Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/09/2015, n. 38558
CASS
Sentenza 8 settembre 2015

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Massime1

La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l'azione civile e gli interessi civili, ma gli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente precisato che le disposizioni contenute nell'art. 165 cod. pen., e concernenti il potere del giudice di subordinare la concessione del beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale, cioè quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata).

Commentario1

  • 1E' reato difendersi se si può fuggire (Cass. 33837/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2018

    In tema di legittima difesa, la reazione è necessaria quando è inevitabile vale a dire non sostituibile da un'altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'aggredito. L'allontanamneto se non fa correre alcun pericolo anche a terzi, deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione è pur sempre un atto violento al quale si deve ricorrere come extrema, davvero inevitabile, ratio per salvare un proprio bene, e non per sacrificare l'onore, La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/09/2015, n. 38558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38558
Data del deposito : 8 settembre 2015

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