Sentenza 22 novembre 2018
Massime • 1
Non è eliminabile mediante la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, trattandosi di modifica essenziale del provvedimento già assunto ed avendo il giudice esaurito la "potestas iudicandi" con l'emissione della decisione, che resta, pertanto, intangibile se non attraverso il sistema delle impugnazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2018, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2018 |
Testo completo
A 0 1289- 1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3054/2018 Presidente - FRANCESCA MORELLI UP 22/11/2018 UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE R.G.N. 33506/2017 SCOTTI EDUARDO DE GREGORIO Motivazione Semplificata ANTONIO SETTEMBRE ALESSANDRINA TUDINO -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CA FI AT nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: DA NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2016 del TRIBUNALE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle spese che riguardano la PC. udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 22 dicembre 2016, il Tribunale di Catania ha, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace in sede del 25 gennaio 2016, concesso a NN DA il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen., confermando la condanna e le statuizioni accessorie.
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile LF GA SI per mezzo del Difensore, avv. Marco Caradonna, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge penale e correlato vizio della motivazione in riferimento agli artt. 541 e 592 cod. proc. pen. per avere il giudice d'appello concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in violazione del disposto di cui all'art. 60 d. lgs. 274/2000, correggendo il dispositivo della sentenza nella parte in cui aveva condannato l'imputato alla rifusione alla parte civile delle spese del grado ed in tal guisa violando le regole sulla soccombenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui infra.
2. Nell'affrontare le questioni sollevate va, innanzitutto, rilevata la violazione del disposto di cui all'art. 60 d. Igs. 274/2000 per avere il giudice di merito erroneamente dichiarato condizionalmente sospesa una pena rispetto alla quale il beneficio non poteva essere concesso. Siffatto errore non può essere, tuttavia, emendato in questa sede, in assenza dell'impugnativa del pubblico ministero. Tra le questioni che, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., possono essere rilevate anche d'ufficio nel giudizio di cassazione non può, difatti, farsi rientrare quella concernente l'errata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena relativamente alla quale la parte interessata non abbia formulato doglianze (V. a contrario Sez. 4, n.47923 del 19/10/2004, Veiss, Rv. 230196); parte da individuarsi esclusivamente nel pubblico ministero, in quanto la parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. per difetto d'interesse avverso il capo della sentenza che abbia concesso la sospensione 2 condizionale della pena, finanche nella ipotesi in cui il beneficio non sia stato subordinato al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l'azione civile e gli interessi civili (V. Sez. 6, n.38558 del 08/09/2015, C., Rv. 264610, N. 1317 del 1986, N. 2431 del 1997 Rv. 207312, N. 43188 del 2004 Rv. 230506). Non sussiste, pertanto, la legittimazione del ricorrente alla relativa deduzione.
3. La violazione del disposto di cui all'art. 60 d. Igs. 274/2000 assume, tuttavia, rilievo in riferimento alle successive statuizioni assunte nella sentenza impugnata in punto di rifusione alla parte civile delle spese sostenute nel grado, in relazione alle quali il giudice di merito ha disposto l'eliminazione della condanna in applicazione del principio di soccombenza, correlato all'accoglimento del ricorso dell'imputata in riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena, invece erroneamente concesso.
3.1. Al riguardo, devesi in primo luogo rilevare l'abnormità della statuizione contenente l'eliminazione della condanna alle spese, già contenuta nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Catania letto all'udienza del 22 dicembre 2016, attraverso la procedura di correzione di errore materiale, effettuata mediante annotazione a margine del medesimo dispositivo il 23 febbraio 2017. 3.1.1. Deve, anzitutto, premettersi come, nell'economia della sentenza penale, il dispositivo (elemento volitivo) è la parte che attua la volontà della legge del caso concreto. Di guisa che la procedura di correzione degli errori materiali non è consentita allorché determini la modifica essenziale del provvedimento o si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta, con la conseguenza che il ricorso alla detta procedura non è possibile per modificare l'essenza della decisione, sia pure adottata dal giudice in virtù di una supposta erronea applicazione della legge, mentre ad essa si può fare ricorso allorché l'errore materiale incida su elementi della pronuncia estranei al "thema decidendum" e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice (Sez. 3, n.93 del 13/01/2000, Massaro, Rv. 215528). Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno chiarito inequivocabilmente che in tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione. Viceversa sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543).
