Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
In tema di sentenza di patteggiamento, il pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati è stabilito direttamente dalla legge, con la conseguenza che l'omessa statuizione su tali spese può essere emendata con la procedura di correzione degli errori materiali, in quanto la relativa liquidazione avviene sulla base di apposite tabelle approvate dal Ministero della giustizia e, in via residuale, secondo gli usi locali. (Fattispecie nella quale con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. il giudice di merito ha ovviato all'omessa indicazione nel dispositivo della condanna dell'imputato al pagamento delle spese di custodia di cani in sequestro, liquidandole secondo gli usi locali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2016, n. 28239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28239 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
28 2 39/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.785 Elisabetta Rosi cc 31 marzo 2016 Enrico Manzon Angelo Matteo Socci R.G. n. 51839/2015 Gastone Andreazza Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RE AR, nato il [...] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Grosseto del 20 luglio 2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 20 luglio 2015, il Gip del Tribunale di Grosseto ha 1. - disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di applicazione di pena su richiesta della parte, emessa dallo stesso Gip il 13 marzo 2014, consistente nell'omessa indicazione nel dispositivo della condanna dell'imputato al pagamento delle spese di conservazione e custodia delle cose sequestrate, liquidate con separato provvedimento dell'11 luglio 2014. 2. - Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, sostenendo che l'art. 130 cod. proc. pen. non consentirebbe, nel caso di sentenza di patteggiamento, la correzione dell'errore materiale consistente nella mancata statuizione sulle spese di custodia. Evidenzia, inoltre, che la determinazione dell'indennità di custodia non è stata effettuata sulla base delle tabelle approvate dal Ministero della giustizia, trattandosi di cani sequestrati ed essendovi stata un'attività complessiva di mantenimento e cura;
cosicché il Gip aveva fatto riferimento, per la liquidazione delle spese di custodia, a un proprio precedente specifico e alle convenzioni sottoscritte fra il titolare del canile e alcuni amministrazioni locali. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.- L'articolo 58 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che spetti al custode un'indennità per la custodia e la conservazione dei beni a lui affidati e che tale indennità sia determinata sulla base delle tariffe contenute nelle tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del successivo art. 59 e, in via residuale, secondo gli usi locali. Nel caso di specie, il giudice ha preso atto della peculiarità dell'attività di custodia, che è consistita nel mantenimento e nella cura complessiva di alcuni cani sottoposti a sequestro, ed ha sostanzialmente richiamato gli usi locali rappresentati dalle convenzioni sottoscritte fra il titolare del canile e le amministrazioni, ritenuta la congruità degli importi in relazione ai precedenti dello stesso Tribunale. Ha poi proceduto, mediante correzione di errore materiale, ad aggiungere nel dispositivo della sentenza di patteggiamento già pronunciata carico dell'imputato la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro. - Il ricorrente richiama l'orientamento di legittimità rappresentato, in 3.1. particolare, dalle sentenze sez. 3, 3 dicembre 2012, n. 46740, rv. 253852, e sez. 5, 29 aprile 2011, n. 24948, rv. 250919, secondo cui l'omessa statuizione sulle spese di 2hú custodia e conservazione non può essere emendata attraverso il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130 codice procedura penale, sia perché le spese in questione non rientrerebbero nel genio delle spese processuali in senso stretto, ex artt. 535, comma 4, e 445, comma 1, cod. proc. pen., sia perché la relativa liquidazione può ben richiedere una valutazione discrezionale. Secondo l'orientamento 3.2. A tale orientamento se ne contrappone uno più recente (sez. 1, 17 dicembre 2014, n. 3347/2015), secondo cui, poiché l'obbligo di pagamento delle spese di custodia, posto a carico del soggetto condannato a pena patteggiata, è stabilito direttamente dalla legge (combinato disposto del d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 204 e 150), sull'unico presupposto dell'intervenuta sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., costituente il titolo che legittima l'ente pubblico impositore al recupero delle spese di custodia, ne deriva che l'eventuale mancanza nella sentenza della statuizione sulle spese di custodia non costituisce causa di esonero dall'obbligo di pagamento avente la propria fonte direttamente nella legge;
né deve ritenersi precluso, occorrendo, il ricorso al procedimento di correzione di errori materiali, atteso che: a) si tratta di omissione la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto a norma dell'art. 130 cod. proc. pen.; b) l'art. 535, comma 4, cod. proc. pen. prevede espressamente il ricorso alla procedura della correzione di errore materiale in caso di omessa condanna al pagamento delle spese», dizione comprensiva delle spese processuali in senso stretto di cui dell'art. 535, comma 1, cod. proc. pen. e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare di cui all'art. 535, comma 3, cod. proc. pen.; spese, queste ultime, parificate dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 204, comma 3, a quelle di custodia, ai fini dell'esercizio del diritto al recupero da parte dell'Erario; c) le modalità di determinazione dell'indennità di custodia non sono discrezionali ma sono fissate direttamente del d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 58 e 59, i quali stabiliscono che le indennità di custodia sono liquidate sulla base delle apposite tabelle approvate dal decreto del Ministro della giustizia (in senso conforme, sez. 1, 27 gennaio 2005, n. 5101, rv. 231495). Nella stessa sentenza n. 3347 del 2015 si precisa inoltre che, nel caso all'esame della Corte, il giudice dell'esecuzione «correttamente non ha adottato alcun provvedimento sulla determinazione delle spese di custodia del veicolo confiscato, atteso che esse erano già state liquidate con decreto di pagamento emesso dal Tribunale di Trieste in data 13.1.2012, avverso il quale il ricorrente, pur avendone the facoltà quale "parte processuale", non aveva proposto alcuna opposizione a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170>>. -3.3. Tale indirizzo giurisprudenziale, pur richiamando con stretto riferimento al caso all'esame della Corte il carattere non discrezionale della liquidazione delle spese di custodia, evidenzia che la procedura di correzione di errore materiale può essere in ogni caso utilizzata per sanare l'omessa condanna al pagamento di tali spese. Ed esso risulta preferibile rispetto al primo e più risalente orientamento proprio perché evidenzia, seppure implicitamente, come l'argomento della determinazione discrezionale dell'ammontare delle spese non abbia natura determinante. La liquidazione delle spese di custodia avviene, infatti, mediante decreto di pagamento, ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002; con la conseguenza che il giudice non adotta con la sentenza alcun provvedimento di liquidazione, limitandosi ad operare un implicito richiamo al decreto di pagamento. E ciò è vero sia con riferimento alle spese di custodia liquidate ai sensi delle tabelle ministeriali sia con riferimento a quelle eventualmente liquidate in via discrezionale, in mancanza di apposita previsione tabellare, sulla base di altri parametri. L'esito interpretativo qui condiviso trova inoltre conferma nel principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, si possano liquidare, con correzione di errore materiale, le spese sostenute dalla parte civile, che sono pur sempre determinate dal giudice, attraverso il discrezionale apprezzamento dell'entità delle attività difensive effettivamente svolte e non necessariamente in conformità alla notula presentata, seppure con riferimento ai parametri vigenti (argomento ex sez. un., 31 gennaio 2008, n. 7945, rv. 238426). Ne deriva che la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. deve essere ritenuta ammissibile con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte, per sanare l'omessa statuizione sulla condanna dell'imputato al pagamento delle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro, anche qualora tali spese siano discrezionalmente determinate dal giudice con separato decreto. 4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente 4 Proj Alessandro M. Andronio Elisabetta RosinElstetteRos :A DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 LUG 2016 IL NC UA : 5