Sentenza 23 novembre 2000
Massime • 1
In tema di liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, è privo di motivazione e deve pertanto essere annullato in sede di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice liquidi le spese processuali globalmente disattendendo la relativa nota, senza tener conto dei limiti minimi e massimi determinati dalla tariffa forense con riguardo all'attività svolta dal difensore ed escludendo in tal modo dalla liquidazione, senza fornire alcuna indicazione, diverse voci della tariffa stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2000, n. 6135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6135 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARLO COGNETTI - Presidente - del 23/11/2000
1. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - N. 1850
3. Dott. VITTORIO G. EBNER - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 8015/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS IA, parte civile nel procedimento a carico di TE IC.
Avverso la sentenza in data 7/12/1999 della Corte di Appello di VENEZIA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere GIUSEPPE SICA Udito per la parte civile, l'avv. R. Pannain
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. V. Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO.
Con Sentenza in data 1001998, il pretore di Venezia, dichiarava TE IC, colpevole dei reati di cui agli artt. 612 e 582 C.P., in danno di SI AT e, concesse le attenuanti generiche,
unificati i reati col vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di lesione, lo condannava alla pena di mesi due di reclusione e lire 50.000 di multa, oltre al pagamento delle spese del procedimento. Pena sospesa e non menzione.
Condannava, inoltre l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, determinato in lire 1.000.000, oltre alle spese processuali liquidate in complessive lire 3.000.000, oltre I.V.A. e C.A.P..
Su impugnazione dell'imputato la Corte di Appello di Venezia, confermava la decisione, condannando l'imputato alle ulteriori spese del grado e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in lire 1.000.000, oltre accessori.
Ricorre per cassazione la parte civile deducendo la violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. per mancanza della motivazione, con riguardo alla condanna alle spese dell'imputato, limitate a lire 1.000.000, senza tener conto della nota spese depositata in sede di conclusioni e redatta sulla base della tariffa forense, senza precisare quali fossero gli importi liquidati per spese e quali per onorari.
Deduceva, inoltre, la violazione della tariffa di cui al D.M. 5/10/1994, n. 585. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 541.1 c.p.p., il giudice con la sentenza che accoglie la domanda di risarcimento del danno condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile e che, quest'ultima, ai sensi dell'art. 576.1 c.p.p., può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile.
Va, inoltre, precisato che la decisione sul punto è inoppugnabile, implicando una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5^, 30/4/1998, n. 2665 Casarella), sempre che non difetti la motivazione e non sia stata dedotta la violazione dei limiti della tariffa.
Ciò premesso il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti, la Corte di merito, pur in presenza di articolata nota spese, depositata dalla parte civile, in allegato alle conclusioni scritte, al termine del giudizio di appello, senza alcuna motivazione ha disatteso la nota stessa, liquidando globalmente le spese della parte civile in lire 1.000.000, senza tener conto, in violazione della tariffa forense di cui al D.M. 5/10/1994, n. 585 dei limiti minimi e massimi, in essa determinati, della richiesta articolata con riguardo all'attività svolta dal difensore, escludendo in tal modo dalla liquidazione, senza fornire alcuna indicazione, diverse voci della tariffa stessa.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile OS IA, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001