Sentenza 7 luglio 2006
Massime • 1
L'imputazione di falsa testimonianza, per avere deposto il falso su fatti in ordine ai quali vi era la possibilità di essere incriminato, con pericolo per la libertà dello stesso testimone, comporta l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., la quale va applicata anche a colui che, legittimamente escusso quale teste perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, acquisti successivamente la qualità d'imputato nel medesimo procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2006, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 07/07/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1054
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 11134/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL HI IM, n. a Udine il 24 dicembre 1972;
e ZO IO, n. a Sedegliano il 24 giugno 1958;
nei confronti della sentenza in data 26 ottobre 2005 della Corte d'appello di Trieste;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 272 c.p., perché il fatto non costituisce reato, con eliminazione della relativa pena, e per il rigetto nel resto del ricorso;
per il rigetto del ricorso del ZO;
per l'annullamento con rinvio della sentenza, in accoglimento del ricorso della parte civile OL RO, in ordine alla liquidazione delle spese in grado di appello per mancanza di motivazione.
udito il difensore degli imputati, avv. Piero Pericolo. FATTO
1. - Con sentenza in data 23 luglio 2001, il Tribunale di Udine ha affermato la penale responsabilità di IM DE EC con riferimento al reato continuato di calunnia, false informazioni al pubblico ministero e falsa testimonianza, nonché di ZO IO, relativamente al reato di calunnia continuata: con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, ha condannato il primo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed il secondo alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. Ha condannato altresì gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili LI CO, GI RO e OL RO, danni da quantificarsi in separata sede;
ha assegnato a carico degli imputati una provvisionale di L. 30 milioni in favore di ciascuna parte civile;
ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza delle parti civili;
ha infine subordinato, nei confronti del ZO, il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. - Al DE EC è stato contestato di avere reiteratamente accusato LI e RO G. d'avere, a più riprese, percosso con violenza EN DE ZO mentre lo trascinavano fuori dalla discoteca "La Botte" di Pradamano, scagliandolo pure contro un muretto, e nell'avere accusato RO d'avere sferrato al DE ZO, disteso al suolo, un calcio al viso;
il fatto contestato a ZO consiste nell'avere, a sua volta, formulato reiterate analoghe accuse a LI, RO G. e RO, d'avere, a più riprese, percosso con violenza EN DE ZO.
3. - Il Tribunale ricostruiva i fatti nel senso che la notte fra il 12 ed il 13 settembre 1992 presso la discoteca "La Botte" di Pradamano s'era verificata un'accesa discussione e colluttazione fra alcuni "buttafuori" del locale ed alcuni giovani, uno dei quali, EN DE ZO, aveva riportato delle lesioni a seguito delle quali, dopo alcuni giorni, era deceduto. Quattro "buttafuori", cioè SS Di GA, CO LI, GI RO e OL RO erano indagati e rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio preterintenzionale in concorso.
4. - Il Collegio ricordava che la Corte d'Assise di Udine aveva condannato il solo Di GA per eccesso colposo in legittima difesa e aveva assolto con ampia formula il LI.
Aveva riqualificato i fatti quali lesioni personali dichiarate improcedibili per difetto di querela, nei confronti del RO G. e del RO. Tale decisione era sostanzialmente confermata nei successivi gradi del giudizio.
