Sentenza 21 giugno 2016
Massime • 1
La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2016, n. 37383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37383 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2016 |
Testo completo
37 38 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.
1.610 Dott. GIACOMO FUMU Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - - Consigliere - N. 4142/2016 REGISTRO GENERALE Dott. MIRELLA CERVADORO Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE EG N. IL 09/01/1983 avverso la sentenza n. 1418/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 14/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Siefelo Tocc Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 241516 che ha concluso per Я ешиева шито cou Udito, per la parte civile, l'Avv Denis Buzzelli fee uz 2. nove for it.ripetto olel ricorso, deposive conclusion a note ofere Udit i difensor Avv. Pools Petrue che Chude l'eces planets. del кого 1.La Corte di appello di Ancona dichiarava estinto per prescrizione il reato contestato al DE confermando le statuizioni civili. Il fatto, inizialmente qualificato come truffa aggravata, veniva inquadrato nella fattispecie prevista dall' art. 642 cod. pen. Al DE si contestava di avere dichiarato falsamente che il ES era deceduto in un incidente stradale non per causa propria, ma per il comportamento scorretto del conducente di una autovettura non identificata, così ponendo in essere atti idonei a danneggiare la compagnia assicurativa Allianz s.p.a. che avrebbe dovuto corrispondere l'indennizzo.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla tempestività della querela. Si deduceva che la conoscenza del fatto sarebbe stata nota alla parte civile prima della notifica del precetto della sentenza del Tribunale di Ancona, come ritenuto dalla Corte di merito (risalente solo al 13.10.2009); l'Assicurazione sarebbe stata a conoscenza degli elementi necessari per valutare l'illecito già il 31 ottobre 2006, data dell'invio della raccomandata a firma dell'avv. Petrina, alla quale sarebbe stato allegato un documento della Polizia stradale di Ancona che conteneva le dichiarazioni dell'imputato. Si deduceva inoltre che la conoscenza dei fatti avrebbe potuto, al più, risalire al 7 febbraio 2007, data in cui era stato notificato il ricorso, che conteneva un espresso riferimento alle dichiarazioni del DE. La risalente conoscenza degli elementi necessari per proporre la querela troverebbe ulteriore conferma in un appunto dell' ispettore dell' Assicurazione (riferibile ad un periodo precedente il 5 luglio 2007) dal quale si evincerebbe l'esistenza di un sospetto circa la falsità delle dichiarazioni dell'imputato;
2.2. violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.: si deduceva la violazione del diritto di difesa in quanto la nuova qualifica giuridica non ne avrebbe permesso l'esercizio in relazione alla valutazione procedibilità che era condizione da verificare solo in relazione al fatto come riqualificato (riferito alla fattispecie astratta prevista dall'art. 642 cod. pen piuttosto che alla truffa aggravata);
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relaione all'accertamento di responsabilità; si deduceva che la richiesta di risarcimento non potrebbe essere qualificata come "artificio o raggiro"; con riguardo alla condotta del DE si rimarcava, inoltre, che lo stesso non avrebbe tentato di indurre in errore l' Assicurazione, ma avrebbe solo reso delle informazioni alla Polizia stradale, la quale «al pari del giudice civile, non può essere tratto in inganno perché agisce nell' esercizio di un potere pubblico » (pag. 19 del ricorso per cassazione); 2 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove. Si deduceva che le dichiarazioni del DE non sarebbero acquisibili al dibattimento e, dunque, non potevano essere utilizzabili per provare il suo rapporto di conoscenza con gli eredi del defunto ES;
2.5. vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'elemento soggettivo: mancherebbe la volontà di commettere il reato contestato in quanto il DE si sarebbe recato a rendere informazioni alla polizia giudiziaria solo dopo aver letto l'annuncio fatto pubblicare dalla moglie del defunto ES sul "Corriere Adriatico", attraverso il quale era stato divulgato un appello volto ad invitare chiunque sapesse qualcosa di utile per la ricostruzione della dinamica del sinistro a riferire tali circostanze agli inquirenti;
si deduceva peraltro che gli eredi del ES non erano stati tratti a giudizio, sicchè sarebbe impossibile configurare un reato senza ipotizzare il concorso di coloro che avrebbe tratto beneficio dalla condotta illecita contestata all'imputato.
2.6. Mancata assunzione di prove decisive. La riqualifica del fatto avrebbe reso necessaria la rinnovazione del dibattimento finalizzata a verificare la tempestività della querela.
2.7. Violazione di legge: l'imputato sarebbe stato condannato al risarcimento del danno morale, non configurabile in capo ad una società di capitali e, comunque, non provato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la tardività della querela, ai fini della sua rilevabilità in sede di legittimità, deve risultare dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui risulti immediatamente e inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità una specifica indagine che, comportando l'accesso agli atti, non è realizzabile dal giudice di legittimità (Cass. sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, dep. 2013, Rv. 254385). Si ritiene, dunque, che la Corte di cassazione possa verificare la tempestività della querela nei limiti in cui tale controllo non comporti alcuna indagine di merito, preclusa alla giurisdizione di ultima istanza. Nel caso di specie la motivazione in ordine alla tempestività della querela non risulta coerente con le emergenze processuali e presenta profili di illogicità manifesta, rilevabili anche in sede di legittimità in quanto non richiedono alcuna valutazione di merito ma solo l'analisi del tessuto motivazionale della sentenza. La Corte di appello asseriva che gli elementi necessari per proporre la querela ed, in particolare, la testimonianza del DE, sarebbe state conoscibili solo nel momento della trascrizione della sentenza di primo grado con la notifica di essa avvenuta il 13.10.2009» (pag. 7 della sentenza impugnata). 3 Tale asserzione non tiene conto del fatto che le dichiarazioni dell'imputato erano decisive per la domanda risarcitoria, e le stesse dovevano, pertanto, essere necessariamente richiamate nell'atto introduttivo del giudizio civile. Inoltre, ritenere che gli elementi di fatto per proporre la querela siano stati conosciuti solo alla fine del giudizio civile (segnatamente al momento della notifica del precetto), non tiene conto della circostanza, emersa nel corso del processo che il ricorso era stato regolarmente notificato e, dunque, portato a regolare conoscenza della compagnia assicurativa. Infine, la sentenza impugnata nell'affermare che l'appunto manoscritto dall'assicuratore sarebbe irrilevante in quanto non datato, non effettuava alcuno sforzo motivazionale per inquadrare temporalmente il momento di stesura dello stesso, nonostante l'emersione di eventi noti pregressi e successivi alla sua redazione;
né viene spiegata la eventuale irrilevanza di tale documento al fine di valutare la tempestività della querela. Da ultimo, si affermava che le dichiarazioni del DE non sarebbero state mai citate nella corrispondenza con l'Assicurazione: si tratta di una affermazione che contrasta con la decisività del contributo testimoniale dell'imputato.
3. La fondatezza del primo motivo di ricorso, che evidenzia le manifeste incongruenze logiche sopra richiamate in ordine alla preliminare questione della esistenza della condizione di procedibilità, consente di ritenere assorbite le altre doglianze.
4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio relativamente alla parte in cui la Corte di merito ritiene tempestiva la querela nonostante l'esistenza di una risalente corrispondenza sulla richiesta di risarcimento e nonostante la notifica del ricorso introduttivo della causa civile, eventi entrambi precedenti la notifica del precetto, cui la sentenza impugnata fa, invece, risalire la effettiva conoscenza di tutti gli elementi necessari per proporre la querela. La decisione sulle spese si rinvia alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Giacomo Fumu пульмо Tum O E T R C