Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
E illegittima l'ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice d'appello abbia provveduto ad emendare il dispositivo, inserendo la condanna nei confronti di un imputato il cui nominativo era stato pretermesso, a nulla rilevando che nella motivazione sia stata esaminata la relativa posizione, pervenendosi alla conferma della condanna emessa nei suoi confronti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2017, n. 8396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8396 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
08396 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 162 Giovanni Conti Anna Criscuolo Relatore - -UP 31/01/2017 R.G.N. 36388/16 Emilia Anna Giordano Laura Scalia Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Procuratore Generale presso la Corte di appello dell'Aquila 2) La OR CA, nato a [...] il [...] 3) Di RO NI, nato a [...] il [...] 4) ET IG, nato a [...] il [...] 5) LI NI, nato a [...] il [...] 6) Di SE AM, nato a [...] il [...] 7) CI MO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2016 della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza e dell'ordinanza di correzione;
uditi i difensori, avv. Aldo La OR per CA La OR e ET IG, avv. Michele Di RO per NI Di RO, avv. Augusto la OR per IG ET, avv. Guido Picciotto e Massimo Krogh per NI LI, avv. Alessandro Troilo i per Di SE AM, Avv. Alessandro Troilo e Massimo Krogh per MO CI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
in subordine l'avv. Picciotto ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione in relazione al reato di cui al capo B1). RITENUTO IN FATTO 1. Accogliendo l'appello proposto dal P.m. presso il Tribunale di Lanciano, la Corte di appello dell'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 15 aprile 2015 dal Tribunale di Lanciano nei confronti di La OR CA, Di RO NI, ET IG, LI NI, Di SE AM e CI MO, imputati dei reati di abuso di ufficio, contestati ai capi A) e B), articolati nei sottocapi A1) e A2) - B1) e B2), come modificati dal P.m. alle udienze del 25 febbraio e 25 marzo 2015. In particolare, la Corte ha dichiarato gli imputati La OR, Di RO, ET e LI colpevoli del reato loro ascritto al capo A2); ha dichiarato i predetti ed il CI colpevoli del reato di cui al capo B1), limitatamente alle delibere del 19 giugno e del 16 dicembre 2008 e, ritenuta la continuazione tra i reati, li ha condannati alla pena di giustizia con il beneficio della sospensione condizionale. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati La OR, Di RO, ET, LI e CI in ordine al reato di cui al capo B2) relativamente alle altre delibere contestate perché estinto per prescrizione;
ha assolto gli imputati La OR, Di RO, ET, LI e Di SE dal reato loro ascritto al capo A1) perché il fatto non costituisce reato;
ha assolto il Di SE anche dal reato di cui al capo A2) per non aver commesso il fatto e ha condannato gli imputati a risarcire il danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede. Con successiva ordinanza di correzione di errore materiale, emessa de plano in data 11 marzo 2016, la Corte di appello ha corretto il dispositivo della sentenza, precisando che in luogo del capo B2) doveva leggersi B1) al rigo 13 del dispositivo ed inserirsi il nome dell'imputato Di SE al rigo 5°, 8° e 13° del dispositivo, oltre alla conferma nel resto della sentenza impugnata. Gli imputati, nelle rispettive qualità di Presidente- il La OR- e di componenti il Di RO, il ET, il LI - del Consiglio di amministrazione - del Consorzio Comprensoriale Rifiuti di Lanciano sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui al capo A2) per aver abusato del loro ufficio, omettendo di convocare, in violazione delle norme di legge (art. 2, 3, 4 e 6 del d.l. 293/94 conv. in I. 444/94) e delle norme statutarie (art. 9 comma 2 e 11), l'assemblea 2 क per la nomina del nuovo DA (scaduto il 16 maggio 2009, non rinnovabile ed in prorogatio sino al 30 giugno 2009), così permanendo illecitamente in carica, adottando 9 delibere nulle e conseguendo l'ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dagli emolumenti percepiti sino al 15 ottobre 2009 (data di insediamento del nuovo DA), ad eccezione del Di SE, dimessosi alla scadenza del 30 giugno 2009. Il Tribunale di Lanciano aveva assolto gli imputati con la formula "il fatto non sussiste", non avendo ravvisato la violazione di legge o di norme statutarie, ritenendo che le norme che disciplinano il potere del presidente di convocare l'assemblea conferiscono una facoltà e ne disciplinano le forme di esercizio, ma non impongono alcun obbligo al DA, che, peraltro, aveva convocato il 12 maggio l'assemblea, rinviata su richiesta di alcuni membri dell'assemblea consortile. Rilevava il Tribunale che poiché alcuna norma statutaria disciplinava il rinvio in tale ipotesi, ma nemmeno lo vietava, essendo le richieste effettivamente pervenute e motivate, i rinvii disposti dovevano ritenersi atti discrezionali del Presidente del DA, adottati in presenza di ragioni non palesemente pretestuose;
