Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2000, n. 6135
CASS
Sentenza 23 novembre 2000

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In tema di liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, è privo di motivazione e deve pertanto essere annullato in sede di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice liquidi le spese processuali globalmente disattendendo la relativa nota, senza tener conto dei limiti minimi e massimi determinati dalla tariffa forense con riguardo all'attività svolta dal difensore ed escludendo in tal modo dalla liquidazione, senza fornire alcuna indicazione, diverse voci della tariffa stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2000, n. 6135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6135
    Data del deposito : 23 novembre 2000

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