Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
La violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è' legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili.
Commentario • 1
- 1. L’omessa statuizione della condanna alle spese processuali può essere emendata con la procedura di correzione di errore materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2021
(Istanza rigettata) Il fatto La Prima Sezione penale della Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso avanzato dall'imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Brescia con cui veniva condannato costui al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili. L'istanza proposta dalle parti civili Con apposita istanza le parti civili, rappresentate da loro rispettivi difensori, invocavano la correzione dell'errore materiale in cui la Cassazione sarebbe incorsa nella citata pronuncia, per avere omesso di estendere, in via solidale, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2014, n. 6419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6419 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
64 1 9 /15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA GENNARO MARASCA - Presidente - N. Dott. 3480 Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 7891/2014 Dott. GRAZIA LAPALORCIA Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE RO N. IL 17/01/1941 avverso la sentenza n. 5290/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 25/01/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C. IZZO che ha concluso per l' Trav el жого Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. R. CAMPERI;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza 25-1-2013, ha confermato la condanna di PI NE per il reato di lesioni personali aggravate e di minaccia grave (puntando un badile) in danno di NT NI, riducendo la provvisionale assegnata a quest'ultimo, costituito parte civile.
2. L'affermazione di responsabilità era basata sulle dichiarazioni della p.o., sottoposte a positivo vaglio di attendibilità e ritenute riscontrate dal referto medico relativo a lesione compatibile con un colpo di badile e dalla testimonianza di OR CC, nipote della p.o., che, dopo aver assistito all'inizio della discussione tra lo zio e l'imputato il quale ultimo intendeva utilizzare un corso d'acqua per irrigare le sue proprietà mentre il NI si opponeva- aveva poi rivisto lo zio che, 'con una badilata sul braccio', veniva accompagnato al Pronto Soccorso avendo 'un bell'ematoma'.
3. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 574, 598, 541 cod. proc. pen. in quanto l'accoglimento del motivo di appello inerente alle statuizioni civili non consentiva la condanna dello stesso alle spese di parte civile sostenute nel grado di appello.
4. Con il secondo violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante della minaccia dell'uso di arma impropria in quanto il porto del badile era giustificato da esigenze di lavoro.
5. Il terzo motivo addebita vizio di motivazione al giudizio di attendibilità della p.o. e della teste CC non essendo state considerate le doglianze prospettate al riguardo con l'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Seguendo l'ordine dei motivi, per quanto inverso a quello conforme a logica, si osserva che è manifestamente infondata la censura di violazione di legge in relazione agli artt. 574, 598 e 541 codice di rito che regolano il diverso caso del rigetto della domanda civile e dell'assoluzione dell'imputato, con conseguente erroneità della deduzione che l'accoglimento del motivo di appello inerente alle statuizioni civili (che aveva solo determinato la riduzione dell'ammontare della provvisionale) non avrebbe consentito la condanna dell'ON alle spese di parte civile sostenute nel grado di appello.
3. Infatti la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che lo stesso sia stato assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese verso la parte civile quando la responsabilità sia stata 2 confermata, pur in presenza di accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili (Sez. 4, n. 44777 del 02/10/2007 - dep. 30/11/2007, Sasso e altro, Rv. 238660).
4. Il secondo motivo reitera superfluamente, senza l'aggiunta di elementi di novità, la censura di violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'uso di arma impropria quanto alla minaccia, avendo la corte territoriale già osservato che, per quanto la disponibilità del badile fosse dovuta ad esigenze lavorative, ciò non ne giustificava l'illecito utilizzo a scopo intimidatorio, con conseguente integrazione della minaccia grave.
5. Il terzo motivo si caratterizza per assoluta genericità addebitando vizio di motivazione al giudizio di attendibilità della p.o. e della teste CC per mancata considerazione delle doglianze prospettate sul punto con l'atto di appello, senza specificare l'oggetto di quelle censure, omettendo in tal modo di precisare le questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità.
6. L'inammissibilità originaria del ricorso determina l'inapplicabilità della prescrizione, maturata in epoca successiva alla pronuncia di secondo grado (e più precisamente il 17- 11-2013), per la mancata regolare instaurazione del rapporto processuale di impugnazione.
7. Seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen. determinandosi in € 1000, in ragione della natura delle doglianze, la somma di spettanza della cassa ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2014 Il Presidente Il consigliere estensore lofelozer DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 13 FEB 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise их 3