osservava, inoltre, che l'assemblea poteva essere convocata anche dagli stessi soci, a norma dell'art. 9, comma 2, dello statuto. Diversamente la Corte di appello, dopo aver ricostruito la vicenda del rinnovo del Consiglio di amministrazione del Consorzio, decaduto sin dal 30 giugno 2009 e nominato dall'assemblea, convocata per il giorno 1 ottobre 2009 solo su iniziativa del Sindaco di Lanciano, quale Presidente dell'Assemblea- pagine 16 e 17 della sentenza impugnata-, ha ritenuto sussistente sul piano oggettivo la reiterata violazione delle disposizioni di legge e statutarie contestate e sul piano soggettivo l'intenzionalità delle condotte, stante la chiarezza della normativa in tema di decadenza e rinnovazione del Consiglio di amministrazione. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la violazione delle disposizioni della legge n. 444/94, puntualmente contestate, atteso che: ai sensi dell'art. 2 di detta legge il DA doveva essere ricostituito prima della data di scadenza del termine di durata e, comunque, entro il periodo di proroga di 45 giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, di detta legge;
il potere sostitutivo, previsto dall'art. 4, comma 2, di detta legge, spettante al Presidente dell'assemblea (da individuarsi nel Sindaco di Lanciano), nella fattispecie non poteva essere esercitato, in quanto l'assemblea del 27 maggio 2009 era andata deserta e quella prevista in seconda convocazione per il 28 maggio 2009 era stata rinviata sine die d'ufficio dal Presidente del DA La OR con comunicazione adottata prima della riunione;
- il rinvio dell'assemblea fu arbitrario ed illegittimo, in quanto in seconda convocazione l'assemblea poteva ritenersi legittimamente costituita con la 3 presenza di almeno 1/5 dei voti di rappresentanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello statuto, che al successivo comma 4 stabiliva che le delibere per la nomina degli amministratori potevano essere adottate con la maggioranza dei voti di rappresentanza, cosicché la mancata partecipazione dei rappresentanti dei 5 Comuni, che avevano chiesto il rinvio dell'assemblea per concomitanti impegni elettorali e che erano titolari solo di 7 voti di rappresentanza su 85 complessivi, avrebbe consentito la regolare costituzione dell'assemblea; - a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, secondo il quale il Presidente del DA non aveva l'obbligo di convocare l'assemblea per il rinnovo del DA, la legge 444/94 imponeva la ricostituzione degli organi amministrativi entro il periodo di proroga;
tale compito spettava all'assemblea del Consorzio, che poteva essere convocata solo dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente del DA, il quale, invece, aveva revocato sine die la convocazione, rendendo impossibile sino al 30 giugno 2009, data di scadenza della proroga, ogni intervento anche sostitutivo;
poteva essere fissata, anche d'urgenza ai sensi dell'art. 11 dello statuto, entro tale termine, la nuova convocazione dell'assemblea; ->il DA era decaduto per legge dall'1 luglio 2009 con conseguente nullità di tutti gli atti adottati successivamente, ex art. 6, commi 1 e 2, I. 444/94, ma ciò nonostante, il La OR aveva convocato per l'11 agosto una nuova assemblea in unica convocazione, in violazione dell'art. 10 dello statuto, rinviata sin dal 10 agosto al 22 settembre 2009 su richiesta dei sindaci di alcuni comuni, tant'è che il Sindaco di Lanciano aveva richiesto la nomina di un commissario, ma il La OR aveva confermato il rinvio dell'assemblea: inoltre, nel periodo il DA decaduto aveva adottato ben 9 delibere e gli imputati avevano percepito gli emolumenti loro spettanti sino all'insediamento del nuovo DA, nominato dall'assemblea convocata dal Sindaco di Lanciano. Quanto al dolo ed al concorso degli imputati, la Corte di appello ha ritenuto manifesta la violazione di legge per la chiarezza delle norme applicabili e palese l'intento di rimanere in carica oltre la scadenza;
ha ritenuto che, pur essendo ascrivibile al La OR, in qualità di Presidente del DA, l'omessa convocazione dell'assemblea, la circostanza che l'intero consiglio fosse rimasto in carica ed avesse adottato delibere nulle era indicativa della adesione e condivisione dell'attività del Presidente da parte dei consiglieri, consapevoli di essere decaduti, ma rimasti in carica al solo scopo di prolungare l'operatività del DA e di conseguire indebiti utili economici. Gli imputati ed il CI sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui al capo B1), per aver abusato del loro ufficio, conferendo con delibera del 19 gennaio 2006 all'avv. CI un incarico di consulenza della durata di sei mesi, 4 29 prorogato sino al 31 dicembre 2009, in violazione di norme di legge (art. 110, comma 6, TUEL, art. 7, comma 6, d.l.vo 165/01), al fine di procurare al professionista un ingiusto vantaggio patrimoniale pari a 76.665,60 euro. Il Tribunale, pur avendo ritenuto sussistente la violazione di legge, essendo sul punto vincolato dalla sentenza n. 3745 del 2014, con la quale questa Corte aveva disposto l'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione del G.u.p. di