Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
L'imputazione di falsa testimonianza per taluno, per avere egli deposto il falso su fatti in ordine ai quali vi era la possibilità di essere incriminato, con pericolo per la sua libertà, comporta l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., la quale va applicata anche a colui che, legittimamente escusso quale teste perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, acquisti successivamente la qualità d'imputato nel medesimo procedimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 11.2.1999
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCESCO TRIFONE Consigliere N.297
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO Consigliere N.36506/98
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
BA UG, nato a S. Giovanni a [...] il [...],
nonché da
OS NT, parte civile, nei confronti del predetto avverso la sentenza 3.6.1998 della Corte d'Appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor NT Siniscalchi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla condanna del BA al pagamento delle spese in favore della parte civile e annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in sede civile in ordine alla calunnia commessa il 19.10.1980 e per quanto riguarda l'erronea applicazione dell'art. 384 c.p. in ordine al reato di falsa testimonianza;
udito il difensore di parte civile, avvocato Giuseppe Tedesco, che ha illustrato i motivi di ricorso;
osserva
IN FATTO
Con sentenza dell'8.7.1996 il Tribunale di Napoli assolveva GO BA da un delitto di calunnia - secondo il capo d'imputazione commesso in danno di NT PO e di altri - perché il fatto non sussiste e da un delitto di falsa testimonianza trattandosi di persona non punibile a norma dell'art. 384 c.p..- Il BA era accusato di calunnia per avere, deponendo quale teste in altro procedimento a carico di un terzo imputato di calunnia in danno del medesimo PO, confermato il 10.12.1990 precedenti dichiarazioni rese al C.S.M. il 19.10.1980 con le quali lo si accusava di avere - nelle funzioni di Pretore di Sapri - usato un trattamento illegale e di favore ai costruttori fratelli AL;
era accusato di falsa testimonianza per avere, nella medesima occasione deponendo quale teste, confermato, tra l'altro, le dichiarazioni rese al C.S.M. come sopra e per avere cori ulteriori dichiarazionì affermato il falso, tra l'altro, "in ordine ai rapporti tra il dr PO e il costruttore AL e all'attività giurisdizionale svolta ... nei confronti dell'immobiliare dei fratelli AL". Avverso tale sentenza proponevano impugnazione il pubblico ministero e, ai soli effetti civili, la parte civile.
La pubblica accusa riteneva erronea la decisione di primo grado quanto al delitto di calunnia perché secondo la dottrina la reiterazione dell'accusa consapevolmente falsa, nel caso di specie ripetuta davanti a diverse autorità, costituiva autonoma ipotesi di reato e, quanto alla falsa testimonianza, perché il BA non avrebbe potuto assumere la veste di coimputato nel processo, nel quale era stato chiamato a deporre.
La parte civile, quanto al delitto di calunnia, sosteneva che l'orientamento giurisprudenziale, cui si era conformata la decisione di primo grado, sì riferirebbe soltanto al caso di reiterazione della falsa accusa nel processo originato dalla denunzia calunniosa e non nell'ambito di procedimenti diversi ed eccepiva che in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato con riferimento alle dichiarazioni del 1980 invece di emettere pronunzia assolutoria limitata all'ultimo episodio;
quanto al delitto di falsa testimonianza contestava la configurabilità nel caso di specie dell'esimente ritenuta, in ogni. caso non applicabile ai fatti estranei ad rapporti. PO-AL, in relazione ai quali sarebbe stata ipotizzabile l'accusa di calunnia.
