Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2014, n. 44119
CASS
Sentenza 26 settembre 2014

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In ipotesi di successione di leggi nel tempo, l'individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell'art. 2 cod. pen. deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo. (In motivazione la Corte ha rilevato come, in materia di stupefacenti, in relazione alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, novellato con riguardo al trattamento sanzionatorio dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, per le droghe pesanti risulta di maggior favore l'originaria previsione della circostanza attenuante ad effetto speciale, laddove questa sia giudicata prevalente rispetto alla recidiva reiterata aggravata di cui all'art. 99, comma quarto, secondo periodo, cod. pen.).

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  • 1Art. 2 - Successione di leggi penali
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2014, n. 44119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44119
Data del deposito : 26 settembre 2014

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