Lanciano per il reato di abuso di ufficio, oggetto dell'attuale capo B1), non aveva ravvisato l'intenzionalità del dolo, atteso che la struttura del consorzio non disponeva di figure professionali dotate delle necessarie competenze giuridiche ed il conferimento di un incarico forfettario, neppure eccessivamente remunerato all'avv. CI, di indubbia qualificazione professionale, doveva ritenersi giustificabile con riferimento alle esigenze dell'ente, come dimostrava la circostanza che un incarico analogo, rinnovato ogni sei mesi, era stato conferito ad altro soggetto con compenso triplicato. Aveva, inoltre, sottolineato l'assenza di prova del concorso del CI, risultato mero beneficiario degli atti. Diversamente, la Corte di appello, ritenuta oggettiva la violazione di legge per la natura non temporanea e la portata generale dell'incarico conferito al professionista esterno con delibere puntualmente emesse alla scadenza del semestre dal 19 gennaio 2006 al 16 dicembre 2008 (con quest'ultima si prorogava l'incarico di un anno)-, ha ritenuto integrato il reato anche sul piano soggettivo, risultando evidente l'intento dei pubblici ufficiali di favorire il CI, consapevole dell'illegittimità dell'incarico, avuto riguardo al mutamento della prassi precedente, alle sistematiche proroghe, che avevano reso l'incarico a tempo indeterminato, e, soprattutto, all'ultima proroga di durata annuale, concessa con la delibera del 16 dicembre 2008, destinata a superare il semestre entro il quale il consiglio di amministrazione sarebbe scaduto e non avrebbe potuto rinnovare la proroga semestrale. Rilevata, tuttavia, la prescrizione degli abusi commessi con l'adozione delle delibere del 19 gennaio 2006, 11 luglio 2006, 6 febbraio 2007, 3 luglio 2007 e 8 gennaio 2008, l'affermazione di responsabilità è stata limitata agli abusi commessi con le delibere adottate nelle sedute del 19 giugno 2008 e del 16 dicembre 2008, alle quali parteciparono rispettivamente il La OR, il ET, il Di SE ed il LI, e il La OR, il ET, il Di SE, il LI e il Di RO.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello dell'Aquila ed i difensori degli imputati nonché personalmente il ET. 5 2.1 Il Procuratore Generale deduce violazione della legge penale e processuale. Rileva che la Corte di appello, avendo omesso di indicare nel dispositivo della sentenza la condanna dell'imputato Di SE AM per il reato di cui al capo B1), erroneamente dichiarato la prescrizione per parte dei reati di cui al capo B2) anziché di parte dei reati di cui al capo B1) ed omesso di confermare nel resto la sentenza impugnata, ha provveduto ex art. 130 cod. proc. pen. in data 11 marzo 2016 a correggere gli errori commessi nella redazione del dispositivo. Precisato che il ricorso è stato proposto al solo fine di ottenere l'integrazione del dispositivo conformemente a quanto ritenuto in motivazione, il ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio del dispositivo della sentenza nella parte oggetto di correzione.
2.2 I ricorsi dei difensori degli imputati articolano identici motivi secondo la stessa sequenza e ordine logico: al fine di evitare inutili ripetizioni verranno di seguito riportati con integrazione dei motivi diversi, attinenti alle posizioni degli imputati Di RO e ET in relazione al capo B1) loro ascritto.
2.3 Preliminarmente viene eccepita la nullità dell'ordinanza di correzione di errore materiale del dispositivo per violazione degli artt. 525, comma 2, 127, 130, commi 1 e 2, 178 lett. a) e c), 179 cod. proc. pen. Si evidenzia, in primo luogo, che l'ordinanza di correzione di errore materiale è stata emessa da un collegio diverso da quello che ha pronunciato il dispositivo, in quanto, in luogo del consigliere De Aloysio, risulta come componente del collegio la d.ssa Grilli, astenutasi all'udienza del 5 febbraio 2016 per incompatibilità; in secondo luogo, si rileva che l'ordinanza di correzione è stata emessa d'ufficio e inaudita altera parte. Quanto al primo profilo si eccepisce la nullità del provvedimento di correzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 178 lett. a) cod. proc. pen. per difetto della capacità del giudice che lo ha emesso, in quanto il magistrato non poteva comporre il collegio in ragione dell'astensione, che, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. pen., impedisce al giudice astenuto il compimento di qualsiasi atto del procedimento. Sotto il secondo profilo si rileva che il provvedimento, emesso d'ufficio, de plano e a distanza di oltre un mese dalla deliberazione, è nullo per violazione del contraddittorio, ma, soprattutto, è atto abnorme, in quanto ha determinato una modifica sostanziale delle statuizioni lette in udienza, specie per la posizione del Di SE. In particolare, la difesa di detto imputato deduce l'abnormità dell'atto, in quanto, pur risultando, in astratto, manifestazione di un legittimo potere, è stato 6 emesso fuori dei casi consentiti e ha comportato, in concreto, il completo stravolgimento della decisione espressa in sede di lettura del dispositivo, essendo stato il Di SE assolto da tutte le contestazioni mosse.
