Sentenza 8 marzo 2007
Massime • 1
In tema di appello proposto contro un sequestro preventivo, il riscontro del "fumus delicti" è materia riservata alla fase del riesame, mentre in sede di appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura. Ne consegue che la proposizione per la prima volta in sede d'appello di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all'art. 321 cod. proc. pen., si traduce nell'inammissibilità del gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2007, n. 17364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17364 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 08/03/2007
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00207
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 001159/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TT AE, N. IL 07/07/1940;
2) TT NI, N. IL 17/04/1975;
avverso ORDINANZA del 24/10/2006 TRIB. LIBERTÀ di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IZZO G., rigetto del ricorso. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 24.10.2006 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarava inammissibile l'istanza di appello avanzata nell'interesse di IA LA e IA ET avverso il decreto di rigetto dell'istanza di dissequestro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il medesimo Tribunale in data 9.12.2005. In particolare, osservava il Tribunale che, con la proposta impugnazione, gli istanti lamentavano la illegittimità del provvedimento emesso dal G.I.P. in data 9.12.2005, con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'area di cava sita in località Castel Morrone, gestita dalla "Sogem s.r.l.", nonché dei relativi impianti ed attrezzature. Con il primo motivo di gravame veniva sostanzialmente dedotta la illegittimità del provvedimento con il quale il Pubblico Ministero aveva disposto in data 19.10.2005 - dopo che era stata già inoltrata al G.I.P. la richiesta di revoca del sequestro dell'area e prima che fosse intervenuta una decisione sul punto - il dissequestro parziale dell'area di cava in oggetto in favore del proprietario DE LL NI. Gli istanti, stante l'esistenza di un contenzioso di natura civilistica tra il proprietario dell'area e la Sogem s.r.l., conduttrice dell'immobile, si dolevano del provvedimento di restituzione parziale del P.M. nonché della mancata decisione su tale aspetto da parte del GIP, giacché, essendo stato lo stesso investito della richiesta di dissequestro totale dell'area prima che una parte venisse restituita al DE LL, avrebbe dovuto pronunciarsi sull'intero oggetto dell'istanza di revoca. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'appello sia perché il provvedimento di dissequestro parziale emesso dal Pubblico Ministero avrebbe necessitato di autonoma impugnazione, laddove gli istanti avevano proposto prima l'opposizione al GIP e successivamente l'appello avverso il provvedimento di quest'ultimo, sia perché, con la richiesta del 25.7.2005, gli IA avevano chiesto al GIP la revoca del sequestro preventivo emesso l'1.7.2005, evidenziando unicamente l'illegittimità genetica della misura. Tali doglianze - rilevava il Collegio - potevano, tuttavia, essere fatte valere solo in sede di riesame.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa degli IA deducendo violazione di legge laddove il Tribunale aveva ritenuto inammissibile il primo motivo di gravame: per contro il Giudice per le Indagini Preliminari avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta della difesa a prescindere dal dissequestro parziale dell'area, posto in essere dal Pubblico Ministero in epoca successiva alla richiesta avanzata al GIP.
Quanto ai residui motivi di gravame, dichiarati anch'essi inammissibili, di certo non condivisibili erano le argomentazioni del Tribunale in punto di differenza dei mezzi di impugnazione esperibili in sede cautelare. In particolare, il Collegio aveva omesso di valutare il valore giuridico della istanza di revoca del sequestro preventivo, naturalmente non come mezzo di impugnazione, ma come strumento comunque utilizzato dalla difesa a tutela degli interessi degli indagati. L'operatività della revoca non necessariamente doveva riconnettersi a fatti sopravvenuti, ma anche a fatti preesistenti. In buona sostanza, la legittimità genetica del provvedimento impositivo di un vincolo reale poteva essere contestata, oltre che con il mezzo del riesame, anche attraverso la revoca. Si chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondati i motivi che lo sorreggono.
Invero, il Tribunale del Riesame censurato ha fatto corretta applicazione del consolidato principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui la legittimità genetica di un provvedimento con il quale viene imposto un vincolo reale deve essere contestata mediante il mezzo del riesame, nei termini di decadenza all'uopo previsti, laddove con l'appello viene riconosciuto, a chi ne abbia interesse, la possibilità di contestare la legittimità della permanenza della misura, mediante la deduzione di circostanze sopravvenute rispetto alla fase di imposizione del vincolo ovvero preesistenti, ma emerse successivamente a tale momento. Sul punto, è sufficiente richiamare l'indirizzo di questa stessa sezione (cfr. sentenza n. 29234 dell'11.6.2003, Carella), secondo cui " in tema di appello proposto contro un sequestro preventivo, il riscontro del fumus delicti è materia riservata alla fase del riesame, mentre in sede di appello ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura. Ne consegue che la proposizione per la prima volta in sede di appello di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all'art. 321 c.p.p., si traduce nella inammissibilità del gravame".
Pertanto, al di fuori dei casi di circostanze oggettivamente o soggettivamente sopravvenute, non è possibile utilizzare l'appello come mezzo per contestare la legittimità genetica di un sequestro preventivo, non potendo ritenersi l'impugnazione ex art. 322 bis c.p.p., come mezzo omologo al riesame, circostanza - questa - che comporterebbe, tra l'altro, il vantaggio per la parte di non essere sottoposta ai rigorosi termini decadenziali previsti per il riesame. A fronte di un provvedimento di sequestro che si assume geneticamente viziato, l'indagato non può, conseguentemente, scegliere se proporre riesame ovvero un'istanza di revoca con conseguente appello sul provvedimento di rigetto.
Nella specie, gli istanti, con richiesta del 27.7.2005, chiedevano al GIP la revoca del sequestro preventivo disposto con provvedimento depositato il 4.7.2005, evidenziando unicamente la illegittimità genetica della misura, contestando il fumus delicti e le ragioni poste a fondamento della imposizione del vincolo reale. Doglianze, appunto, che dovevano e potevano essere fatte valere in sede di riesame, cosa nella specie non avvenuta.
Il ricorso va, conseguentemente, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007