Sentenza 13 dicembre 2016
Massime • 1
Non è rettificabile con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che, in contrasto con quanto enunciato in motivazione, abbia omesso di pronunciare l'assoluzione per uno dei reati contestati nell'imputazione, trattandosi di una lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, attenendo alla definizione di un capo della sentenza in ordine al quale si è costituito il rapporto processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2016, n. 11047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11047 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2016 |
Testo completo
maszimerio 1 1047-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.знет.3+lt sez. Aldo Fiale - Presidente - UP 13/12/2016 Vito Di Nicola Relatore - R.G.N. 52431/2015 Elisabetta Rosi Claudio Cerroni Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da TO OL, nato a [...] il [...] DI GI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del del 15-01-2015 della corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Cuomo che ha concluso per la correzione della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 619 del codice di procedura penale e con l'inammissibilità del resto;
udito per i ricorrenti l'avvocato Michele Allegro, sostituto processuale dell'avvocato Vincenzo Montano, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. OL TO e GI DI ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la corte di appello di Firenze ha riformato la pronuncia del tribunale, sezione distaccata di Pontassieve, assolvendo gli imputati dal reato di cui al capo a), limitatamente alle opere di cui ai punti a1) e a2), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rideterminando la pena inflitta ai ricorrenti, per i fatti residui, in giorni trenta di arresto e €15.000 di ammenda ciascuno con conseguente limitazione della condizione posta al beneficio della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle opere abusive di cui ai punti a3) ed a4) nel termine indicato dal giudice di primo grado, confermando nel resto l'impugnata sentenza che aveva condannato gli imputati alla pena di mesi uno di reclusione ciascuno per il reato di cui al capo c). Agli imputati, per quanto qui interessa, era contestato il reato (capo a) previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera b), d.p.r. 380 del 2001 per avere ven realizzato, in concorso tra loro, in area sottoposta a vincolo sismico nella qualità di proprietario dell'immobile e committente dei lavori, le seguenti opere abusive senza il necessario permesso a costruire del Comune: uno locale ad uso soggiorno delle dimensioni di metri 4,62 × 3,36 ed altezza di metri 2,63 nei volumi destinati a scannafosso nonché uno locale ad uso ripostiglio delle dimensioni di metri 3,38 × 2,70 ed altezza di metri 2,31 nei volumi destinati a scannafosso nonché i relativi impianti idraulici ed elettrici, piastrella dura, infissi e rifiniture a civile abitazione. Lavori tali da comportare nel complesso alla realizzazione di uno nuovo appartamento ex novo e come tale arredato con aumento della superficie utile e volumetria e quindi una evidente trasformazione edilizia ed urbanistica dell'immobile; del reato (capo b) previsto dagli articoli 110 del codice penale, 93 95 del d.p.r. 380 del 2001 perché, nelle qualità sopra - indicate, realizzavano le opere indicate al capo A), comportanti anche l'apertura di una porta in un muro, in zona sismica e ciò senza aver provveduto a preventivo deposito presso l'ufficio del genio civile e in conseguente assenza di autorizzazione dello stesso ufficio;