5. - Il Tribunale di Udine, evidenziata in linea di diritto, l'autonomia del processo per calunnia rispetto al processo per il reato presupposto, il cui giudicato va autonomamente e liberamente valutato, e ciò anche sulla base del disposto dell'art. 238 bis c.p.p., osservava, in concreto, che non era stata acquisita alcuna smentita processuale delle prove assunte nel precedente giudizio. Il processo di primo grado per i reati anzidetti si risolveva nella audizione di numerosi testimoni, che avevano già deposto nel precedente giudizio, i cui verbali, a istanza difensiva, erano stati tutti acquisiti ex art. 468 c.p.p., comma 4 bis. Reputava, pertanto, il Tribunale che non vi fosse ragione per discostarsi dalla lettura degli eventi effettuata nei tre gradi del giudizio del processo principale, in base alla documentazione acquisita (cioè i verbali del dibattimento e la videocassetta che documentava il sopralluogo effettuato nelle forme dell'incidente probatorio). 5.1. - Era così emerso che, avendo un gruppo di giovani tenuto un contegno esagitato ed intemperante nei pressi del bar della discoteca, erano intervenuti gli addetti alla sicurezza Di GA, FA, RO G. e LI, i quali avevano allontanato detti giovani verso l'esterno, senza esercitare, in quella prima fase, alcuna violenza;
solo all'uscita del corridoio si registrava un primo contatto fra DE ZO e RO G., i quali erano caduti a terra;
allora DE EC, per dare man forte all'amico DE ZO, si era scagliato contro il RO G., venendo però immobilizzato da tergo dal FA;
anche ZO aveva tentato di reagire, ma a sua volta veniva bloccato dal Di GA. I "buttafuori" avevano completato l'opera di allontanamento con l'aiuto del RO, il quale, insieme con RO G., aveva una brevissima colluttazione con DE ZO;
l'allontanamento, peraltro, non era stato tranquillo, sicché il tragitto di circa 50 metri era stato percorso all'insegna dell'agitazione dei giovani avventori e dell'uso della forza nei loro confronti, pur se l'esatta dinamica di quel tragitto non era stata perfettamente chiarita: era certo però che FA aveva preso per il collo DE ZO e lo aveva scaraventato contro la portiera di una macchina.
5.2. - Quanto alla fase finale della vicenda, DE EC ha insistito nel sostenere che DE ZO, accompagnato all'esterno, veniva scagliato senza soluzione di continuità contro il muretto esterno da due "buttafuori", uno dei quali era il RO G. e l'altro, verosimilmente, il RO o forse il LI;
ed inoltre che, mentre DE ZO era a terra, era stato colpito con un calcio al volto dal RO: versione che però nessuno degli altri testi aveva confermato, ad eccezione del ZO per un certo periodo. 5.3. - Da un esame congiunto delle altre testimonianze emergeva, infatti, che DE ZO s'era lanciato contro gli addetti alla sicurezza ed era stato colpito al volto da una manata (o da un pugno) del Di GA, per effetto della quale era caduto contro il muretto sbattendo la testa, senza che però, a quel punto, alcuno gli si fosse avvicinato e lo avesse colpito con un calcio al volto o con altri atti di violenza;
la versione finale del ZO era invece quella per cui aveva visto DE ZO finire contro il muro e battere il capo, ma non era in grado di dire in quale modo ciò si fosse verificato, escludendo, peraltro, un calcio a terra da parte del RO, così ritrattando, sostanzialmente, ciò che aveva sostenuto in precedenza.
6. - Inducevano gravi perplessità nel Giudice di primo grado le incertezze di DE EC, incompatibili con il suo coinvolgimento emotivo mentre assisteva ad una scena che coinvolgeva uno dei suoi amici più cari, sicché essa doveva essere oggetto di un ricordo indelebile.
6.1. - Dagli accertamenti medico-legali s'evinceva che il decesso di DE ZO era dovuto esclusivamente al trauma cranico causato dall'azione del Di GA, senza che sul corpo del giovane fosse stata trovata alcuna traccia ne' del calcio asseritamente infertogli alla guancia destra ne', più in generale, del pestaggio asseritamente infittogli;
con la conseguenza che ne' al RO G. ne' al RO ne', in ipotesi, al LI potevano ascriversi condotte causalmente connesse con il decesso.
6.2. - La sentenza aveva cura di riassumere le dichiarazioni rese dal DE EC nella fase delle indagini in data 13.9.1992, 14.9.1992, 23.9.1992, 7.10.1992, nell'incidente probatorio in data 21.12.1992, al dibattimento in Corte d'Assise in data 26.5.1994, e nel presente processo, in cui l'imputato ha integralmente confermato le sue accuse;
riassumeva poi le dichiarazioni rese dal ZO nella fase delle indagini in data 13.9.1992, 14.9.1992, 23.9.1992, 27.10.1992 (evidenziandone il progressivo allineamento alla versione DE EC), nell'incidente probatorio in data 21.12.1992, al dibattimento in Corte d'Assise in data 26.5.1994 (ove invece, dopo essere stato ammonito, aveva sostanzialmente ritrattato, sostenendo che le sue pregresse dichiarazioni erano frutto di deduzioni) e nel presente processo (in cui si era mantenuto in una posizione ambivalente, nel senso che non aveva assegnato precise responsabilità, sostenendo che dalla sua posizione arretrata non era in grado di seguire compiutamente lo svolgimento dell'azione e che l'attribuzione di un calcio al RO era stata frutto del condizionamento indotto dagli scambi d'opinione avuti con DE EC nei giorni successivi all'evento.
