Sentenza 14 aprile 2008
Massime • 1
Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies, commi primo e secondo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose ivi previste, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, e, quanto al "periculum in mora", nella presenza di seri indizi d'esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della loro lecita provenienza. (Fattispecie relativa all'impugnazione dell'ordinanza di conferma, in sede di riesame, del sequestro preventivo di un libretto di risparmio, di titoli e di una polizza vita nell'ambito di un procedimento per i delitti di cui agli artt. 12 quinquies L. n. 356 del 1992 e 648-ter cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini delFrancesco Menditto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2008, n. 27710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27710 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 14/04/2008
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 01004
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 029155/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO NO N. IL 10/07/1941;
2) SS EN N. IL 09/03/1941;
avverso ORDINANZA del 28/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico per la inammissibilità.
OSSERVA
Ritenuto che i ricorrenti impugnano la ordinanza in epigrafe indicata con la quale il giudice del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo del libretto di risparmio e di conto titoli e di polizza vita, disposto nell'ambito di un procedimenti per i reati di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, art. 648 ter c.p., con l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7;
che il giudice del riesame pone in rilievo la individuazione fumus commissi delicti nella circostanza che AE IO risulta imputato e condannato in primo grado per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e sul rilievo che le operazioni economiche - quali il prelievo di Euro 100.000,00 su libretto a risparmio dopo la condanna per il delitto associativo e il trasferimento di detta somma su libretto a risparmio della moglie ME SS e la sottoscrizione da parte di quest'ultima di una polizza vita per Euro 50.000,00 nonché l'acquisto di titoli per pari importo - per le modalità attuati ve e cronologiche dimostrano l'intento di riciclare somme di illecita provenienza anche in considerazione della modesta capacità redittuale di IO;
che il giudice del riesame ha disatteso le censure della difesa - circa la omessa considerazione dei contatti di IO con ambienti criminale molto risalenti nel tempo e della recente assoluzione da una estorsione nonché dell'attuale capacità redittuale della moglie - in quanto la disciplina prevede per i soggetti sottoposti a procedimento penale per il delitto associativo di stampo mafioso una specifica presunzione circa l'illiceità dei proventi e delle risorse patrimoniali, in mancanza di elementi forniti dall'interessato per contrastare il provvedimento di sequestro adottato;
che le disponibilità accertate e le modalità di trasferimento e di impiego delle stesse dopo pochi giorni dalla condanna sono elementi significativi, considerato che IO, dal quale provengono le somme di danaro impiegate, non risulta avere reddito e ha presentato un ultima dichiarazione nell'anno 2000 per un reddito imponibile di L. 1.446.000;
che l'accertata provenienza delle somme da un libretto a risparmio intestato a IO ed estinto dopo il prelievo del danaro rende irrilevante le dedotte capacità reddituali della moglie;
che il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies poiché il Tribunale ha ritenuto sulla base di mere presunzione che le somme sottoposta sequestro siano il frutto di una attività di riciclaggio possa in essere da AE IO mediante la interposizione fittizia della moglie quale intestataria delle somme;
che il Tribunale non ha affatto considerato gli elementi posti a base di una legittima provenienza della somma e non ha tenuto presente che per l'integrazione della fattispecie di riciclaggio deve essere fornita la prova e di essa deve essere dato un'adeguata motivazione circa l'illecita provenienza delle somme di danaro non essendo ammessa su tale aspetto alcuna inversione dell'onere della prova per altro già esclusa dalla sentenza della corte costituzionale 48 del 1994;
che le somme denaro risultano di legittima provenienza, in quanto è stato del tutto trascurato che ME SS, moglie di IO, è incensurata e non ha mai avuto rapporti con elementi appartenenti alla criminalità organizzata, inoltre non è stato considerato che ME SS è titolare di un reddito elevato e soprattutto tale da consentirle una provvista quale quello oggetto di sequestro;
che è stata ricostruita con dovizia di particolari la provenienza del danaro anche in considerazione del reddito dichiarato la ME SS negli ultimi 10-15 anni, capacità reddituale soprattutto proporzionata alle somme oggetto di sequestro;
che le argomentazioni accusatorie trovano smentita nel riferimento alla condanna riportata dal IO per la partecipazione, titolo di concorso esterno, dell'associazione camorristica facente capo ai casalesi, condotta illecita risalente ad oltre 10 anni or sono senza considerare la soluzione dal e dalla vicenda di estorsioni nel carcere di Santa Maria Capua Vetere la quale esclude ogni attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e dimostra la lecita provenienza del danaro appartenente alla moglie e di escludere la presunzione di reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche dirette a ripulirlo e a stabilizzarne profitto;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
Considerato che il ricorrente ripropone questioni già risolte correttamente, sotto il profilo giuridico e fattuale, dal giudice del riesame;
che le ulteriori censure all'ordinanza impugnata sono inammissibili poiché riferite in realtà al vizio di motivazione non deducibile in sede di legittimità ex art. 325 c.p.p., comma 1;
che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 stesso codice, lett. e);
che l'ordinanza impugnata, si è detto già in narrativa, sviluppa argomentazioni coerenti e specifiche sulle ragioni per le quali il sequestro preventivo è stato legittimamente disposto ed espone in termini in chiari il fumus commissi delicti ricollegato alla complessiva operazione economica effettuata dopo pochi giorni dalla condanna per il delitto associativo e l'accertata provenienza del danaro da un libretto a risparmio intestato a IO, estinto subito dopo il prelievo, e il reimpiego delle somme a nome di SS ME;
che in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato che determina l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza e ammette solo il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, senza per apprezzarne in punto di fatto la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica;
che in tal contesto si giustifica la risposta resa dal giudice del riesame in ordine agli elementi prodotti dall'interessato per dimostrare la non sproporzione rispetto alla capacità reddituale, risposta che va interpretata nel senso della non rilevabilità allo stato dell'infondatezza dell'impostazione accusatoria;
che il sequestro è stato giustificato in relazione all'ipotesi di cui alla L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e, pertanto, le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella
L. 7 agosto 1992, n. 356, consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Sez un. 17 dicembre 2003,dep. 19 gennaio 2004, n. 920);
che la evidenza allo stato delle indagini dell'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione "credibile" circa la provenienza di essi, "giustificazione" credibile che deve consistere nella prova della positiva liceità della loro provenienza;
che il giudice del riesame, nelle ragioni esposte a fronte degli elementi prodotti dall'interessato ha valutato non "seri" e concludenti, allo stato, i dati offerti e tali da non escludere il fumus commissi delicti e la presumile riconducibilità della somma all'ipotesi oggetto di contestazioni e la necessita di sviluppare ulteriori verifiche;
che la coerenza e concretezza argomentativi dell'ordinanza impugnata rendono improprie le censure sulle quali si articola il ricorso;
che corretto è dunque il ragionamento giuridico del giudice del riesame e inammissibili le censure sul punto mosse dal ricorrente;
che il ricorso è, dunque, infondato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008