Con sentenza del 3.6.1998 la Corte di Appello di Napoli, li dichiarava inammissibile perché tardiva l'impugnazione del pubblico ministero;
ritenuto quindi radicato nella "impregiudicata ... offensiva" delle dichiarazioni reiterate dal BA nel 1990 l'interesse della parte civile all'impugnazione, giudicava impropria la formula di assoluzione adoperata dal primo giudice, ritenendo invece esatta la formula perché "il fatto non è preveduto dalla legge come reato" e, in tal senso e in tali limiti riformando la sentenza di primo grado, condannava l'imputato a rimborsare alla parte civile le spese processuali;
riteneva viceversa impossibile dichiarare l'estinzione per prescrizione del delitto di calunnia commesso nel 1980, non soltanto perché le pronunce di natura pena le erano precluse dall'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, ma anche "perché i fatti del 1980 esulano dalla contestazione espressamente limitata alle dichiarazioni rese nel processo NE"; rigettava l'appello quanto all'imputazione di falsa testimonianza perché, denotando tutte le circostanze - sulle quali il BA era stato chiamato a deporre - "l'esistenza di un complotto ai danni dell'PO" coinvolgente l'imputato" ricorre in fattispecie l'esimente, di cui all'art.198/2 c.p.p..- Avverso la suddetta sentenza ricorrono l'imputato BA e, ai soli effetti della responsabilità civile ex art.576 c.p.p., la parte civile PO.
Il BA, tramite il proprio difensore, denunzia in unico contesto violazione degli artt.538 e 541 c.p.p. e difetto di motivazione. Deduce che "rispetto ad una condotta priva di qualsiasi conseguenza penale", il cambiamento della formula di sua assoluzione non pu6 supportare la di lui, condanna a rimborsare alla parte civile le spese del grado.
Rileva che la decisione impugnata non può fondare sulla semplice affermazione che "resta intatto il fatto storico delle dichiarazioni confermative rese e impre giudicata la potenzialità di esse ex art.2043 C.C.". Osserva inoltre che così decidendo la Corte di merito non solo si è sostituita al giudice civile, cui sono riservati accertamento ma valutazione dei danni non costituenti conseguenza di reato, ma è andata anche ultra petita, dato che la parte civile ricorrente non aveva "lamentato la erroneità della formula di assoluzione, ma della sola decisione di merito".-
L'PO tramite il difensore denunzia in unico contesto violazione ed erronea applicazione della legge penale e motivazione carente e/o manifestamente illogica a) perché la Corte di merito avrebbe dovuto statuire, dichiarandone la prescrizione, sul delitto commesso nel 1980, sul quale non si è mai statuito sebbene chiaramente contestato in "imputazione ove, non solo, è espressamente indicato l'art. 81 c.p., ma si fa riferimento sia alle dichiarazioni rese il 19.10.1990 che a quelle rese il 10.12.1990";
b) perché l'esimente di cui all'art.198 c.p.p., ritenuta dalla Corte di merito, era in fattispecie inapplicabile perché la testimonianza resa dal barra nel 1990 era stata raccolta in un procedimento istruito col vecchio rito;
c) perché il BA, allorché rese le false dichiarazioni, non poteva essere coimputato nei delitti di interesse privato in atti di ufficio, falso ideologico e diffamazione ascritti all'imputato NE, ma, "a tutto concedere" soltanto di. calunnia, reato non ascritto al NE, e solo in ordine "all'attività giurisdizionale svolta dal Pretore di Sapri nei confronti "dell'immobiliare AL" perché solo sotto tale profilo aveva accusato innanzi al C.S.M. il dr. PO di reati", di guisa che, chiamato a deporre per la prima volta su altre circostanze di cui al capo d'imputazione, avrebbe dovuto dire il vero riguardo alle stesse;
d) perché il Giudice d'appello, risoltosi a fondare la propria decisione in punto su una "presunta affermazione del difensore della parte civile, del tutto ininfluente rispetto al problema giuridico espressamente posto nei motivi d'appello e nella memoria" in relazione alla configurabilità in concreto del reato previsto e punito dall'art.372 c.p. anche quando il teste, dicendo il vero, si esporrebbe ad incriminazione per precedente falsa testimonianza o per altro titolo di reato, non ha dato "puntuale e corretta risposta" alle considerazioni esposte nell'impugnazione e tanto sebbene le stesse facessero esplicito riferimento alle sentenze - prodotte in copia - di condanna anche per falsa testimonianza di altro imputato in posizione analoga a quella del BA e di conferma da parte della Suprema Corte.
