Sentenza 23 giugno 1998
Massime • 1
Ai reati finanziari puniti con la sola multa e depenalizzati dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 562, non si applica il principio dell'ultrattività delle disposizioni penali finanziarie di cui all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, poiché tale principio è espressamente derogato dalle disposizioni transitorie della legge n. 689 del 1981 (artt. 40 e 41),nel cui corpo la norma che ha introdotto detta depenalizzazione è stata inserita mediante lo strumento della modifica dell'art. 39.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4101 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 23.6.1998
1. Dott. GUIDO IETTI Consigliere SENTENZA
2. " LUCIO TO " rel. N. 4101
3. " AL RO " REGISTRO GENERALE
4. " MA RO " N. 31118/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Palermo nel proc.
contro
LF LA DI, nato a [...] il [...]; res.te a Sciacca, Via Campania 59; imputato come in atti;
avverso la sentenza del Pretore di Sciacca del 22 aprile 1997, con la quale - procedendosi nelle forme di cui agli artt. 444 e segg. cpp. - veniva applicata all'imputato la pena di 20 giorni di reclusione e lire 90.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Toth Letta la richiesta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento della sentenza.
Considerato che all'imputato furono contestati i reati di furto continuato pluriaggravato di energia elettrica, nonché quello previsto dall'art. 20 D.M.
8.7.1924 per essersi sottratto al pagamento dell'imposta erariale di consumo per l'energia elettrica sottratta (fatti commessi a Sciacca del 18.2 al 21.4.1993);
che l'accordo tra le parti concerne il primo dei due reati mentre il secondo è stato ritenuto dal Pretore non più sussistente essendo stata la condotta descritta depenalizzata a seguito della legge n. 689 del 1981;
che tale accordo determinazione del Pretore costituisce appello del ricorso del Procuratore Generale per violazione di legge;
Ritenuto che tale motivo è infondato in quanto - come ritiene la giurisprudenza di questa Corte - ai reati finanziari, puniti con la sola multa e depenalizzati dall'art. 2 della Legge 28.12.1993, n.562, non si applica il principio dell'ultrattività delle disposizioni penali finanziarie di cui all'art. 20 della legge 7.1.1929 n. 4, poiché tale principio è espressamente derogato dalle disposizioni transitorie della legge n. 689 del 1981 (artt. 40 e 41), nel cui corpo la norma che ha introdotto detta depenalizzazione è stata inserita mediante lo strumento della modifica dell'art. 39 (cfr. Cass., Sez., 2, sent. n. 3377 del 9.4.97 - ud. 3.2.97, imp. Bonetta);
che tale massima si applica alla fattispecie in esame, con la conseguenza che il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 1999