ed infine del reato (capo c) previsto dagli articoli 110,481 e 483 del codice penale per avere in concorso tra loro omesso di rappresentare nell'accertamento di conformità numero 11.045 del 21 giugno 2011 (integrato il 26 ottobre 2011) avente per oggetto "ampliamento funzionale del 20% per la realizzazione di una cantina" le opere ed i cambi di destinazione indicati al capo a) e ciò senza aver provveduto all'eliminazione delle opere abusive, attestando falsamente nelle tavole allegate la presenza di una garage e di una cantina ampliata, invece trasformati anche in soggiorno in cucina con 2 camino ed attestando quindi falsamente uno stato di fatto diverso dalla realtà e la sua conformità agli strumenti urbanistici, alle norme igienico-sanitarie e la non che per tali spazi fosse necessaria lanecessità certificazione di abitabilità/agibilità.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza i ricorrenti sollevano due motivi di impugnazione, corredati anche dall'istanza ex articolo 130 del codice di procedura penale per la correzione dell'errore materiale, da qualificarsi come autonomo motivo di gravame.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di legge (articoli 3-6 e 44 d.p.r. 380 del 2001 come modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ed articolo 840 del codice civile) nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che la corte d'appello ha erroneamente qualificato l'intervento contestato come "ristrutturazione va finalizzata a realizzare vani in precedenza inesistenti", ritenendo infondato l'appello anche con riferimento al capo b) dell'imputazione e subordinando la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle opere abusive. Sostengono che la corte di appello sarebbe incorsa in un errore di travisamento nella valutazione degli elementi di fatto e nella loro qualificazione giuridica, elementi da ritenersi essenziali ai fini della decisione, rispetto alla esatta qualificazione giuridica della locale sottostante l'abitazione dei ricorrenti (vale a dire il locale cosiddetto tombato oggetto degli interventi ritenuti penalmente sanzionabili) rispetto ai locali sovrastanti, pervenendo, sulla base di tale errata qualificazione, al convincimento che il locale cosiddetto tombato situato nella parte sottostante l'abitazione dei ricorrenti sarebbe "non collegato ai vani aventi destinazione abitativa e non rientra nella proprietà esclusiva degli imputati essendo semmai destinato esclusivamente a isolare l'intero edificio dal terrapieno adiacente". Tale assunto sarebbe erroneo e privo di coerente e logica motivazione, risultando pacifico (in quanto accertato dalla istruttoria dibattimentale svolta nel corso del giudizio di primo grado e pertanto confermato dalla stessa corte di appello con la sentenza gravata) che il locale (cosiddetto tombato) in relazione ai quali sono stati eseguiti gli interventi contestati agli imputati sub a3) ed a4) del capo di imputazione era preesistente in quanto realizzato dall'impresa di costruzione al momento della originaria edificazione dell'appartamento dei ricorrenti, sicché detto locale non è stato realizzato dagli imputati ma era già esistente in quanto realizzato dall'impresa che aveva costruito l'intero stabile e che dunque trattavasi di un locale cosiddetto tombato, cioè non accessibile, posto nella parte sottostante la proprietà dei ricorrenti ed 3 esattamente nella proiezione verticale al di sotto del locale soggiorno dell'abitazione ed adiacente il locale cantina. Ne consegue che doveva ritenersi pacifico e comprovato che tale locale tombato era preesistente e che, in ogni caso non coincideva con il cosiddetto scannafosso dell'edificio, questo sì di proprietà comune tra i condomini dello stabile, derivando da ciò che il predetto locale tombato non poteva in alcun modo qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come bene condominiale, di proprietà non esclusiva degli imputati come invece erroneamente affermato la corte di appello. Né la superficie complessiva dell'edificio aveva subito, come erroneamente affermato la corte di appello, un evidente incremento in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non poteva ritenersi realizzato alcun aumento delle volumetrie né mutamento della destinazione di uso dei locali essendo quelli sottostanti oggetto di contestazione funzionali a quelli soprastanti, cui si