Con successiva memoria, riaffermata la propria legittimazione a proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste in quanto lesiva di un futuro esperimento dell'azione civile;
sulla considerazione che la sentenza impugnata ha in definitiva accolto la sua impugnazione sostituendo la formula adoperata dal primo giudice con l'altra "perché il fatto non costituisce reato;
sostiene che la condanna dell'imputato a rifondergli le, spese processuali del grado è ben fondata ex art.592 sulla soccombenza del predetto.
Illustra quindi ulteriormente i motivi di diritto dedotti a supporto del ricorso.
IN DIRITTO
Il ricorso della parte civile è infondato.
Di vero il delitto di calunnia è stato contestato al. BA con una formula che, depurata degl'incisi e dei riferimenti irrilevanti ai fini che ne occupano, è del seguente, testuale tenore: "del reato di cui agli artt. 81 e 368 C.P. perché - deponendo come teste innanzi all'A.G. di Salerno, all'udienza del 10.12.1990 incolpava, pur sapendoli innocenti, il dr. PO con il confermare e ribadire, all'udienza suddetta le dichiarazioni rese il 19.10.1980 al C.S.M.
L'espunzione dalla formula dell'imputazione delle parti non immediatamente e direttamente riferibili al caso in esame o comunque irrilevanti rende di patente evidenza che il richiamo alle dichiarazioni rese nel 1980 è finalizzato soltanto a dar corpo all'accusa descrivendo il fatto commesso dall'imputato, che secondo l'addebito è quello appunto di aver confermato dichiarazioni calunniose, rese oltre dieci anni prima e delle quali il BA non è stato chiamato a render conto in quella sede.
L'interpretazione grammaticale e logica dell'articolato periodo costituente il capo d'imputazione trova conferma nella considerazione che la pubblica accusa se avesse voluto contestare al BA anche la condotta tenuta dieci anni prima, non avrebbe avuto motivo alcuno per discostarsi dalla formula ordinaria e da un'ordinata esposizione dei fatti e avrebbe formulato il capo d'imputazione addebitando in prima battuta l'evento più lontano nel tempo e in seconda quello più vicino.
L'inserimento dell'art.61 c.p. nel contesto della formula d'altra parte non si pone in contraddizione con tale inequivoca interpretazione, evidente essendo che esso era ed è volto soltanto a segnalare anche sul piano normativo il concorso formale di più reati di calunnia, avendo il BA - secondo il capo d'imputazione- calunniato con un unica dichiarazione la ricorrente parte civile nonché e contestualmente il Procuratore della Repubblica di Lagonegro e quello di Paola.
Vero pertanto, che, come affermato a pagina 5 della sentenza impugnata, "i fatti del 1980 esulano dalla contestazione .... espressamente limitata alle dichiarazioni rese nel processo NE";
la pretesa che la Corte, di merito si pronunziasse anche in ordine a tali fatti era infondata, come infondata è la censura in narrativa riassunta sub a).
Infondate sono altresì le censure riassunte in narrativa sub b) e sub c).
Il fatto che la testimonianza del BA sia stata raccolta in un processo disciplinato dalle norme del previgente codice di procedura penale non comporta infatti una sorta di ultrattività del medesimo estesa - ben oltre i limiti segnati dalle disposizioni di attuazione del vigente codice di rito - al fatto del terzo e ad ipotesi di reato collocate temporalmente nella vigenza della nuova normativa, esterne e diverse di quelle sostanzianti l'accusa nel procedimento celebrato secondo la vecchia normativa.