6.3. - Riteneva quindi il Tribunale che sussistesse l'elemento oggettivo del delitto di calunnia ai danni di RO, RO G. e LI, posto che il procedimento penale a loro carico era stato aperto sulla base delle indicazioni di ZO e di DE EC, ribadite anche dopo che Di GA si era presentato spontaneamente e, modificando una prima emozionale accusa ai danni del RO, aveva ammesso d'essere stato lui l'autore del colpo rivelatosi mortale.
6.4. - Costituivano fatti certi, emersi dal processo, l'assenza del LI dalla scena del delitto, la presenza del Di GA (negata da ZO e DE EC), nonché la sussistenza di condotte del RO G. e del RO diverse da quelle loro attribuite. 6.5. - Sulla presenza dell'elemento psicologico, DE EC aveva dichiarato d'essersi trovato in posizione privilegiata per assistere ai fatti;
ZO, invece, al dibattimento in Corte d'Assise - come accennato -, aveva ammesso di non avere potuto vedere compiutamente la scena - il che voleva dire, dunque, che il racconto particolareggiato da lui reso fino a quel momento era frutto o d'invenzione o di narrazioni altrui -; peraltro era emerso che vi era stata un'interruzione dell'azione e che ZO ed i suoi amici si erano fronteggiati con gli addetti allorché questi si stavano voltando per rientrare, sicché, in realtà, ZO era nella condizione di poter vedere la scena;
in ogni caso, era palese la sua consapevolezza di rendere una falsa accusa.
6.6. - L'obiezione che faceva leva sulle condizioni di alterazione psicofisica dei due in forza del loro precedente abuso alcolico - proseguiva il Giudice - avrebbe potuto avere un senso per le prime dichiarazioni rese il giorno dei fatti, ma non per le reiterate ripetizioni di quel racconto a distanza di tempo ed a mente fredda. 6.7. - Quanto al possibile condizionamento del ZO ad opera di DE EC, il Tribunale rilevava che l'eliminazione di discrepanze e l'allineamento delle versioni inducevano a ritenere avvenuta una previa concertazione, su circostanze che, dunque, ZO sapeva inventate.
6.8. - DE EC invece aveva mantenuto ferma la sua versione sul calcio inferto al DE ZO ad opera del RO e sull'assenza del Di GA dalla scena: particolari smentiti da una decina di persone e dunque da ritenersi frutto d'invenzione: peraltro il giudicante, rispondendo alla domanda se il DE EC potesse avere così rivissuto gli eventi in buona fede, osservava che nessuno dei dati fattuali consentiva a DE EC di percepire in tal modo la scena, che egli aveva visto da posizione privilegiata;
non era dunque giustificabile il suo contributo dichiarativo, in cui spiccava l'eccesso di cattiveria che fin da subito egli aveva attribuito all'intervento dei "buttafuori" sul DE ZO.
6.9. - Si chiedeva, anche, il giudicante se fosse possibile che ZO e DE EC si - fossero convinti della colpevolezza di LI, RO G. e RO sulla base delle accuse lanciate da DE ZO, riavutosi dallo stordimento conseguente al trauma contro il muro: e rispondeva in senso negativo, per essere evidenti la difficoltà percettiva e l'obnubilamento mentale di DE ZO in quel momento.
6.10. - Insomma, a fronte di accuse dirette e precise di un fatto mai accaduto, doveva concludersi nel senso che ZO e DE EC avevano inteso dare un volto purchessia agli autori dell'omicidio di DE ZO: il che faceva ritenere sussistenti la consapevolezza dell'innocenza degli incolpati e l'intenzionalità della falsa accusa.