accede van a mezzo di una scala a vista senza alcuna porta né sulla parte soprastante né su quella sottostante. La configurazione dei locali sottostanti come funzionali ai locali sovrastanti avrebbe dovuto consentire di escludere che gli interventi realizzati ed oggetto di contestazione integrassero una ipotesi di ristrutturazione con aumento di superficie utile e volumetria, penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 44, lettera b), del d.p.r. 380 del 2001, essendo la corte di appello incorsa in una ulteriore violazione e/o falsa interpretazione dell'articolo 17, comma 1, lettera n) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che ha introdotto l'articolo 23-ter del d.p.r. 380 del 2001. Nel caso di specie è risultato ampiamente accertato che i locali posti al piano sottostante dell'abitazione di priorità dei ricorrenti sono una stretta continuazione e pertinenza di quelli sovrastanti la cui destinazione pacificamente ad uso residenziale, con la conseguenza che, nel caso di specie, in relazione ai locali in contestazione, ai sensi dell'articolo 23-ter d.p.r. 380 del 2001, non è in radice configurabile una ipotesi di mutamento di categoria funzionale e quindi di destinazione di uso a prescindere dalla circostanza che siano state effettuate o meno sugli stessi degli interventi che non possono configurarsi come opere edilizie in senso proprio ed in ogni caso rientranti nella definizione di cui al nuovo articolo 3, lettera b), del d.p.r. 380 del 2001, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, essendo indubbio infatti che detti locali prima della realizzazione dei limitati interventi eseguiti dei coniugi ricorrenti, in quanto stretta continuazione e pertinenza di quelli sovrastanti, rientravano nella categoria funzionale residenziale così come sancito dall'articolo 10 del regolamento urbanistico del Comune di Barberino di Mugello. Ne consegue che, in caso di modificazioni poste in essere tra categorie omogenee, come nel caso di specie, non ricorre una ipotesi di reato neppure nella forma contravvenzionale previsto dall'articolo 44, lettera a), d.p.r. 380 del 2001, orientamento espressamente recepito dal legislatore per effetto dell'introduzione del citato articolo 23-ter del d.p.r. 380 del 2001. In ultima analisi gli interventi effettivamente eseguiti dalla ricorrenti, siccome non hanno comportato alcun mutamento di categoria funzionale e quindi di destinazione di uso ma sono avvenuti all'interno di categoria funzionale omogenea, così come espressamente previsto dall'articolo 23-ter del d.p.r. 380 del 2001, non hanno dato luogo ad una nuova costruzione integrante uno organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o un aumento di unità immobiliari o modifiche di volume, sagoma, prospetti o superficie e trattandosi di una attività di manutenzione straordinaria qualificata all'articolo 6 del d.p.r. 380 del 2001 come "attività edilizia libera", di talché non era richiesto alcun titolo abilitativo alla sua realizzazione. a v 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione di ogni legge (articoli 93 - 95 d.p.r. 380 del 2001) nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in conseguenza della non configurabilità del reato di cui al capo b) dell'imputazione, sul rilievo che le opere realizzate nel locale cosiddetto trombato di cui alle lettere a3) ed a4) del capo di imputazione sono consistite nella realizzazione di una apertura dal disimpegno posto al termine della scala (aperta) che si diparte dal soggiorno posto al piano terra dell'appartamento e tale intervento è stato realizzato su struttura non portante (circostanza accertata e quindi pacifica); ne consegue che lo stesso non risulta soggetto al permesso di costruire né al preventivo nullaosta del genio civile in quanto gli interventi contestati non hanno modificato strutture portanti dell'edificio, né alterato l'entità e la distribuzione dei carichi, trattandosi piuttosto di opere di tompanatura senza alcuna funzione statica.
