/2011, lo respingeva sulla base delle seguenti motivazioni;
- innanzitutto, dovevano ritenersi inammissibili "le deduzioni difensive circa l'illegittimità del sequestro disposto dal g.i.p. non ritualmente e tempestivamente impugnato ex art. 322 cod. proc. pen.": sul punto il Tribunale richiamava le sentenze n 1708/2002 e
17364/2007 di questa Corte di legittimità;
- quanto al merito, il Tribunale riteneva che le argomentazioni addotte dalla difesa in ordine alla legittimità della provenienza dei beni sequestrati e della loro appartenenza alla ricorrente, fossero smentite dalla documentazione e dai riscontri in atti che provavano la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n. 246 del 1994, art. 12 sexies. p.
4. Avverso la suddetta ordinanza, la MI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto che, in ordine alle deduzioni difensive circa l'illegittimità del sequestro disposto dal g.i.p. - dedotte davanti al tribunale con l'istanza di revoca - si fosse formato il giudicato cautelare in quanto avrebbero dovuto essere impugnate davanti al Tribunale del riesame ex art. 322 cod. proc. pen.. Rileva la ricorrente che la suddetta conclusione si pone in contrasto con quanto statuito dalle SSUU con le sentenze n 11/1994, Buffa e n 29952/2004 le quali avevano enunciato il principio di diritto secondo il quale la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca;
2. violazione dell'art. 310 cod. proc. pen., comma 2, per avere il tribunale, utilizzato nella motivazione, l'ordinanza di custodia cautelare a carico del VA, ordinanza, però, non presente negli atti processuali;
3. VIOLAZIONE DEGLI art. 240 cod. pen. e art. 321 cod. proc. pen.. Per non avere la Corte motivato, quale conseguenza dell'errata applicazione della pretesa formazione del giudicato cautelare, sulla dedotta illegittimità del sequestro preventivo che era stato disposto sotto due diversi profili e cioè sia ex art. 240 cod. pen. che D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, nonostante non ne sussistessero i presupposti di legge ne' per l'uno ne' per l'altro. La ricorrente, infatti, sostiene che, essendo terza, la confisca - nella fattispecie ipotizzabile solo nella forma facoltativa - ex art.240 cod. pen., comma 3 non avrebbe potuto essere disposta nei suoi confronti. Quanto al sequestro ex art. 12 sexies (motivo sub 4, pag. 14 ss del ricorso), è stata eccepita "la mancanza assoluta della motivazione sulla ritenuta sussistenza della sproporzione tra i beni sequestrati e l'attività economica del tutto lecita di MI DI".
DIRITTO
Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.: la doglianza è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Il Tribunale nel dichiarare in parte inammissibile l'istanza di revoca, ometteva di decidere su una serie di questioni preliminari dedotte con i motivi sub 1 - 2 e, in parte, 3 dell'appello (cfr anche pag. 11 ss del presente ricorso).
Tanto premesso, va osservato che la questione della nozione e dei limiti del cd. giudicato cautelare è stato da tempo risolto dalle SSUU di questa Corte le quali, in specie con la sentenza n 29952/2004, nel confermare quanto già stabilito dalle SSUU con la sentenza n 11/1994, Buffa, affermarono il seguente principio di diritto: "La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti". In particolare, le SSUU, in motivazione affermarono: "I principi enunciati dalla sentenza Buffa di queste Sezioni Unite sono stati poi recepiti da successive decisioni delle Sezioni semplici, in cui è stato ribadito che in materia di misure cautelari personali è configurabile, a determinate condizioni, una preclusione processuale alla reiterazione di richieste e deduzioni allorquando sussista una pronuncia giurisdizionale non più soggetta a gravame intervenuta sulle medesime questioni, purché concretamente (o implicitamente) dedotte. Al di fuori di questa ipotesi, deve escludersi che la mancata impugnazione dell'ordinanza impositiva di una misura di cautela personale possa dar luogo a qualsivoglia preclusione". Il tribunale richiama due sentenze di questa Corte che si pongono in contrasto con il suddetto orientamento.
Al che deve osservarsi che la prima sentenza (Cass. sez. 3^ del 13/11/2002 P.M. in proc. Pezzella, riv 223474) è espressamente superata dalla citata sentenza delle SSUU che, infatti, la indicano tra le sentenze dell'orientamento opposto (cfr par.
2.2. della motivazione), mentre la seconda sentenza (Cass. 17364/2007), in quanto in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle SSUU è stata già disattesa dalla sentenza n 32929/2009 Rv. 244976 che ha ribadito il consolidato principio di cui si è detto (sul punto cfr anche Cass. 535/2010 Rv. 249128). Questa Corte condividendo quanto statuito dalle SSUU, intendono, pertanto, ribadire il principio di diritto, al quale il tribunale, in sede di rinvio, dovrà attenersi e secondo il quale "la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti". Poiché il tribunale ad esso non si è attenuto, l'ordinanza va annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto.
I rimanenti motivi rimangono assorbiti.
P.Q.M.
ANNULLA l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2012