6.11. - All'obiezione per cui effettivamente RO G. e RO avevano prodotto lesioni al DE ZO, il giudicante replicava che tali accadimenti erano avvenuti presso l'uscita di sicurezza del locale e che essi non costituivano causa concorrente rispetto alla lesione successiva;
mentre ZO e DE EC avevano attribuito ai "buttafuori" - compreso il LI, riconosciuto del tutto innocente - ferite assai più gravi, prodotte in un successivo momento ed in realtà mai cagionate;
è peraltro pacifico in giurisprudenza - osservava il Tribunale - che integra il reato di calunnia anche l'accusa formulata in termini tali da far apparire l'incolpato responsabile di un reato diverso e più grave di quello commesso.
6.12. - All'obiezione ulteriore per cui gli imputati erano accusati di un delitto impossibile, perché le loro dichiarazioni erano state formulate prima del decesso di DE ZO, il giudicante replicava che è irrilevante il nomen juris che il soggetto attribuisce alla falsa incolpazione, purché si tratti di un delitto perseguibile d'ufficio (ovvero la cui procedibilità a querela emerga solo da successive indagini); inoltre la giurisprudenza ha precisato che ad integrare la calunnia basta l'incertezza sulla perseguibilità d'ufficio, trattandosi di un reato di pericolo;
in concreto, le accuse degli imputati erano state indispensabili per l'avvio del procedimento e l'adozione verso LI, RO G. e RO di provvedimenti cautelari, essendo intervenute le dichiarazioni accusatorie del Di GA (poi da lui ritrattate) dopo che quei tre già si trovavano ristretti in carcere.
6.13. - Inoltre l'essenza delle accuse riguardava il delitto di lesioni gravi, posto che DE ZO era entrato in coma prima ancora delle loro iniziali audizioni, sicché l'accusa riguardava certamente un delitto perseguibile d'ufficio; essendo la calunnia reato istantaneo, che si consuma con la prima dichiarazione, non poteva applicarsi al DE EC la continuazione fra la prima e le successive conformi dichiarazioni, diversamente;
dal ZO, le cui successive dichiarazioni non erano invece coincidenti con quella iniziale.
6.14. - DE EC andava invece ritenuto responsabile anche dei delitti di false informazioni al pubblico ministero e di falsa testimonianza, in concorso con la calunnia per la diversa oggettività giuridica dei reati;
non v'era spazio per l'applicazione della scriminante di cui all'art. 384 c.p.. 7. - La Corte d'appello di Trieste confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado in tutti i suoi passaggi. In parziale riforma della prima decisione, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 371 bis c.p. e confermava nel resto, abbracciando il costrutto accusatorio fatto proprio dal Tribunale.
8. - Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione per mezzo del difensore che deduce i seguenti motivi di ricorso.
8.1. - Illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art.10 (c.d. Cirielli) nella parte in cui non prevede l'applicabilità
della prescrizione più breve anche per tutti i processi già pendenti alla data di apertura del dibattimento (con riferimento all'art. 3 Cost.). 8.2. - Violazione di legge in relazione all'art. 368 c.p., commi 1 e 2, art. 516 c.p.p., e art. 521 c.p.p., comma 2. La difesa si domanda quale reato sarebbe stato commesso (o meglio descritto) dai ricorrenti nelle loro denunce e audizioni. Anche dopo il giudizio di Corte d'Assise si è sempre fatto riferimento alla descrizione dell'omicidio preterintenzionale. Cioè alla esistenza di un dato rientrante nella sfera volitiva degli imputati. Il fatto era accaduto nella notte tra il 12 e 13 settembre 1992. DE ZO era morto il 24 settembre. L'imputazione per calunnia era rimasta sempre la stessa nonostante la sentenza della Corte di assise. Fin dalle prime dichiarazioni degli imputati non poteva essere contestata agli stessi la calunnia per avere accusato le persone offese di omicidio preterintenzionale. Le dichiarazioni dei due imputati e in più quella di DE ZO (tutti e tre avevano parlato di percosse e di pugni) prima che entrasse in coma, non consentivano di formulare la contestazione della calunnia nei termini prospettati. In definitiva la sentenza sarebbe nulla per intervenuta condanna per un fatto diverso.
8.3. - "Violazione di legge: art. 606 comma 1 lett. e". Il Di GA aveva reso due versioni palesemente contrastanti. In una prima aveva accusato il RO di avere proditoriamente aggredito DE ZO dopo che era a terra perché colpito da un pugno. Poi si era assunto la responsabilità di aver colpito con un pugno il DE ZO che era caduto in terra battendo la testa. Quest'ultima sarebbe la ricostruzione dei fatti, e quindi la verità processuale, poi definitivamente accertata. Ciò i giudici di merito attribuiscono (liquidando la questione) a una alterazione emotiva che aveva portato il Di GA alla prima dichiarazione. La prima versione del Di GA era anche quella riferita dal DE ZO prima di cadere in coma.