2.4 In relazione al capo A2) i ricorrenti La OR, Di RO, ET, LI eccepiscono la violazione e falsa applicazione della legge 444/94 e dello statuto del Consorzio, rilevante ai fini della sussistenza del reato di abuso d'ufficio. Deducono che la motivazione relativa al capo A2) è fondata su un'erronea interpretazione dell'art. 4 della legge 444/94, avendo la Corte di appello confuso le norme che regolano l'attribuzione di competenze e poteri e quelle che ne disciplinano le modalità di esercizio, in quanto l'art. 8, lett. b), dello statuto attribuisce all'assemblea la competenza per la nomina del DA del Consorzio, mentre la legge disciplina solo le modalità di esercizio del potere in caso di prorogatio. Precisato che l'art. 4, comma 2, della legge 444/94 prevede il trasferimento di competenza dall'organo collegiale al suo Presidente nel caso in cui l'organo collegiale non abbia esercitato il potere almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la norma non attribuisce al presidente del DA uscente la competenza, ma pone un obbligo a carico del Presidente dell'organo collegiale competente di provvedere alla nomina, al fine di evitare che il termine di prorogatio scada, senza che si sia nel frattempo provveduto a nominare il nuovo DA. Si sostiene, pertanto, che l'obbligo di provvedere alla nomina del nuovo DA incombeva non al DA in scadenza, bensì al Sindaco di Lanciano, in qualità di Presidente dell'assemblea del Consorzio, che avrebbe dovuto provvedervi entro e non oltre il 1° luglio 2009 ovvero entro i 45 giorni successivi al 16 maggio 2009, data di scadenza del DA;
si deduce, inoltre, che la norma non condiziona affatto il potere surrogatorio del Presidente dell'Assemblea all'inerzia della stessa. Si argomenta che in assenza di un obbligo imposto dalla legge al Presidente ed ai componenti del DA in scadenza deve escludersi la configurabilità dell'abuso d'ufficio, non ravvisabile, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, neppure nel rinvio dell'assemblea del 28 maggio 2009, legittimamente disposto, stante l'irrilevanza del rinvio rispetto alla permanenza della competenza in capo all'assemblea ed al suo presidente, che avrebbe potuto legittimamente, al pari dei sindaci, rappresentanti un terzo dei voti, convocare l'assemblea, come poi accaduto e sostenuto nel parere del 16 settembre 2009 dell'Avvocatura Regionale d'Abruzzo. I ricorrenti ritengono, conclusivamente, che l'unica violazione di legge ravvisabile nella vicenda è individuabile nel comportamento omissivo del Presidente dell'assemblea, che non ha esercitato il potere sostitutivo attribuitogli 7 dalla legge e deducono che solo l'attività del DA uscente ha impedito la stasi del Consorzio.
2.5 Sempre in relazione al capo A2) i ricorrenti deducono la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine al dolo intenzionale. Si sostiene che la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'intenzionalità del dolo, desumendola dalla violazione delle norme legislative e statutarie, costituenti, invece, oggetto esclusivo del dolo della condotta;
non ha valutato l'incidenza sul dolo dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività del Consorzio, avente ad oggetto un servizio essenziale, garantito dagli imputati. Si sottolinea che, pur riconoscendo la responsabilità esclusiva del Presidente del Consorzio in ordine alle convocazioni assembleari, la Corte di appello ha contraddittoriamente ritenuto il concorso degli altri imputati nel reato, in forza della partecipazione alle sedute, senza motivare sul dolo intenzionale finalizzato all'ingiusta percezione del vantaggio patrimoniale, senza considerare la rilevanza causale dell'omissione ascrivibile al Presidente dell'Assemblea e senza rilevare la mancanza di un danno ingiusto, in quanto le indennità erogate dal Consorzio sarebbero rimaste immutate anche in caso di ricostituzione del DA. Si assume che la lacuna motivazionale è ancor più rilevante, stante l'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di secondo grado a fronte della sentenza di primo grado, che aveva assolto gli imputati per mancanza di dolo intenzionale.