2.3. Con l'istanza di correzione di errore materiale i ricorrenti chiedono che sia rettificato il dispositivo della sentenza impugnata avendo la stessa corte di appello nella motivazione qualificato l'omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di assoluzione per il reato di cui al capo c) anche nei confronti dei ricorrenti come mero errore materiale e risultando chiaramente dalla motivazione della sentenza l'assoluzione anche dei ricorrenti dal reato loro contestato al capo c) della rubrica perché "il fatto non costituisce reato", avendo la corte accertato la radicale insussistenza nei confronti di tutti gli imputati, quindi anche dei ricorrenti, dell'elemento soggettivo del reato nel caso di specie. In buona sostanza, essi denunciano la violazione di legge per contrasto tra motivazione e dispositivo, essendo quest'ultimo contrario al diritto laddove non contiene la statuizione assolutoria. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro strettamente collegati, non sono manifestamente infondati, come emerge dalla stessa diffusa articolazione contenutistica delle doglianze, in precedenza riportate (sub 2.1. e 2.2. del ritenuto in fatto), e neppure ricorre altra causa di inammissibilità, che li inficia. Ne consegue che, essendo maturato nel frattempo la prescrizione dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica (al massimo, alla data del 31 dicembre 2015), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendo le relative contravvenzioni estinte per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca dell'ordine di remissione in prostino. a v 2. Il terzo motivo è fondato, sebbene l'istanza, che va qualificata come vera e propria censura rivolta nei confronti del dispositivo dell'impugnata sentenza, non può essere oggetto di correzione con la procedura invocata, che concerne i soli errori materiali od omissioni "la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto". Nel caso in esame la Corte d'appello di Firenze, nel dispositivo della sentenza, ha omesso di pronunciare l'assoluzione degli imputati da uno (capo c) dei reati contestati. I rapporti che regolano la motivazione ed il dispositivo della sentenza penale sono complessi e non sono soggetti ad un'unica disciplina, perché la regola secondo la quale il rapporto esistente nel processo penale tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, regola che si risolve nel ritenere quest'ultima inidonea svolgere una autonoma efficacia giuridica, capace di incidere, a posteriori, sul contenuto essenziale del dispositivo, può essere derogata nei casi in cui, essendo la motivazione ed il dispositivo emessi contestualmente, la prima può possedere l'attitudine ad incidere sul comando giuridico che dalla sentenza penale deriva, posto che entrambe le parti essenziali di essa trovano una simultanea origine, capace di rendere intelligibile il comando stesso. Tuttavia, fuori dai casi di emanazione contestuale di motivazione e dispositivo della sentenza penale, è alla pronuncia di quest'ultimo che è affidata nel processo penale la funzione dell'applicazione della legge al fatto contestato all'imputato, mentre la motivazione adempie ad una finalità meramente strumentale per cui è improduttiva di conseguenze giuridiche diverse da quelle coerenti col dispositivo. Ne consegue che la motivazione non può, di regola, supplire alle eventuali omissioni del dispositivo, cosicché quest'ultimo non è correggibile con la 6 procedura della correzione degli errori materiali, beninteso, nei capi e nei punti essenziali che qualificano il dispositivo stesso. Logico corollario di tale impostazione è che le eventuali divergenze tra le due componenti della sentenza possono essere corrette unicamente ove si tratti di quegli errori od omissioni che non comportano una modificazione essenziale del dispositivo. Ciò esula dal caso in esame perché l'omissione, contenuta nel dispositivo, attiene alla definizione di un capo della sentenza, in ordine al quale si è costituito il rapporto giuridico processuale, e quindi non è possibile ricorrere alla procedura ex articolo 130 del codice di procedura penale e neppure alla rettificazione ex articolo 619 del codice di procedura penale, in quanto non si tratta di correggere un errore di diritto (nella motivazione). Perciò, in ordine al reato di falso (capo c) per il quale il dispositivo riporta esclusivamente l'assoluzione del coimputato concorrente che, peraltro, coincide con la persona che possiede la qualifica giuridica soggettiva richiesta per la materiale esecuzione del reato e che, come risulta dal contenuto dell'accusa, lo ha in concreto realizzato, eseguendo il fatto tipico, è di tutta evidenza, quanto meno per effetto del principio estensivo, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti dei ricorrenti in relazione al reato di cui al capo c) perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
-Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TO e DI quanto al delitto di cui al capo C) perché il fatto non costituisce reato e quanto alle residue contravvenzioni di cui ai capi A) e B) perché estinte per prescrizione. Revoca l'ordine di rimessione in pristino. Così deciso il 13/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Vito Di Nicola Aero Call nto Cilierce DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 MAR 2017 CANDELL Luana Mariani