Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2014, n. 6419
CASS
Sentenza 19 novembre 2014

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Massime1

La violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è' legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili.

Commentario1

  • 1L’omessa statuizione della condanna alle spese processuali può essere emendata con la procedura di correzione di errore materiale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2021

    (Istanza rigettata) Il fatto La Prima Sezione penale della Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso avanzato dall'imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Brescia con cui veniva condannato costui al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili. L'istanza proposta dalle parti civili Con apposita istanza le parti civili, rappresentate da loro rispettivi difensori, invocavano la correzione dell'errore materiale in cui la Cassazione sarebbe incorsa nella citata pronuncia, per avere omesso di estendere, in via solidale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2014, n. 6419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6419
Data del deposito : 19 novembre 2014

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