8.4. - "Violazione di legge: art. 606 c.p.p., in relazione all'art.41 c.p., comma 2". La sentenza impugnata ricostruisce l'episodio con una soluzione di continuità fra una prima vicenda e una seconda. Con ciò adagiandosi alla ricostruzione fatta dalla Corte d'Assise per il processo per l'omicidio preterintenzionale di DE ZO. La tesi recepita nelle sentenza impugnata è quella che qualsiasi tipo di condotta del RO G. e del GG era cessato entro la fine della prima fase di "accompagnamento" dalla uscita del locale al punto dove era stato sferrato il pugno poi rivelatosi letale. La perizia conclude affermando che è possibile che il solo pugno sia stato elemento determinante della morte. La sentenza fa propria questa tesi. Perché non ritenere che anche le percosse subite nella prima fase (sia pure ritenute tali da non andare al di là di condotte capaci di creare lesioni lievi) non abbiano avuto un loro peso causale sulla riduzione della resistenza fisica che aveva fatto cadere in terra il DE ZO a seguito del pugno? Tali considerazioni sarebbero state capaci di escludere il reato di calunnia. 8.5. - Violazione di legge (lett. b ed e) con riferimento all'art.368 c.p. La Corte di merito non ha dubitato della certezza della consapevolezza della innocenza degli imputati. Ma non ha tenuto conto del fatto che anche l'erronea convinzione della colpevolezza della persona incolpata, quando si basi sulla sussistenza di elementi seri e concreti, è idonea a escludere il reato. Ancora oggi non sarebbe chiaro se il colpo letale sia stato il pugno (o una manata) o l'urto del capo contro il muretto.
8.6. - Violazione di legge (ex art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione agli artt. 372, 368 e 384 c.p. per la contemporanea condanna per il reato di calunnia e di falsa testimonianza. Il DE EC - doveva essere assolto dalla falsa testimonianza per il principio nemo tenetur se detegere.
Ai sensi dell'art. 384 c.p. Affermare il vero in sede di testimonianza avrebbe esposto il dichiarante alla ammissione della calunnia.
8.7. - Violazione di legge (ex art. 606 c.p.p., lett. b ed e). La Corte attribuirebbe al ZO due calunnie per due successive dichiarazioni ritenute divergenti, ma in realtà le due dichiarazioni non contengono diversità. Non si sarebbe dovuto applicare quindi l'aumento di pena per la continuazione.
8.8. - Violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 62 c.p., comma 2, (provocazione). Erroneamente la Corte non avrebbe ritenuto applicabile l'attenuante perché non è detto che la calunnia dipenda da un sentimento di vendetta e comunque non è dimostrato che tale sentimento sia stato presente nel caso di specie. 8.9. - Violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b ed e) in relazione agli artt. 133 e 163 c.p. Sarebbe illogica e incongrua la motivazione in punto di entità della pena.
8.10. - Violazione di legge in relazione all'art. 185 c.p. e art. 539 c.p.p., comma 2. È illegittima la liquidazione del danno nella parte che riguarda le spese del procedimento davanti alla Corte d'assise che era iniziato per il ricovero del DE ZO.
9. - Propone ricorso per Cassazione anche la parte civile RO OL sulla liquidazione delle spese (Euro 1.375,00, di cui Euro 1.370,00 per onorari) nel giudizio di appello, per mancanza di motivazione;
violazione o erronea applicazione della tariffa forense (in relazione ad alcune voci) e in relazione alla violazione dei minimi.
10. - Deposita memoria difensiva ai sensi dell'art. 611 c.p.p. la parte civile RO GI Carlo, che deduce l'infondatezza dei motivi di ricorso del quale chiede il rigetto.
