Sentenza 19 ottobre 2004
Massime • 1
Tra le questioni che, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., possono essere rilevate anche d'ufficio nel giudizio di cassazione non può farsi rientrare quella concernente l'errata revoca, da parte del giudice di merito, di una sospensione condizionale della pena relativamente alla quale la parte interessata non abbia formulato doglianze.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2004, n. 47923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47923 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 19/10/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 1351
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 029851/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SS NC, N. IL 11/12/1970;
avverso SENTENZA del 20/11/2001 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. GERACI Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con atto del 17.12.2001 CO EI a mozzo del proprio difensore ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 20.11.2001 della Corte d'appello di Brescia, che ha confermalo la sentenza 10.11.2000 del Tribunale di Bergamo con cui è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione e lire 200.000 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. con le attenuanti generiche equivalenti e la diminuente del rito. Lo stesso, confesso, era stato bloccato, dopo aver superato la cassa di un grande magazzino, mentre aveva indosso un giubbotto asportato ed al quale aveva tolto la placca antitaccheggio.
Lamenta il ricorrente con il primo motivo la violazione e/o erronea applicazione della legge penale, - nonché l'illogicità manifesta della motivazione per quanto concerne la ritenuta sussistenza dell'aggravante del furto prevista dall'art. 625 n. 2 c.p. sotto il duplice aspetto della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento. In ordine al primo aspetto sostiene che la placca è stata "staccata" e non "spaccata", non essendo ciò possibile dato che è formata da materiale durissimo. La doglianza non ha pregio in quanto si contestano circostanze in fatto senza che quanto oggetto di critica risulti in alcun modo, ed in ogni caso è pacifico che sussiste l'aggravante della violenza sulle cose in caso di asportazione, comunque effettuata, della placca magnetica antitaccheggio applicata su merci in esposizione sui banchi di un supermercato (Cass. pen., sez. 4^ 18.1.2004, n. 7235). Quanto al mezzo fraudolento, è indubitabile che integra l'aggravante l'aver indossato il capo d'abbigliamento sottratto, siccome la circostanza costituiva un mezzo per eludere ogni controllo mirando a far ritenere l'oggetto di pertinenza di esso ricorrente. Ed infatti deve intendersi per mezzo fraudolento qualsiasi accorgimento in grado di soverchiare la volontà del detentore della cosa, atteso che l'espressione sta a significare un "modus operandi" insidioso, atto a vanificare gli accorgimenti che altri abbiano posto - a difesa dei loro beni;
ne consegue che in esso rientra ogni operazione improntata ad astuzia o scaltrezza, diretta ad eludere le cautele ed a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo (Cassazione penale, sez. 5^ 23 maggio 2003, n. 25530, Porcello). Con un secondo motivo lamenta l'imputato l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine alla ritenuta consumazione del reato, in quanto si versa ancora nella fattispecie, del tentativo laddove l'avente diritto od un suo incaricato sorveglino le fasi dell'azione furtiva e possano interromperla in ogni momento, ma non risulta dal testo del provvedimento impugnato che tale sorveglianza vi sia stata. Con l'ultimo motivo lamenta il EI la violazione e/o erronea applicazione della legge penale, nonché l'illogicità manifesta della motivazione per quanto concerne la revoca delle sospensioni condizionali relative alle sentenze di condanna del 1991 e del 1998. occorrendo che l'ulteriore reato sia della stessa indole: non sarebbe esatto il rilievo della corte territoriale secondo cui l'identità di indole sarebbe richiesta solo per le contravvenzioni. Osserva questa Corte che anche tale doglianza è infondata, essendo pacifico in giurisprudenza che il requisito è previsto solo per i reati contravvenzionali (Cass. pen., sez. 1^, 15, 2.2000. n. 1058. p.g. in proc. Bellino RV. 215615; Cass. 501/93; Cass. 4585/1999;
Cass. 1407/1985; Cass. 1705/1986), senza che siano attinenti alla fattispecie le sentenze citate dal ricorrente.
Ritiene questa Corte di doversi porre il problema della rilevabilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, co.
2-c.p.p., del vizio della sentenza relativo alla revoca della sospensione condizionale concessa nel 1991 per difetto del requisito temporale, potendo farsi luogo a revoca ai sensi dell'art. 168, c. 1, n. 1, c.p. sola se la commissione di altro delitto abbia luogo nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza di condanna, verificatasi nel caso di specie il 15.10.1991.
Deve però affermarsi che il giudice deve procedere "ex officio" solo a quelle verifiche che la legge impone di operare in ogni stato e grado del processo, quali il rispetto delle norme sulla competenza funzionale per materia, l'immediata applicazione di formule assolutorie ex art. 129 c.p.p., la legalità della pena;
stante l'interesse superiore della collettività all'osservanza delle relative norme, di tal che l'eventuale acquiescenza rinunzia o transazione della parte non può' sortire effetti diversi da quelli voluti dalla legge (Cass. pen;
. sez. 6^, 21.11.1991, n. 480, Santinelli, RV 188950). Tra le questioni rilevabili d'ufficio non sono ricomprese quelle relative alla revoca della sospensione condizionale, che possono esser prese in considerazione solo sulla scorta di motivi di doglianza proposti dalle parti.
Il ricorso va dunque rigettato, ed il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004