3.1.2. La coerente applicazione di tale principio consente interventi correttivi limitatamente all'integrazione del dispositivo carente della enunciazione di statuizioni legali e pretederminate, che il giudice abbia omesso in virtù di un mero errore di trasposizione (ad esempio: omissione della statuizione di confisca, Sez. U, n.12621 del 22/12/2016 - dep. 2017, De Angelis, Rv. 270083; omessa statuizione sulle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati, Sez. 3, n.28239 del 31/03/2016, Abretti, Rv. 267613; omessa statuizione di demolizione e riduzione in pristino, Sez. 3, n.40340 del 27/05/2014, Bognanni, Rv. 260421), ma non di statuizioni che investano l'interpretazione e l'applicazione discrezionale di norme (ad esempio: concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, Sez. 1, Sentenza n.1768 del 23/11/2017 - dep. 2018, Capobianco, Rv. 271985; mancata indicazione nominativa dell'imputato, Sez. 6, n.8396 del 31/01/2017, P.G., La Morgia Rv. 269544; pronuncia di assoluzione per uno dei capi di imputazione Sez. 3, Sentenza n.11047 del 13/12/2016 - dep. 2017, Bonaiuto, Rv. 269172).
3.1.3. Nel caso in esame, non si è in presenza di un errore materiale ma di un errore di diritto, per definizione non emendabile con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., in quanto la "rettificazione" del dispositivo nei termini indicati ha comportato la eliminazione sotto forma di revoca di una statuizioni dispositiva ex art. 541 574, 592 cod. proc. pen. e - 91 cod. proc. pen.. Non può, pertanto, ritenersi suscettibile di correzione la statuizione in dispositivo della eliminazione della condanna dell'imputato alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, in quanto la qualificata 4 "correzione" operata dal giudice si risolve in una modifica essenziale del dispositivo, determinata dal ripensamento delle norme applicabili. Costituisce, difatti, atto strutturalmente abnorme in quanto per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale (Sez. 2, Sentenza n.2484 del 21/10/2014 - dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275) - l'eliminazione di una statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza che discenda, re melius perpensa, dalla rivalutazione dell'applicazione di norme, sostanziali e processuali, avendo il giudice esaurito la potestas iudicandi con l'emissione della decisione, che resta pertanto intangibile se non attraverso il sistema delle impugnazioni.
3.2. Per altro verso, l'omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza in grado d'appello della parte civile è illegittima.
3.2.1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 cod. proc. civ.. In applicazione del principio di soccombenza, solo in ipotesi di integrale accoglimento del ricorso dell'imputato - nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile - lo stesso non deve essere condannato alla rifusione delle spese di assistenza nel grado della parte civile (Sez. 5, n.6419 del 19/11/2014 - dep. 2015, Arrigone, Rv. 262685, N. 2637 del 2007 Rv. 235894, N. 44777 del 2007 Rv. 238660, S.U. N. 6402 del 1997 Rv. 207946), mentre deve esserlo quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili (Sez. 4, n.25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079).
3.2.2. Nel caso in esame, l'appello risulta- erroneamente accolto - solo in riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, rimanendo pertanto l'imputato soccombente.
4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla eliminazione della condanna dell'imputato alla rifusione alla parte civile delle spese in grado d'appello.
P.Q.M.
5 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla eliminazione della condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018 Il Presidente Il Consigliere Francesca Morelli Alessandrina Tudino CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GEN. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 16