MOTIVI ELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso (8.1) è infondato. Questa sezione ha già più volte affrontato il problema della legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, dichiarando la manifesta infondatezza della questione medesima. Nel caso, essa è stata nuovamente proposta esclusivamente sotto il profilo dell'art. 3 Cost., e questo Collegio, condividendo pienamente la già assunta decisione, non ritiene, per gli stessi motivi, di sottoporre alla Consulta la relativa questione, ricordando che la prima decisone è stata seguita da una serie di altre decisioni tutte conformi che hanno dichiarato nuovamente la questione manifestamente infondata. 1.1.- Afferma la prima sentenza che "Il legislatore, nell'ambito di un articolato regime transitorio, ha operato una ragionevole differenziazione tra gli imputati, in considerazione di un fattore oggettivo, rappresentato dalla diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e nei diversi stadi dell'accertamento penale, ponendo in essere tale modulazione senza "revocare in dubbio" il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione. Sez. 6^, Sentenza n. 460 del 12/12/2005 Ud. (dep. 10/01/2006) Rv. 232838.
2. - Anche il secondo motivo è infondato. Una risposta esauriente alla tesi della nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza è già stata data dalla decisione impugnata. Ciò che la legge richiede, ai fini della corrispondenza tra incolpazione e pronuncia del giudice, è l'esatta e specifica contestazione dei fatti e la condanna per tali fatti. Non ha alcuna importanza il nomen juris che ai fatti stessi venga attribuito nel capo di imputazione. Con particolare riguardo al capo di imputazione per calunnia, come ha rilevato il Giudice a quo, ha importanza il fatto che la incolpazione contenga - come nella specie contiene - le circostanze di fatto concretanti le false accuse per le quali l'imputato venga poi condannato. Che l'imputazione contenga la descrizione di false accuse per percosse o lesioni da cui sia derivata una malattia o di false accuse per lesioni da cui sia derivata la morte - non voluta dall'agente - è fatto completamente irrilevante ai fini del problema che si esamina. La differenza non riguarda neppure l'elemento del dolo perché in ogni caso sia nella ipotesi delle percosse o delle lesioni che nell'omicidio preterintenzionale il dolo è sempre quello consistente nella volontà di cagionare le lesioni o le percosse (Sez. 5^, Sentenza n. 13114 del 13/02/2002 Ud. (dep. 06/04/2002) Rv. 222054). Resta, comunque, quale punto di riferimento, in ogni caso di questioni riguardanti la correlazione tra accusa e sentenza, l'eventuale vulnus del diritto di difesa, ciò che nella specie è da escludere in radice, in quanto gli imputati in ogni momento hanno avuto modo di conoscere i fatti oggetto della incolpazione e di interloquire su di essi.
3. - Devono invece essere dichiarati inammissibili i motivi di ricorso 8.3., 8.4., e 8.5. Essi non sono consentiti nel giudizio di legittimità, in quanto si tratta di censure su schiette valutazioni di merito in relazione alle quali si richiede un diverso apprezzamento delle prove o un giudizio alternativo da parte della Corte di legittimità, al di fuori dei limiti istituzionali della sua cognizione. Laddove i Giudici di appello hanno fornito una motivazione congrua e logica.
3.1. - Tutti tali motivi, che concernono l'attendibilità del Di GA, la ricostruzione dei fatti e il nesso di causalità tra azione ed evento morte del DE ZO, nonché l'elemento soggettivo del reato, non colpiscono la motivazione nel procedimento logico inferenziale con il quale il giudice, attraverso la applicazione di massime di esperienza, accerta il fatto ignoto da provare, partendo dai singoli elementi indiziari noti, acquisiti al processo. I motivi proposti, invero, hanno la sola funzione di criticare la motivazione valorizzando elementi di decisione alternativi che avrebbero potuto condurre a un'altra soluzione altrettanto logica. Elementi peraltro esaminati, valutati e ritenuti non decisivi ai fini del convincimento raggiunto dalla Corte di appello, che ha dato conto delle ragioni relative con motivazione esauriente. Ciò, sia con riferimento alla attendibilità del Di GA, della quale è stata fornita una ragionevole spiegazione con particolare riguardo alla duplicità della sua versione dei fatti (principalmente pagg. 13-14 della sentenza impugnata), sia sul nesso di causalità (precipuamente pagg. 17 e 18 della sentenza); sia, infine, sull'elemento soggettivo della calunnia (v., in particolare, pag. 18 e 19), ponendosi in luce la sicura consapevolezza della innocenza delle persone offese. 3.2. - Sul punto del nesso di causalità, in particolare, risulta irrilevante se la morte sia stata causata dal pugno o dall'urto del capo contro il muretto. Nè risulta che la Corte d'appello sia caduta in contraddizione. La Corte ha spiegato benissimo il rapporto tra pugno e colpo della testa sul muretto e il suo convincimento è del tutto logicamente reso palese, nel senso che, posto che dalla perizia risulta che il trauma encefalico era stato conseguenza del trauma allo zigomo derivante dal pugno, era del tutto ozioso discutere se la morte fosse stata causata dal pugno o dall'urto del capo da un punto di vista del determinismo causale riconducibile pur sempre alla azione del Di GA.
