Sentenza 23 novembre 2017
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione integra un vizio afferente al contenuto decisionale della pronuncia, censurabile tramite ricorso per cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la distinzione fra le ipotesi di mero errore materiale e quelle di vizio della sentenza di applicazione della pena ha trovato definitivo accreditamento nel nuovo art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha ammesso la procedura di correzione dell'errore materiale limitatamente ai casi in cui "si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione e di computo" e nel nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge, che ha individuato tra i casi di ricorso per cassazione il "difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2017, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
Testo completo
0 1 76 8- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/11/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Presidente Sent. n. sez. 3846/2017 ROBERTO BINENTI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO CENTOFANTI N.16973/2017 GAETANO DI GIURO RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO TR nato il [...] a [...]( BRASILE) avverso l'ordinanza del 27/03/2017 del TRIBUNALE di AVELLINO sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso B RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Avellino ha rigettato istanza di correzione di errore materiale della propria sentenza del 23 gennaio 2017, resa ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., nei confronti di TR CA, laddove era stato omesso di disporre la sospensione condizionale alla cui concessione era stata subornata la richiesta di applicazione della pena.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il CA, deducendo con riferimento ad inosservanza ed erronea applicazione delle norme sostanziali e processuali il Tribunale avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. e non invece, come avvenuto, in funzione di giudice dell'esecuzione, così riservandosi il potere di dichiarare inammissibile l'istanza senza contraddittorio;
soluzione però non percorsa, di modo che durante il periodo di fissazione dell'udienza camerale erano decorsi i termini per ricorrere per cassazione avverso la sentenza;
l'errore in cui si ci era imbattuti nel ratificare l'accordo andava ricondotto alla categoria di quelli indicati dall'art. 130 c.p.p., dovendo in tal caso il verbale di udienza, contenente i completi termini dell'accordo, integrare quanto esteriorizzato nel dispositivo di mero recepimento.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile trattandosi di questione che avrebbe potuto essere fatta valere unicamente proponendo tempestiva impugnazione avverso la sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si illustrano 2. In primo luogo il Tribunale di Avellino era funzionalmente competente a provvedere sulla richiesta presentata ai sensi dell'art. 130, cod. proc. pen., essendo il giudice che aveva emesso la sentenza non gravata da impugnazione. Pertanto non ricorre alcun vizio concernente l'iter procedurale instaurato.
3. Il provvedimento impugnato, disconoscendo che nella situazione prospettata potesse provvedersi alla correzione di un errore materiale, si è uniformato a quell'orientamento di legittimità che rileva l'esistenza in tal caso di un vizio afferente piuttosto al contenuto decisionale della pronunzia, come tale censurabile invece tramite il mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione (Sez.1, n. 35257 del 29/09/2010, Rv. 248285; Se. 6, n. 12516, del 12/03/2008, 2 Rv. 23933; Sez. Sez. 5, n. 4654, del 20/12/2005, depositata 2006, Rv. 233626). Si presuppone così una distinzione, fra le ipotesi di mero errore materiale e quelle invece di vizio della sentenza di applicazione della pena, che oggi trova definitivo accreditamento nelle nuove disposizioni in materia introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 2017: il nuovo comma 1 bis dell'art. 130, cod. proc. pen, ammette la procedura di correzione dell'orrore materiale limitatamente ai casi in cui si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione e di computo»; mentre fra i casi in cui il nuovo comma 2 bis dell'art. 448, cod. proc. pen., individua l'iter del ricorso per cassazione vi è quello che appunto qui ricorre del «difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza». Ma, anche tenendo in considerazioni le determinazioni in ipotesi associabili al diverso orientamento di legittimità citato nel ricorso, sta di fatto che risulta ugualmente ostativa alla correzione la constatazione che anche nella contestuale motivazione nulla appare riferibile alla determinazione di concedere il beneficio. Sicché, che essa sia stata positivamente vagliata e tuttavia non esplicitata nel dispositivo solo per mera svista non può evincersi da alcun dato, potendo semmai i precedenti deporre nel senso dell'assenza dei richiesti presupposti.
4. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Roberto Binenti Francesco Maria Silvio Bonito DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 GEN 2018 UPREMA CANCELLIERE S E T 1. Rietro Di Med R O E O N C