2.6 In relazione al capo B1) i ricorrenti censurano il vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà ed illogicità. Si deduce che il Tribunale aveva assolto gli imputati per insussistenza del dolo intenzionale, mentre la Corte di appello ha ritenuto solo concomitante e non prevalente l'interesse pubblico a dotare il Consorzio di una competenza non esistente al suo interno, ma ha desunto l'intenzionalità del dolo solo dalle violazioni di legge riscontrate nelle delibere di affidamento dell'incarico al CI, senza accertare che la finalità perseguita dagli imputati fosse solo quella di assicurare un vantaggio patrimoniale al professionista ed in mancanza di ogni approfondimento sui particolari rapporti o legami tra le parti. La motivazione è anche contraddittoria nella parte in cui reputa irrilevante la circostanza che anche il DA successivo avesse agito nello stesso modo, laddove il Tribunale aveva valorizzato la circostanza per escludere il dolo, rilevando che, non solo erano state adottate analoghe delibere di nomina e di proroga, ma era stato persino triplicato il compenso per il professionista esterno incaricato;
si contesta, inoltre, l'assenza dell'ingiustizia del vantaggio, in quanto sono sempre 8 да dovuti i corrispettivi per l'attività di lavoro prestata, anche di fatto, per nullità del titolo, derivante da violazione di legge. I ricorrenti Di RO e ET deducono anche il travisamento della prova, in quanto è la stessa Corte di appello ad ammettere che il Di RO non partecipò alla riunione del DA del 19 giugno 2008, mentre non ha tenuto conto che dalla copia depositata del verbale del DA del 19 giugno 2008 risulta che il ET non era presente al momento della deliberazione della proroga dell'incarico all'avv. CI: pertanto, dovevano essere assolti per non aver commesso il fatto.
2.7 I ricorrenti Di RO e ET censurano la motivazione anche in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle attenuanti generiche. Deducono che, a fronte dell'esclusione del coinvolgimento dei consiglieri rispetto alle convocazioni, è stato applicato ai consiglieri lo stesso trattamento sanzionatorio del presidente, trascurando, quanto al capo A2), che il Di RO partecipò solo a 5 sedute rispetto alle 9 tenute dal luglio al settembre 2009 e, quanto al capo B1), la partecipazione del Di RO e del ET alla sola seduta del dicembre 2008. Si censura la motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche, giustificato sulla base della proroga dell'incarico all'avv. CI, senza differenziare le posizioni degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato e va accolto. Come precisato dal ricorrente, il ricorso è diretto ad ottenere una pronuncia completa, comprensiva della posizione dell'imputato Di SE, omessa nel dispositivo della sentenza impugnata, ma contemplata in motivazione. L'omissione, non meramente formale, ma sostanziale, non essendo stata definita in alcun modo la posizione dell'imputato nel dispositivo letto in udienza, è stata illegittimamente emendata con ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, inapplicabile nella fattispecie perché non consentita, in quanto l'omissione integra la specifica ipotesi di nullità, contemplata dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen, della mancanza radicale del dispositivo in relazione all'imputato Di SE. Non vi è dubbio che la modificazione operata dalla Corte di appello, integrando il dispositivo di condanna anche per il Di SE in relazione al capo B1) si ponga in contrasto con il disposto dell'art. 130 cod. proc. pen., che, escludendo la correzione di errori materiali o di omissioni, la cui eliminazione comporti una modificazione essenziale dell'atto, impedisce di utilizzare tale rimedio per modificare il dispositivo della sentenza. 9 да Come stabilito da questa Corte, vizia radicalmente la sentenza e non è emendabile mediante la procedura di correzione dell'errore materiale, l'omissione, nel dispositivo letto in udienza e riprodotto in calce alla motivazione, del nominativo di uno degli imputati, nulla rilevando che nella stessa motivazione sia esaminata la relativa posizione e sia argomentata, trattandosi di decisione d'appello, la condanna nei suoi confronti (Sez. 1, n. 13559 del 12/03/2009, Matarese ed altri, Rv. 243141; Sez. 5, n. 745 del 12/02/1999, Cutino, Rv. 212770 per analoga ipotesi di nullità della sentenza per pretermissione onomastica dell'imputato nel dispositivo letto in udienza e allegato agli atti, con conseguente esclusione della possibilità dell'esperimento del procedimento di correzione degli errori materiali;
Sez. 6, n. 2760 del 08/10/ 1993, Negro, Rv. 197718). Per le stesse ragioni è fondato anche il primo motivo del ricorso dell'imputato Di SE. Diversamente le ulteriori correzioni apportate al dispositivo sono idoneamente adottate, trattandosi di evidenti errori materiali, atteso che la declaratoria di prescrizione risulta pacificamente riferibile alle ulteriori delibere indicate nel capo B1) e la conferma nel resto della sentenza impugnata è agevolmente riferibile alle parti non modificate della sentenza appellata. Trattandosi di motivo preliminare ed assorbente, va disposto l'annullamento della sentenza nei confronti di Di SE AM con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. Per completezza va detto che l'analogo motivo, proposto da tutti gli altri imputati per motivi procedurali è inammissibile per mancanza di concreto interesse, non contenendo l'ordinanza effetti pregiudizievoli per i ricorrenti. E' stato infatti, ritenuto inammissibile per mancanza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento di correzione di errore materiale privo di pregiudizio per il ricorrente, nulla rilevando che la correzione sia stata disposta da un giudice sprovvisto di competenza (Sez. 1, n. 10419 del 18/02/2010, Marceca, Rv. 246510).