3.3. - Le Sezioni unite, con giurisprudenza anche in tal caso pienamente condivisibile e uniforme, hanno chiarito che è noto che:
"In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre". (Sez. U., Sentenza 00 930 del 13/12/1995 Ud. (dep. 29/01/1996) rv. 203428). D'altra parte, è anche principio pacifico e autorevolmente ribadito dalle Sezioni unite quello secondo cui il sindacato di legittimità è consentito su "rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento". (Sez. U., Sentenza 000 24 del 24/11/1999 Ud. (dep. 16/12/1999) rv. 214794). 3.4. - Tali massime conservano tutt'oggi piena validità anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 e specialmente dei suoi artt. 8 e 10. Tali norme hanno certamente dato un contenuto più ampio al vizio di motivazione, ma non sotto il profilo contenutistico- strutturale, bensì sotto il profilo della estensione della platea degli atti dai quali il vizio stesso può risultare, non più limitata al testo della decisione impugnata, ma ampliata per ricomprendere altri atti del processo. Va detto peraltro, per incidens, che i ricorrenti non hanno esteso la critica della motivazione in relazione ad atti che non siano la sentenza impugnata. 4. - È fondato, invece, il motivo di ricorso 8.6. formulato dal solo DE EC. Chi sia indagato o imputato di un reato il cui nucleo esenziale sia la falsità di dichiarazioni rese alla autorità giudiziaria o ad altra autorità che ha obbligo di riferire alla prima (come accade in relazione al reato di calunnia), non può essere condannato per falsa testimonianza ove in sede di deposizione testimoniale riproponga la medesima versione dei fatti che lo aveva già esposto a un pericolo per la libertà. La giurisprudenza di questa Corte è orientata in tal senso in modo uniforme, pienamente condiviso dal Collegio, nel senso, cioè, che "L'imputazione di falsa testimonianza per taluno, per avere egli deposto il falso su fatti in ordine ai quali vi era la possibilità di essere incriminato, con pericolo per la sua libertà, comporta l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., la quale va applicata anche a colui che, legittimamente escusso quale teste perché al momento non vi erano a I suo carico indizi di reità, acquisti successivamente la qualità d'imputato nel medesimo procedimento". (Sez. 6, Sentenza n. 2829 del 11/02/1999 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 212890). 4.1. - La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio con riferimento alla condanna inflitta al DE EC per falsa testimonianza perché il fatto non costituisce reato in applicazione dell'art. 384 c.p. Va quindi eliminata la relativa pena di 30 giorni di reclusione per i due episodi di reato di falsa testimonianza posti in continuazione (v. conteggio di cui alla pag. 46 della sentenza di primo grado).
5. - È inammissibile anche il motivo 8.7. formulato dal solo ZO e riguardante l'aumento di pena per la continuazione. Non solo si verte, anche qui, in una ipotesi di valutazione riservata al giudice di merito sulla quale vi è una motivazione adeguata, ma il motivo deve ritenersi inammissibile anche sotto il profilo della mancanza di specificità. Infatti, da un lato la Corte d'appello spiega esaustivamente come si tratti di dichiarazioni calunniose per la loro diversità (soprattutto quella del 13 settembre 1992 e del giorno successivo), con richiamo alla sentenza di primo grado (pag. 33), sia con riguardo alle modalità dell'azione (calcio finale, sbattimento del DE ZO contro il muro) sia all'intervento del RO. D'altro lato, il ricorrente si limita genericamente a contestare che le due versioni fossero differenti.
