Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2018, n. 1289
CASS
Sentenza 22 novembre 2018

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Non è eliminabile mediante la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, trattandosi di modifica essenziale del provvedimento già assunto ed avendo il giudice esaurito la "potestas iudicandi" con l'emissione della decisione, che resta, pertanto, intangibile se non attraverso il sistema delle impugnazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2018, n. 1289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1289
    Data del deposito : 22 novembre 2018

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