Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
L'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell'atto non integra una nullità ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, con esclusione del giudice dell'esecuzione giacché carente di competenza quanto alla statuizione omessa. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato corretta la sentenza di appello che, pronunciandosi all'esito del giudizio di impugnazione, ha proceduto alla correzione di errore materiale della sentenza di primo grado laddove questa aveva impartito l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo solo nella motivazione e non anche nel dispositivo di condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2014, n. 40340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40340 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 27/05/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI LU - Consigliere - N. 1514
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 51930/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LU, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 27 dicembre 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Russo Giampero.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 27 dicembre 2012, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato, quanto alla ritenuta responsabilità penale, con concessione delle circostanze attenuanti generiche e conseguente diminuzione di pena, la sentenza del Tribunale di Gela del 25 ottobre 2011, con la quale l'imputato era stato condannato per contravvenzioni in materia edilizia. La stessa Corte d'appello ha altresì corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado e consistente nell'omissione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato, sul rilievo che tale ordine non era presente nel dispositivo di detta sentenza, ma solo nella motivazione.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando, con unico motivo di doglianza, l'inosservanza e l'erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 nonché dell'art. 130 c.p.p.. Secondo il ricorrente, per la prevalenza del dispositivo letto in pubblica in udienza rispetto alla motivazione della sentenza, l'attività recuperatoria della statuizione omessa va considerata illegittima. Nè la corte d'appello avrebbe potuto comunque provvedere in tal senso, in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero, trattandosi di una statuizione evidentemente sfavorevole all'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata.
La Corte d'appello ha preso atto del dato - non contestato neanche dalla difesa del ricorrente - che la motivazione della sentenza di primo grado conteneva il riferimento all'ordine di demolizione dell'immobile abusivo omesso nel dispositivo letto in udienza, ed ha conseguentemente operato la correzione di tale omissione. Così facendo, ha correttamente applicato il noto principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'omissione di statuizioni obbligatorie di natura accessoria e a contenuto predeterminato - quali sono la demolizione dell'immobile abusivo o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per violazione paesaggistica - non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.. Si è altresì precisato che competente al riguardo è il giudice ha pronunciato la sentenza di condanna, nonché il giudice dell'impugnazione, ove questa non sia inammissibile, con esclusione, invece, del giudice dell'esecuzione, al quale l'ordinamento non attribuisce una competenza specifica in materia (ex multis, sez. 3, 28 aprile 2010, n. 32953, rv. 248217; sez. 3, 23 settembre 2010, n. 40861, rv. 248696; sez. 3, 9 novembre 2011, n. 46656, rv. 251962). 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2014