6. - Sono, pure, inammissibili i motivi 8.8. e 8.9. che concernono il trattamento sanzionatorio, compreso il diniego dell'attenuante della provocazione, riguardando anche essi profili decisionali rimessi alla competenza del giudice di merito. Il motivo di appello già proposto sul punto è stato respinto con motivazione ineccepibile. Sul primo aspetto si è correttamente deciso che tra la condotta delle persone offese e quella degli imputati è intercorso un lunghissimo lasso di tempo, tale da travalicare un rapporto di prossimità a tal fine necessario e che la calunnia può essere vista non come un impulso retroattivo ma semmai come una spinta vendicativa inconciliabile con l'attenuante invocata. Sotto il secondo aspetto si è rilevato esattamente che la gravità del fatto, l'intensità del dolo, resa evidente dalla iterazione delle condotte, e le conseguenze cagionate dai reati commessi hanno un peso di gran lunga superiore a qualunque altro elemento di segno positivo, peraltro genericamente indicato nella giovane età, nella condotta processuale o nelle condizioni sociali dal ZO il DE EC non ha neppure indicato elementi di cui poter tenere conto ai fini del relativo giudizio (pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata). (
7. - Infine è inammissibile il motivo 8.10. Il Giudice d'appello ha condannato gli imputati al risarcimento del danno in via generica, con liquidazione di provvisionale. Nel valutare la questione della provvisionale fissata in primo grado, il Giudice di appello si è limitato a indicare in via del tutto esemplificativa, tra le voci di danno che dovranno essere liquidate, quella concernente le spese per essere state costrette le persone offese dalla calunnia a difendersi dalla accusa di omicidio preterintenzionale. Tale esemplificazione non vincola minimamente il giudice civile a liquidare tale voce di danno e d'altro parte l'affermazione non costituisce un capo o un punto della sentenza autonomamente impugnabile (cfr. art. 581 c.p., lett. a). D'altra parte questa Corte ha già statuito nel senso che "Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile (...) la suddetta pronuncia (...) costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione". (Sez. 6^, Sentenza n. 12199 del 11/03/2005 Ud. (dep. 29/03/2005) Rv. 231044). 8. - Il motivo di ricorso della parte civile OL RO, col quale si contesta la immotivata liquidazione delle spese sostenute nel grado di appello, è fondato. Non è consentito al giudice di ridurre senza motivazione una già bassa esposizione degli onorari e delle spese di difesa senza una motivazione adeguata, quando sia stata regolarmente depositata - come nel caso - una specifica e dettagliata notula. La questione, in diritto, è già stata esaminata da questa Corte di cassazione che ha stabilito il condivisibile principio secondo cui: "In tema di liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, è privo di motivazione e deve pertanto essere annullato in sede di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice liquidi le spese processuali globalmente disattendendo la relativa nota, senza tener conto dei limiti minimi e massimi determinati dalla tariffa forense con riguardo all'attività svolta dal difensore ed escludendo in tal modo dalla liquidazione, senza fornire alcuna indicazione, diverse voci della tariffa stessa". (Sez. 5, Sentenza n. 6135 del 23/11/2000 Ud. (dep. 14/02/2001) Rv. 219059).
La sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione sulla riduzione apportata e va pertanto annullata con rinvio al giudice a quo perché offra una motivazione al riguardo.
9. - Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata nei confronti del DE EC limitatamente alla condanna di trenta giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 372 c.p., e la relativa pena deve essere eliminata, il ricorso del DE EC va rigettato nel resto. Il ricorso del ZO deve essere integralmente rigettato. Quest'ultimo va condannato al pagamento delle spese processuali. In accoglimento del ricorso della parte civile RO OL l'impugnata sentenza deve essere annulla relativamente alla liquidazione delle spese sostenute in grado d'appello dalla medesima parte civile con rinvio alla Corte d'appello di Trieste per nuova deliberazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla ex art. 384 c.p., l'impugnata sentenza nei confronti del DE EC limitatamente alla condanna di 30 giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 372 c.p., che elimina. Rigetta nel resto il ricorso del DE EC, nonché quello del ZO, condannandolo al pagamento delle spese processuali;
in accoglimento del ricorso della parte civile RO OL annulla l'impugnata sentenza relativamente alla liquidazione delle spese sostenute in grado d'appello dalla parte civile e rinvia alla Corte d'appello di Trieste per nuova deliberazione sul punto. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007