Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 2
Nel procedimento, di natura contenziosa e con rito camerale, per la dichiarazione della paternità o maternità naturale, la "vocatio in ius" del convenuto - con cui si realizza il principio del contraddittorio - non è compito attribuito esclusivamente all'attore, ma è effetto anche del decreto del giudice di fissazione dell'udienza di discussione, alla quale le parti devono comparire; ne consegue che, in tale udienza, il primo potere - dovere di detto giudice, preliminare ad ogni altra attività, è quello di controllare, anche d'ufficio, la regolarità del contraddittorio con riferimento, anzitutto, alla validità del decreto da lui stesso emesso; sicché ove detto decreto sia affetto da nullità, per contenere l'ordine di comparizione di un soggetto del tutto estraneo al processo, ritualmente il giudice, nel dichiarare il vizio, ordina la rinnovazione dell'atto, applicandosi l'art. 162 cod. proc. civ. (Nel pronunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha anche escluso che tale attività possa risultare inficiata dal successivo compimento, dal cancelliere anziché dalla parte privata, della richiesta di notificazione del nuovo provvedimento di comparizione, trattandosi di irregolarità comunque sanata con la costituzione del convenuto).
Nel giudizio relativo all'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale, promosso dalla madre nell'interesse del figlio minore, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello (confermativo, in sede di reclamo, del decreto del tribunale), ancorché proposto nei confronti di quest'ultima, ed a lei notificato, senza precisare la qualità di madre del minore, è pienamente ammissibile, trattandosi di atto che comunque raggiunge il soggetto cui è attribuita, ai sensi dell'art. 273 cod. civ., detta azione, sia pure nell'interesse del minore.
Commentario • 1
- 1. Minore deve essere ascoltato dal giudice? (Cass. 32309/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 dicembre 2018
Con il compimento del dodicesimo anno d'età sorge l'obbligo del giudice di ascoltare il minore nei procedimenti che lo riguardano, con sanzione di nullità a meno che non vengano espressamente menzionate la ragioni per le quali il suo ascolto sia superfluo o contrario all'interesse del minore. In caso di procedimenti che riguardano minori ultradodicenni, il giudice è tenuto a procedere alla sua audizione, essendo il minore portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, non vincolano il giudice ma non possono essere ignorati. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 ottobre – 13 dicembre 2018, n. 32309 Presidente Giancola – Relatore Caiazzo Rilevato che: C.M. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5526 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI EL IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO MILLELIRE 7, presso l'avvocato RODOLFO GIOMMINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ST MA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2, presso l'avvocato SERAPIO DEROMA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 330/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Minori, depositata il 31/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giommini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Deroma, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Nel corso del giudizio promosso ex art. 269 cod. civ. da RI NT SE, n.q. di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore LA SE per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità di SS SE nei confronti della mincre, il Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza avente natura di sentenza non definitiva del 27 febbraio 1999, rigettò per quel che interessa, le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso formulate da quest'ultimo sul presupposto che la SE aveva agito in proprio e non nella qualità sudetta, e che comunque alla prima udienza non si era presentata alcuna delle parti, per cui non poteva trovare applicazione il combinato disposto degli art. 181 e 309 cod. proc. civ.. L'impugnazione del SE è stata respinta dalla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza del 31 gennaio 2000 ha rilevato: a) che nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con rito camerale devono trovare applicazione non solo le disposizioni degli art. 181 e 309 cod.proc.civ., ma anche quelle degli art. 156 e segg. che prevedono la rilevabilità di ufficio di ogni vizio attinente alla vocatio in ius, con obbligo del giudice di disporre la rinnovazione dell'atto; b) che dal contesto del ricorso era desumibile in modo chiaro ed univoco la volontà della SE di promuovere il giudizio n.q. di legale rappresentante della figlia minore anche per il richiamo contenuto nell'atto al provvedimento di ammissione dell'azione reso ex art. 274 cod.civ. Per la cassazione di questa sentenza, il SE ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste la SE con controricorso. Motivi della decisione
La Corte deve, anzitutto, disattendere l'eccezione formulata da RI NT SE, di inammissibilità del ricorso perché proposto contro di lei personalmente, senza contenere alcun richiamo alla sua qualità di genitore esercente la patria potestà: in quanto questa Corte ha ripetutamente affermato che nel giudizio relativo all'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale, promosso dalla madre nell'interesse del figlio minore, non occorre, per un verso che costei dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o comunque nell'interesse dello stesso, essendo sufficiente al riguardo che, dal contesto complessivo del ricorso, emerga che il ricorrente agisca nell'interesse del minore;
e per la medesima ragione che il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento della Corte d'Appello (confermativo, in sede di reclamo, del decreto del tribunale) ancorché proposto nei confronti di quest'ultima, ed a lei notificato, senza precisare la sua qualità di madre del minore, è pienamente ammissibile, trattandosi di atto che comunque raggiunge il soggetto cui è attribuita, ai sensi dell'art. 273 cod. civ., detta azione, sia pure nell'interesse del minore (Cass. 5259/1999; 4306/1984). Con il primo motivo del ricorso, quindi, il SE, denunciando violazione dell'art. 309 cod. proc. civ. si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto legittimo il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni all'udienza stabilita per la comparizione delle parti, in cui nessuna di queste si era presentata, non avesse provveduto a cancellare la causa dal ruolo;
ed avesse fissato, invece, altra udienza ai sensi degli art. 181 e 309 cod. proc. civ. senza considerare che si trattava di un procedimento introdotto con ricorso e non con citazione, per il quale soltanto è applicabile la sudetta normativa, peraltro allorché almeno una delle parti siasi già costituita.
