Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5526
CASS
Sentenza 13 aprile 2001

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Massime2

Nel procedimento, di natura contenziosa e con rito camerale, per la dichiarazione della paternità o maternità naturale, la "vocatio in ius" del convenuto - con cui si realizza il principio del contraddittorio - non è compito attribuito esclusivamente all'attore, ma è effetto anche del decreto del giudice di fissazione dell'udienza di discussione, alla quale le parti devono comparire; ne consegue che, in tale udienza, il primo potere - dovere di detto giudice, preliminare ad ogni altra attività, è quello di controllare, anche d'ufficio, la regolarità del contraddittorio con riferimento, anzitutto, alla validità del decreto da lui stesso emesso; sicché ove detto decreto sia affetto da nullità, per contenere l'ordine di comparizione di un soggetto del tutto estraneo al processo, ritualmente il giudice, nel dichiarare il vizio, ordina la rinnovazione dell'atto, applicandosi l'art. 162 cod. proc. civ. (Nel pronunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha anche escluso che tale attività possa risultare inficiata dal successivo compimento, dal cancelliere anziché dalla parte privata, della richiesta di notificazione del nuovo provvedimento di comparizione, trattandosi di irregolarità comunque sanata con la costituzione del convenuto).

Nel giudizio relativo all'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale, promosso dalla madre nell'interesse del figlio minore, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello (confermativo, in sede di reclamo, del decreto del tribunale), ancorché proposto nei confronti di quest'ultima, ed a lei notificato, senza precisare la qualità di madre del minore, è pienamente ammissibile, trattandosi di atto che comunque raggiunge il soggetto cui è attribuita, ai sensi dell'art. 273 cod. civ., detta azione, sia pure nell'interesse del minore.

Commentario1

  • 1Minore deve essere ascoltato dal giudice? (Cass. 32309/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 dicembre 2018

    Con il compimento del dodicesimo anno d'età sorge l'obbligo del giudice di ascoltare il minore nei procedimenti che lo riguardano, con sanzione di nullità a meno che non vengano espressamente menzionate la ragioni per le quali il suo ascolto sia superfluo o contrario all'interesse del minore. In caso di procedimenti che riguardano minori ultradodicenni, il giudice è tenuto a procedere alla sua audizione, essendo il minore portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, non vincolano il giudice ma non possono essere ignorati. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 ottobre – 13 dicembre 2018, n. 32309 Presidente Giancola – Relatore Caiazzo Rilevato che: C.M. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5526
Data del deposito : 13 aprile 2001

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