A detta testimonianza era dunque applicabile il dispL1 sto dell'art. 198/2 c.p., in concreto correttamente applicato dalla Corte di merito purché i fatti sui quali il BA era stato chiamato a testimoniare, ancorché maggiormente circostanziati, erano sostanzialmente quelli relativi al delitto di calunnia contestatogli e sugli stessi inevitabilmente refluenti, di guisa che egli non avrebbe dovuto essere chiamate, a testimoniare sugli stessi.
La rispondenza al vero del presupposto di fatto, sul quale si radica la censurata decisione del giudice d'appello, si coglie evidente ove si consideri che al. BA si addebitava quale falsa testimonianza l'aver confermato, deponendo quale teste, "l'esposto inviato al Ministero di G.G. e al C.S.M. con allegata relazione, la dichiarazioni rese in sede d'inchiesta all'Ispettore NE, la deposizione resa al C.S.M. nel novembre 1980 e con il rendere in udienza altre dichiarazioni" riassunte di seguito in quattro separati. paragrafi.
La rispondenza di tale formula a quella della calunnia è incontrovertibile non soltanto per il riferimento specifico alle dichiarazioni rese al C.S.M., ma anche per la loro collocazione nel medesimo contesto - sul quale erano funzionalmente destinate a far luce dell'esposto e delle dichiarazioni all'Ispettore ministeriale. Quanto alle dichiarazioni ulteriori riassunte nei quattro separati paragrafi, altrettanto evidente è la coincidenza del tema della calunnia con quello riassunto in rubrica al paragrafo c) e del seguente testuale tenore: "in ordine ai rapporti tra il dr. PO e il costruttore AL e all'attività giurisdizionale svolta dal primo nei confronti dell'immobiliare dei fratelli AL". Più marginale, ma pur sempre significativa è la coincidenza rilevabile quanto agli altri tre temi.
Il primo infatti, afferendo alla sottoscrizione del ricorso contro il dr. PO da parte di IT LL avvenuto nell'ufficio e su invito del BA, si prestava a dimostrare l'interessato attivismo di costui nell'architettare le calunniose accuse rivolte all'PO. Il secondo, afferendo al rinvenimento nella casa di NI OB di copia. del ricorso e della relazione firmata dal BA per la sua deposizione al C.S.M., si prestava anch'esso ai fini, di cui sopra ed era inoltre strettamente connesso alle dichiarazioni calunniose rese al C.S.M., delle quali dimostrava tra l'altro l'accurata e meditata preparazione.
L'ultimo, afferendo ai motivi delle sue reiterate dimissioni da consigliere comunale di Sapri e della loro segnalazione al C.S.M. altro scopo non poteva avere che quello di dimostrare il persistente interessamento del BA alla vicenda calunniosa.
Tale coincidenza di temi non è sfuggita al giudice di appello, indotto da essa si ritenere - come, secondo quanto se ne dice in sentenza, ha ritenuto in quel grado la difesa dell'odierno ricorrente - che dette "circostanze denotavano l'esistenza di un complotto ai danni dell'PO".
Significativo è su altro versante che secondo il Giudice di primo grado (prima pagina di motivazione della sentenza), le dichiarazioni rese dal BA al Tribunale di Salerno, "confermavano quanto già precedentemente dichiarato innanzi alla Commissione consiliare" del C.S.M., coincidevano cioè con quelle dichiarazioni. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non par dubbio dunque che l'inestricabile connessione delle posizioni predette avrebbe dovuto impedire in forza del richiamato art.198/2 l'escussione del BA quale teste e che tale escussione abbia reso inesigibile da lui l'obbligo di rispondere secondo verità.
Tale esimente quindi è stata dalla Corte di merito correttamente applicata nel caso di specie.
Quanto infine alla censura riassunta in narrativa sub d) e superata in parte dalle considerazioni testè tracciate, va rilevato in primo luogo che il caso, di cui alle sentenze prodotte in grado d'appello dall'odierno ricorrente, è diverso in fatto.