2. Per ciò che concerne le censure diverse da quella relativa alla correzione dell'errore materiale, i ricorsi sono infondati, ad eccezione dei ricorsi del Di RO e del ET, parzialmente fondati in relazione al capo B1) per quanto si dirà. Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, nel riformare la sentenza di primo grado la Corte d'appello non si è limitata ad opporre generiche notazioni critiche di dissenso al ragionamento dei giudici di primo grado, ma ha riesaminato l'intero materiale probatorio, articolando rispetto alle parti non condivise della да 10 prima sentenza, una nuova e completa struttura motivazionale, fornendo congrua giustificazione delle difformi conclusioni cui è pervenuta.
3. Quanto all'abuso d'ufficio, contestato al capo A2), i ricorrenti propongono una lettura alternativa della vicenda, individuando nel Sindaco di Lanciano, non indagato, l'unico responsabile dell'omessa convocazione dell'assemblea per il rinnovo del DA, prospettando come meritorio l'operato degli imputati, attivatisi, stante l'inerzia del sindaco di Lanciano, per garantire la prosecuzione di un servizio pubblico essenziale, quale la raccolta e la gestione dei rifiuti affidata al Consorzio. Dalla dettagliata ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, in sintesi riportata in premessa, risulta evidente la lettura parziale e riduttiva dei ricorrenti, che trascura le iniziative dilatorie del La OR nella convocazione dell'assemblea, decisamente contrastanti con l'attivismo deliberativo del DA decaduto e con la consapevolezza dell'assenza di potere e della nullità degli atti deliberati. La Corte di appello non ha affatto confuso le norme che attribuiscono la competenza sul rinnovo del DA e quelle che regolano le modalità di convocazione dell'assemblea, in quanto ha ricostruito le cadenze delle condotte del Presidente e dei componenti del DA per inferire dalle modalità di convocazione dell'assemblea e dei rinvii ingiustificati nonché dalla protratta operatività del DA decaduto e dalla nullità degli atti deliberati, la manifesta e macroscopica violazione delle norme di legge e statutarie contestate, indicativa della sussistenza dell'intenzionalità del dolo e non solo del dolo di condotta. I giudici di appello hanno, infatti, evidenziato che il La OR il 12 maggio 2009 convocò l'assemblea per il rinnovo del DA per le ore 8.00 del 27 maggio 2009 in prima convocazione e per le ore 17.00 del 28 maggio in seconda convocazione, quindi, già per date successive alla scadenza del DA (16 maggio 2009), in violazione dell'art. 2 della legge n. 444/94 in base al quale gli organi amministrativi devono essere ricostituiti entro il termine di durata previsto, sottolineando, altresì, l'illegittimo e arbitrario rinvio sine die dell'assemblea del 28 maggio, disposto d'ufficio prima della riunione (il rinvio fu disposto la mattina senza attendere la riunione fissata per le ore 17.00, v. appello P.m.). E' stato, inoltre, rimarcato che in base alle norme statutarie l'assemblea avrebbe potuto regolarmente e validamente costituirsi per deliberare il rinnovo del DA anche senza la presenza dei 5 sindaci, che avevano chiesto il rinvio per impegni elettorali, in quanto rappresentanti un numero esiguo di voti, e che, pertanto, il rinvio sine die era illegittimo, stante l'obbligo di procedere alla ricostituzione del DA scaduto anche durante il periodo di proroga e ben potendo 11 essere convocata d'urgenza, a norma di statuto e ricorrendone il caso, l'assemblea entro il 30 giugno 2009, data di scadenza di tale periodo, atteso che, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, il DA agiva legittimamente in regime di prorogatio. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di appello ha confutato il ragionamento del Tribunale, fondato solo sulla mancata violazione delle norme statutarie, ma non raccordata con l'obbligo imposto dalla legge di rinnovare gli organi amministrativi entro il termine di proroga, che ne rendeva evidente l'obbligatorietà. Sostenere che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato le norme sul potere di convocazione dell'assemblea, spettante al presidente dell'assemblea consortile, al quale la legge trasferisce la competenza dopo la scadenza del mandato del DA in carica, significa trascurare l'illegittimo esercizio di detto potere da parte del La OR, che, nel fissare l'assemblea entro il termine di scadenza e potendo ancora convocarla entro il termine di proroga, non consentì l'esercizio del potere sostitutivo da parte del presidente dell'assemblea consortile e, di fatto, lo impedì con il rinvio, disposto ancor prima della seconda riunione, con atto unilaterale, comunicato a tutti gli aventi diritto, cosicché solo dal momento della notifica della decisione sarebbe stato possibile l'intervento sostitutivo. Tenuto conto che detto potere