Sentenza 17 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15584 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 1 55 8 4 /03 espulsione extracomunitario Composta dagldagli Ill i Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7341/02 Dott. Mario ADAMO - Presidente e Relatore - Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Dott. Luigi MACIOCE Consigliere 31744 Cron. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Rep.. Ud. 22/05/2003 Dott. Francesco A. GENOVESE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IB ND, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MARIO MURGO, rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO, QUESTURA PROVINCIA DI MILANO, MINISTERO INTERNO;
intimati avverso il provvedimento del Tribunale di MILANO, 2003 depositato il 12/02/02; 1371 udita la relazione della causa svolta nella pubblica + 1 udienza del 22/05/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con decreto in data 26.1.2002 il Prefetto di Milano pronunziava l'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino albanese BI ND in quanto soggetto socialmente pericoloso. Avverso il provvedimento di espulsione proponeva ricorso BI ND contestando la sussistenza del presupposto posto dal Prefetto a fondamento della pro- pria decisione. Il Tribunale di Milano con decreto in data 12.2.2002 respingeva il ricorso. Per la cassazione del decreto del Tribunale propone riorso, fondato su unico motivo, BI ND. Non svolge attività difensiva il Prefetto di Mila- no. Motivi della decisione Con l'unico motivo di cassazione il ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione dell'art. 13 com- ma 2 d.lgs. n 286/1998 nonchè motivazione apparente. Osserva il BI che se è vero che il procedimento 2 preventivo vive di vita propria e che il giudizio di pericolosità sociale prescinde dall'affermazione di re- sponsabilità sociale, è peraltro necessario che resti ancorato a fatti che dimostrino l'attualità della rite- nuta pericolosità. Nella specie il giudice di merito non si è attenuto a tale principio non avendo accertato l'esistenza di alcun elemento che giustifichi un giudizio di pericolo- sità. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Invero effettivamente l'art. 13 comma 2 lett. c) del d.lgs. n 286/1998 nel richiamare l'art. 1 della L. In 1423/1965, come modificato dall'art. 2 L. In 327/1988, postula che lo straniero possa essere espulso dal ter- ritorio nazionale solo se la pericolosità sociale del ย soggetto espulso sia in atto alla data dell'esplusion*, sicchè esatta deve ritenersi la premessa in diritto formulata dal ricorrente. Nella specie peraltro il giudice di merito ha pie- namente rispettato detto principio posto che ha accer- tato che il BI, imputato per sfruttamento della pro- stituzione, non era stato in grado di dimostrare lo svolgimento di alcun lavoro proficuo, precedentemente all'emissione del decreto di espulsione, se si eccet- tuano pochi giorni di prova nel 1999, con ciò ritenendo 3 che lo stato di pericolosità sociale dello straniero FOSSE efa in atto alla data della pronunzia del decreto diatto 1 espulsione. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla spese non essendosi il Prefetto di Milano co- stituito in giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 22 maggio 2003. Il Presidente estensore Mario Adamo Mario Many CORTE SUPREMA CARSAZIONE CANCELLIERE Prime S Civile Andrea IA **** Depositare ceijaria 17 OTT 2803 LCANCELLIERE 4