Di vero, secondo il capo d'accusa te secondo quante testualmente riaffermato - per bocca del proprio difensore - dallo stesso ricorrente a pagina 6 della memoria richiamata in narrativa, al BA era addebitato un solo reato di falsa testimonianza commesso con "la deposizione... del 10.12.1990 ... resa nel procedimento penale a carico di NE IN, vale a dire nel dibattimento celebrato a definizione del procedimento predetto.
A differenza del BA, cui era addebitata solo una falsa testimonianza, l'imputato di cui alla sentenza citata dalla ricorrente parte civile, aveva commesso tale reato una prima volta deponendo avanti al Procuratore della Repubblica di Paola e una seconda volta deponendo cavanti al Tribunale di Salerno, cui tra l'altro aveva confermato le dichiarazioni false precedentemente rese. Coerentemente dunque questa Suprema Corte dalla diversa obiettività giuridica dell'art. 369 c.p. - volto "a colpire, ai fini della corretta amministrazione della giustizia, la violazione del dovere di non incolpare di un reato persona" saputa innocente - e dell'art.372 c.p., - volto nel medesimo ambito a colpire la violazione del dovere incombente al testimone di dire la verità"- nella sentenza citata dal ricorrente ha ancora una volta affermato che la reiterazione della falsa testimonianza integra altro delitto - avvinto al primo dal nesso di continuazione se di continuazione se ne ricorrano le condizioni - perché reiteratamente volta al fine di trarre in inganno il giudice, mentre, viceversa, la reiterazione della calunnia nel medesimi termini non integra diversa e autonoma ipotesi di reato perché non determina più la possibilità d'iniziare un'azione penale, se del caso già iniziata a prime dichiarazioni calunniose. Ad onta dell'artificioso accostamento effettuato dal ricorrente tra la posizione in proposito attribuite in detta sentenza al giudice di primo grado e il diverso principio applicato da questa Suprema Corte limitatamente alla reiterazione della falsa testimonianza il caso in esame doveva esser dunque risolto ed è stato correttamente risolto dal Giudice d'appello in conformità ad un orientamento di questa Corte, già consolidatosi in epoca anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, che con la disposizione dettata all'art. 198/2 ha ampliato non di poco gli ambiti di applicazione dell'art.384 c.p.. Secondo tale orientamento infatti a chiunque sia stato imputato di falsa testimonianza per aver deposto il falso su fatti in ordine ai quali vi era la possibilità - la mera possibilità e non anche la probabilità e tanto meno la certezza ci addirittura l'incriminazione già avvenuta - che venisse incriminato, con pericolo per la sua libertà, deve essere applicata l'esimente di cui all'art.384 c.p. (Cass.VI, 28.5.1985 n. 5407, rv.169492; Cass. VI, 12.10.1985, n. 9085, rv. 170702; Cass. VI 29.10.1985 n. 9942, Cagliani). Detta esimente anzi va applicata finanche a colui che, legittimamente escusso quale teste perché al momento non vi erano a suo carico - e non è questo il caso che ne occupa - indizi di reità, acquisti successivamente la qualità d'imputato nel medesimo procedimento (Cass. VI, 15.6.1982 n. 1049, rv.154263). Non sussistendo pertanto ne' la violazione ne' l'erronea applicazione di legge e apparendo adeguata a principi di diritto e ad orientamenti giurisprudenziali da tempo consolidati la sintetica motivazione della sentenza impugnata, il ricorso della parte civile deve essere rigettato.
Conformemente alla richiesta del Procuratore Generale e in considerazione dei limiti segnati alla Corte di merito dalle questioni devolutele col ricorso della parte civile, va invece accolto il ricorso dell'imputato, esulando la di lui condanna al rimborso alla parte civile delle spese di difesa dai limiti segnati dall'art. 528 c.p.p. al potere del giudice penale di decidere dell'azione civile esercitata nel procedimento penale.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso dell'imputato annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni civili. Rigetta il ricorso della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali del grado.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999