sostituivo doveva essere esercitato almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, a dimostrare l'infondatezza della prospettazione difensiva è proprio la circostanza che fu la condotta del La OR ad impedirlo sia prima che dopo la scadenza di detto termine, continuando a convocare l'assemblea. Infatti, il 24 luglio 2009 il La OR convocò l'assemblea per l'11 agosto "in unica seduta", in palese violazione dell'art. 10 dello statuto, ma già il 10 agosto, giorno precedente la riunione e, dunque, nuovamente prima della stessa, la rinviò al 22 settembre su richiesta di 13 sindaci, rappresentanti 31 voti su 85, e, nonostante fosse pervenuta in data 11 agosto la richiesta di commissariamento del consorzio, avanzata dal sindaco di Lanciano, ancora nella seduta del 13 agosto 2009 ribadì che l'istanza era pervenuta quando l'assemblea era stata già formalmente ed ufficialmente rinviata. Il La OR, pertanto, pur essendo decaduto, continuò a comportarsi come dominus del DA, convocando formalmente l'assemblea, ma puntualmente rinviandola, nonché fissando sedute del DA nelle quali i consiglieri, in assenza di potere, adottarono delibere nulle, comportanti notevoli impegni di spesa, in patente violazione di legge. дя 12 A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, il mancato esercizio del potere sostitutivo da parte del sindaco di Lanciano non può in alcun modo legittimare o addirittura scriminare l'operato del presidente e dei componenti del DA decaduto, risultando dalla sequenza descritta, come ritenuto dai giudici di merito, che la condotta fu orientata sin dall'inizio a permanere in carica e ad operare in consapevole assenza di legittimazione e di potere. Essendo pacifico che l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale non può farsi discendere dall'illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'illegittimità della condotta, l'intenzionalità del dolo è stata individuata dai giudici di appello nelle ripetute e manifeste violazioni di legge e di norme statutarie, poste in essere da soggetti qualificati e competenti, già al secondo mandato non rinnovabile, non nell'esclusivo e prioritario interesse della pubblica amministrazione, ritenuto solo compresente, ma per perseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale, risultando la descritta reiterazione di atti e di comportamenti chiaramente sintomatica della diretta intenzione degli imputati di strumentalizzare l'ufficio al fine di continuare a rimanere indebitamente in carica e continuare a gestire il consorzio e costituendo la finalità di assicurare la prosecuzione di un servizio pubblico essenziale solo il pretesto per schermare la condotta illecita. Laddove si tenga conto che in detto periodo il DA deliberò, tra l'altro, rimborsi spese per il presidente e per il consigliere Di RO (sedute del 17 e 24 settembre 2009), oltre a confermare tutte le delibere di incarico all'avv. CI, oggetto del capo B1)- dopo aver preso atto della rinuncia dello stesso di accettare l'incarico di giudice di San Marino nelle sedute del 28 luglio e del 4 agosto 2009, v. appello P.m. -, risulta maggiormente evidente il perseguimento di finalità privatistiche di diretta derivazione da atti illegittimi e sanzionati per legge da nullità. Di nessun pregio l'obiezione secondo la quale non vi sarebbe stato danno ingiusto per l'ente, che avrebbe dovuto erogare comunque le indennità in caso di ricostituzione del DA, in quanto la contestazione ha ad oggetto il vantaggio patrimoniale, conseguito dagli imputati contra ius per un'attività nulla per legge. La valutazione della Corte territoriale risulta, pertanto, corretta e conforme all'orientamento di questa Corte, secondo il quale la prova del dolo intenzionale può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l'evidenza, reiterazione e gravità delle violazioni, la competenza dell'agente, i rapporti fra agente e soggetto favorito, l'intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge (Sez. 3, n. 35577 del 06/04/2016, Cella, Rv. 267633; Sez. 3, n. 48475 del 07/11/2013, P.m. e P.C. in proc. Scaramazza e altri, Rv. 258290) ovvero l'erronea interpretazione di una norma amministrativa, il cui risultato si discosti in termini del tutto irragionevoli dal 13 क r senso giuridico comune, tanto da apparire frutto di un'arbitraria decisione (Sez. 5, n. 10636 del 12/02/2009, dep. 10/03/2009, Rv. 243296).
4. Inammissibili perché generici e manifestamente infondati sono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, attestato sul minimo edittale, ed al diniego delle generiche, ampiamente motivato dalla Corte con riguardo alla protrazione nel tempo delle condotte illecite ed alla pervicacia dimostrata nel perseguire l'ingiusto vantaggio di cui al capo A2), ritenuti elementi di valenza assorbente rispetto alla dedotta incensuratezza degli imputati.