Con il secondo motivo lamenta, altresì, violazione degli art. 137 e 156 cod. proc. civ. per non aver la Corte di appello considerato che in ogni caso non poteva il giudice di primo grado ordinare nuovamente la comparizione delle parti con notifica a carico della cancelleria e neppure ritenere che le eventuali nullità di detto provvedimento fossero state comunque sanate dallo svolgimento dell'attività difensiva da parte di esso ricorrente.
Entrambi i motivi sono del tutto inconsistenti.
Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo invocato dal ricorrente presuppone che nel procedimento ordinario, dopo l'instaurazione del contraddittorio alla prima udienza nessuna delle parti compaia ovvero compaia il solo convenuto, il quale tuttavia non richieda che si proceda in assenza dell'attore: in entrambe le ipotesi, infatti, il giudice deve fissare una nuova udienza e se, anche in questa non compare nessuna delle parti dispone la cancellazione sudetta (art. 181 cod.proc.civ.). Così come identico provvedimento deve essere emesso ai sensi dell'art. 291, 3^ comma se il convenuto non si costituisce ed il giudice istruttore, rilevato un vizio che importi nullità della citazione fissi un termine perentorio per rinnovarla all'attore; che tuttavia non esegua l'ordine di rinnovazione.
Ma nel caso è stata esperita un'azione di dichiarazione della paternità naturale di minore che, rientrando ex art. 38 disp. att. cod. civ. nella competenza del Tribunale per i minorenni, si è
svolta con il rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme ed introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente;
per cui trattandosi di procedimento bilaterale (o plurilaterale) di natura contenziosa (come nella specie), in cui, come riconosce lo stesso ricorrente, deve essere assicurato il diritto di difesa (art. 24 cost.) e deve quindi essere realizzato il principio del contraddittorio, di cui all'art. 101 c.p.c., il procedimento prosegue con l'emissione del decreto del giudice che fissa l'udienza di discussione alla quale le parti devono comparire, e con la notificazione del ricorso e del decreto al convenuto. Pertanto, siccome in questo rito la vocatio in ius del convenuto non è più compito attribuito esclusivamente all'attore, ma è effetto anche di un provvedimento del giudice che fissa con decreto l'udienza camerale di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire, in tale udienza il primo potere-dovere di detto giudice, perciò preliminare ad ogni altra attività, è quello di controllare anche di ufficio la regolarità del contraddittorio con riferimento, anzitutto, alla validità del decreto da lui stesso emesso, pregiudiziale perfino alla notifica del provvedimento alla controparte.
E proprio tale compito è stato assolto con precedenza logica assoluta dal Tribunale per i minorenni, il quale, come risulta dal verbale di udienza camerale del 13 ottobre 1998 - che la Corte può esaminare essendo stato denunciato un error in procedendo ha constatato che non si era instaurato il contraddittorio per un errore del decreto sudetto non contenente l'ordine di comparizione del convenuto SE, bensì di un soggetto del tutto estraneo al processo. E, quindi, siccome il vizio riguardava esclusivamente il proprio provvedimento senza interferire in alcun modo sulla precedente attività del ricorrente validamente espletata e conclusa con il deposito del ricorso, ha dichiarato la nullità del decreto e successivamente applicato la disposizione dell'art. 162 cod. proc.civ, la quale impone al giudice che pronuncia la nullità di disporre, ove possibile, la rinnovazione dell'atto nullo;
e che nel caso trovava adeguato rimedio nella rinnovazione del decreto di comparizione con l'esatta indicazione del convenuto e con la comunicazione del provvedimento a quest'ultimo per altra udienza all'uopo fissata.
Per cui, tale rinnovazione è stata per un verso compiuta non già in applicazione analogica di quanto previsto dagli art. 181 e 309 cod. proc. civ., come erroneamente ritenuto dal SE senza considerare che il Tribunale ha immediatamente corretto nel verbale l'inappropriato provvedimento adottato ai sensi di tale normativa, ma per diretta applicazione del principio generale sancito dal 1^ comma del menzionato art. 162 ("... anzi, dichiara la nullità del decreto ...") ; e d'altra parte la stessa essendo diretta a garantire il diritto di difesa del convenuto ed il regolare contraddittorio, risultava necessariamente pregiudiziale ad ogni altra attività processuale, ivi compresa quella di accertare se nell'invalida udienza camerale del 13 ottobre 1998 la ricorrente SE fosse presente, come indicava la prima parte del verbale, ovvero si fosse successivamente allontanata allorché il Tribunale ha adottato il provvedimento contestato.
Il fatto, poi che la richiesta di notificazione del nuovo provvedimento di comparizione sia stata compiuta dal cancelliere piuttosto che dalla parte privata non costituisce motivo di nullità, - ipotizzabile soltanto nell'ipotesi - di mancata indicazione del soggetto a richiesta del quale viene eseguita la notifica - ma soltanto di irregolarità comunque sanata con la costituzione del SE;
il quale avendo tempestivamente ricevuto l'atto, difetta perfino di interesse a farla valere, avendo la stessa comportato soltanto un maggior esborso a carico dell'erario che è dunque il solo soggetto legittimato a dolersene ed a recuperarne il costo, ove non giustificato.
Corretta in tal modo ex art. 384 cod. proc. civ. la motivazione del provvedimento impugnato, il cui dispositivo è comunque conforme a diritto, lo stesso va confermato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente RI NT SE in complessive L.
2.120.000 di cui L.
2.000.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001