Sentenza 27 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2002, n. 6163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6163 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 061 63/02 DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 14696/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 17804 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 30/01/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
-pl ricorrente
contro
IO GI;
2002 - intimato 493 avverso la sentenza n. 133/99 del Tribunale di CASALE -1- MONFERRATO, depositata il 14/05/99 R.G. N. 175/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 14696/99 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Casale Monferato ha rigettato l'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da GG US per la ricostituzione della propria pensione mediante rivalutazione -sulla base del coefficiente 1,5- del periodo ultradecennale di attività lavorativa con esposizione all'amianto. Avverso tale pronuncia -che, in espresso dissenso dai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n.6605 del 7 luglio 1998, ha ritenuto l'applicabilità del beneficio ai lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della legge n.257 del 1992- 1'INPS ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato -cui il ricorso è stato ritualmente notificato- non si è costituito. Motivi della decisione L'istituto ricorrente -denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma ottavo, della legge 1992/n.257, modificato dall'art. 1, comma primo, del d.l. 1993/n.169, convertito, con modificazioni, nella legge 1993/n.271- deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza e sostiene, sulla base di molteplici Fell 3 argomentazioni e citando anche la pronuncia di questa Corte n.6620 del 1998, l'inapplicabilità del beneficio ai lavoratori già titolari di pensione alla data di entrata in vigore della legge prevedente (per i soli lavoratori occupati) il beneficio stesso. Il ricorso è infondato. questa Corte, proprio a partire dalla sentenza Infatti, n.6620 del 7 luglio 1998 (non del tutto coerentemente citata dall'Istituto a sostegno della propria tesi), ha ritenuto che la fruizione (alla data di entrata in vigore della legge 1992/n.257) della pensione (o dell'assegno) d'invalidità non osti (come è a dirsi, invece, della pensione di anzianità o di vecchiaia) alla concessione del beneficio contributivo in questione. Tale orientamento giurisprudenziale è stato ribadito da numerose pronunce (v., in particolare, Cass. 12 febbraio 2001 n.1976, 19 aprile 2001 n.5764, 25 ottobre 2001 n. 13195, 7 novembre 2001 n.13786), l'ultima delle quali ha (ri) affermato il seguente principio: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13 commi settimo e ottavo della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art. 1 del D.L. 5 giugno 1993 n.271, non compete ai soggetti che, alla data di диз н entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità 0 di vecchiaia 0 di inabilità, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione 0 di assegno di invalidità; il diritto alla riliquidazione spetta altresì ai superstiti ove il medesimo competesse al dante causa". Il Collegio, facendo proprio tale principio e rinviando alle motivazioni che lo sorreggono (nelle quali si argomenta altresì l'irrilevanza del fatto che i titolari di pensione o assegno d'invalidità non fossero occupati al momento di entrata in vigore della legge), deve quindi rigettare il ricorso, risultando dalla terza pagina dell'impugnata sentenza -senza alcuna deduzione contraria da parte dell'INPS- che nella specie il beneficio è stato accordato in relazione a pensione d'invalidità ("pensione INPS cat. IO n.60014259). Tale rigetto, peraltro, non comporta condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione della parte intimata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 30 gennaio 2002 Il Presidente Il Cons.-est. Floricolo Cefericlicell lumini RavagnamiЛишіть D T R O L A L ' S L A O L R E D A I N T 7 S - S G IL CANCELLIERE N 8 O O - E P Depositato in Cancelleria S 1 A 1 M I D I A 27 E APR. 2002 A E , oggi,. O D G O T R E T T T I IL CANCELLIERE S I N L E G L D S E E E R O D