5. Il reato di cui al capo B1) è, invece, estinto per prescrizione. Avuto, infatti, riguardo alla data di commissione del reato, coincidente con l'adozione delle delibere del 19 giugno 2008 e del 16 dicembre 2008, ed al limite edittale previsto, il termine di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, aumentato di mesi 3 e giorni 5 per le sospensioni verificatesi nel corso del giudizio, è maturato dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Le deduzioni dei ricorrenti, ad eccezione di quelle del ET e del Di RO in relazione alla delibera del 19 giugno 2008, sono lontane dall'integrare i presupposti per un proscioglimento nel merito, ancorato al requisito "dell'evidenza" di una delle altre cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: pertanto, i motivi di ricorso saranno esaminati nei ristretti limiti dell'indicato canone di giudizio. Come anticipato, la deduzione dei ricorrenti ET e Di RO è fondata, in quanto la mancata partecipazione alla delibera del 19 giugno 2008 risulta documentata per il primo e per il secondo ammessa dalla Corte di appello, che a pagina 31 della sentenza non lo indica tra i partecipanti alla seduta. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata per detti ricorrenti in relazione alla delibera in oggetto per non aver commesso il fatto.
6. Quanto all'abuso, sempre compreso del capo B1), relativo a detta delibera ed alla successiva del 16 dicembre 2008 le censure dei ricorrenti attengono esclusivamente al profilo psicologico del reato ed alla dedotta mancanza di intenzionalità del dolo, stante l'incontestabile oggettività dell'illegittimità dell'incarico a tempo indeterminato e di portata generale, conferito all'avv. CI "per la totalità di questioni che coinvolgono l'ente", in patente violazione di legge, in quanto confligente con il criterio di temporaneità e specificità dell'incarico, previsto dall'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165 del 2001, che sottende la necessità di soddisfare esigenze contingenti e non durature dell'ente conferente. 14 I giudici di appello hanno desunto l'intenzionalità del dolo dalla sistematica adozione di delibere di proroga, puntualmente emesse alla scadenza del semestre, attribuendo specifico rilievo alla delibera adottata il 16 dicembre 2008 con la quale si prorogava l'incarico sino al 31 dicembre 2009. A differenza del Tribunale, i giudici di appello hanno valorizzato tale delibera, ritenuta illuminante dell'intenzionalità del dolo di favorire il professionista e nettamente prevalente sull'interesse a dotare l'ente di un consulente qualificato, atteso che, a differenza delle precedenti proroghe semestrali, si deliberava la proroga per un intero anno, destinata a coprire anche il periodo successivo alla scadenza del DA, che, pertanto, non avrebbe potuto deliberare al 30 giugno 2009 la proroga dell'incarico per il semestre successivo. E' stato anche attribuito rilievo alla consapevole inversione di rotta rispetto alla prassi precedente, richiamata nelle delibere di incarico, secondo la quale l'ente si era avvalso solo occasionalmente di collaboratori esterni per far fronte ad esigenze specifiche e temporanee, ed è stata correttamente ritenuta irrilevante la circostanza che anche il nuovo DA insediatosi avesse proseguito nella stessa linea, non potendo avere valenza scriminante la condotta illecita tenuta anche da altri. Richiamato l'orientamento giurisprudenziale indicato in precedenza e ribadito che, come ritenuto da questa Corte, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie, non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell'atto (Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260233; Sez. 3, n. 48475 del 07/11/2013, Rv. 258290; Sez. 6, n. 49554 del 22/10/2003, Rv. 227205), la Corte di appello si è attenuta a tali principi, avendo anche opportunamente evidenziato che la sequenza di atti illegittimi, reiterati nel corso di ben due anni aveva, di fatto, stabilizzato il rapporto di collaborazione professionale con il CI, consapevole, stante la riconosciuta competenza professionale, dell'illegittimità delle delibere di incarico con le quali gli era stato garantito un compenso fisso.
7. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente al reato di cui al capo B1) perché estinto per prescrizione. Per l'effetto ed in ragione del rigetto dei ricorsi del La OR, del Di RO, del ET e del LI relativamente al capo A2), per detti ricorrenti va rideterminata la pena relativa a detto capo di imputazione in mesi 6 di reclusione ciascuno. ея ch 15
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AM Di SE e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Annulla la medesima sentenza nei confronti di NI Di RO e IG ET quanto al reato di cui al capo B1), relativamente alla delibera del 19 giugno 2008, per non aver commesso il fatto e a quella del 16 dicembre 2008 per intervenuta prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA La OR, NI LI e MO CI limitatamente al reato di cui al capo B1) perché estino per prescrizione. Rigetta i ricorsi di La OR, Di RO, ET e LI con riferimento al reato di cui al capo A2) e ridetermina la relativa pena in mesi sei di reclusione ciascuno. Così deciso, il 31/01/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Criscuolo• Criscuolo Giovanni Conti Ducti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 16