Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2014, n. 40340
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Sentenza 27 maggio 2014

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L'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell'atto non integra una nullità ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, con esclusione del giudice dell'esecuzione giacché carente di competenza quanto alla statuizione omessa. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato corretta la sentenza di appello che, pronunciandosi all'esito del giudizio di impugnazione, ha proceduto alla correzione di errore materiale della sentenza di primo grado laddove questa aveva impartito l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo solo nella motivazione e non anche nel dispositivo di condanna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2014, n. 40340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40340
    Data del deposito : 27 maggio 2014

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