Sentenza 2 ottobre 2007
Massime • 1
La violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nella ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che lo stesso sia stato assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese verso la parte civile quando la responsabilità sia confermata in appello ma la pena sia ridotta.
Commentari • 3
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Rassegna giurisprudenziale Condanna alle spese relative all'azione civile (art. 541) È emendabile, ai sensi dell'art. 130, la sentenza di conferma resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile (Sez. 4, 5805/2021). La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541, trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una …
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Con questa sentenza la Cassazione chiarisce che nel giudizio d'impugnazione penale, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (quando accompagnata dalla conferma della responsabilità civile dell'imputato) non giustifica la compensazione delle spese processuali in favore della parte civile. Si tratta di una conferma autorevole dei consolidati orientamenti che limitano la discrezionalità del giudice nella compensazione, imponendo una motivazione adeguata e coerente con il principio di soccombenza. I fatti Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice d'appello, aveva riformato parzialmente la sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato l'imputato per pascolo abusivo …
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(Istanza rigettata) Il fatto La Prima Sezione penale della Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso avanzato dall'imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Brescia con cui veniva condannato costui al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili. L'istanza proposta dalle parti civili Con apposita istanza le parti civili, rappresentate da loro rispettivi difensori, invocavano la correzione dell'errore materiale in cui la Cassazione sarebbe incorsa nella citata pronuncia, per avere omesso di estendere, in via solidale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2007, n. 44777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44777 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 02/10/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1415
Dott. NOVARESE SC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 21951/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH SC n. il 28.1.1979 a Porto Torres;
SO SC, n. il 19.8.1966;
avverso la sentenza in data 21 novembre 2005 della Corte di Appello di Torino;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per SO ed il rigetto del ricorso per HI.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con cui HI SC e SO SC erano stati riconosciuti colpevoli del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, rideterminava il concorso di colpa a carico della parte offesa nella misura del 50%, riducendo l'importo della provvisionale e condannando gli imputati in solido alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile anche nel giudizio di appello.
Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 17.2.2001 a RA Bledar, dipendente della "Alzano Montaggi industriali s.r.l contestato al SO, nella qualità di amministratore unico della società sopra indicata ed al HI, quale lavoratore subordinato della stessa ditta, conducente il muletto, il quale azionò il comando di sollevamento delle forche, sulle qual si trovava il RA, con i piedi appoggiati, così determinando lo schiacciamento delle dita della mano destra dell'operaio tra la barra orizzontale di sostegno delle forche e la struttura portante fissa del carrello. Non sono in contestazione le modalità dell'infortunio, come ricostruite dai giudici di merito, verificatosi di sabato, giorno dedicato, come di consueto, all'operazione di raccolta dei bulloni nel cantiere, eseguita per comodità con il muletto, che consentiva al lavoratore spostamenti meno faticosi e l'utilizzo del bidone. Dal capo di imputazione e dalla sentenza impugnata emerge che a carico del SO e del HI venivano individuati distinti profili di colpa, sia generica che specifica, cui causalmente andavano ricondotte le lesioni del RA.
In particolare, si addebitava al AC, nella qualità di amministratore unico, di avere omesso di fornire ai lavoratori una valida formazione sulla sicurezza e di vigilare affinché la mansioni lavorative venissero eseguite secondo i dettami della normativa antinfortunistica;
al HI, lavoratore subordinato, di aver posto in essere la condotta materiale dell'illecito e di aver consentito che l'operazione di manutenzione del cantiere avvenisse con le note modalità caratterizzate da imprudenza.
Propongono distinti ricorsi per Cassazione, tramite difensori, entrambi i prevenuti.
CH SC deduce con il primo motivo l'inosservanza delle norme processuali, con particolare riferimento all'art. 514 c.p.p., laddove i giudici del merito avevano ritenuto ammissibile la produzione della nota asseritamene contenenti le dichiarazioni dell'imputato HI consegnata dal fratello della parte lesa ad un ufficiale di P.G., acquisita dal Tribunale, pur in presenza della opposizione della difesa, utilizzandola ai fini del convincimento. Con il secondo motivo e terzo motivo, strettamente connessi, si duole del giudizio di responsabilità, innanzitutto rilevando che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che anche il HI non aveva ricevuto alcuna istruzione sulle modalità di utilizzo del carrello, nè informazioni specifiche sui rischi della mansione lavorativa e che, in ogni caso, il comportamento assolutamente imprevedibile del RA aveva interrotto il nesso causale con la condotta imputata al HI (secondo motivo). Alla luce di tali considerazioni si duole della contraddittorietà della sentenza, osservando, altresì, che il HI, in qualità di operaio generico, non aveva alcun potere di impedire al RA che l'operazione di raccolta dei bulloni avvenisse con l'utilizzazione del muletto (terzo motivo).
Con il quarto motivo si duole dell'entità della pena e della carenza di motivazione in merito alla omessa concessione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Con il quinto motivo lamenta che la pronuncia di condanna al pagamento integrale delle spese legali in favore della parte civile non aveva tenuto conto che a quest'ultima era stato addebitato un concorso di colpa nella misura del 20% (rectius 50%). SO SC, tramite difensore, censura la sentenza articolando tre motivi.
Con i primi due motivi si lamenta del giudizio di responsabilità fondato dai giudici di merito sulle omesse istruzioni sull'utilizzo del carrello elevatore, senza tener conto che lo stesso non doveva essere utilizzato. Rileva inoltre la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il concorso di colpa del lavoratore e la responsabilità del HI e, ciò nonostante, aveva ritenuto la responsabilità anche del SO per omessa informazione dei lavoratori.
Con il terzo motivo lamenta che la pronuncia di condanna al pagamento integrale delle spese legali in favore della parte civile non aveva tenuto conto che a quest'ultima era stato addebitato un concorso di colpa nella misura del 50%.
Entrambi i ricorsi sono infondati.
Con riferimento al HI si osserva quanto segue.
Infondato è il primo motivo di carattere procedurale, dovendosi rilevare assorbentemente la legittimità dell'acquisizione della nota contenente le dichiarazioni dell'imputato ai sensi dell'art. 237 c.p.p., che consente espressamente l'acquisizione, anche di ufficio,
di qualsiasi documento proveniente dall'imputato. Erroneo è, invece, il riferimento all'art. 514 c.p.p, contenuto nel motivo di ricorso, giacché la norma citata ha riguardo al divieto di lettura degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, in applicazione del principio di formazione della prova al dibattimento.
Va, inoltre, aggiunto che la sentenza gravata, in forza del principio di resistenza (cfr., su tale principio, Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2003, Masi ed altri), regge pur sempre al vaglio di legittimità, anche laddove fosse da ritenere inutilizzabile il suddetto documento (in applicazione del disposto normativo richiamato dal ricorrente), ove si consideri che la responsabilità dell'imputato è stata fondata anche sulle dichiarazioni rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso l'ASL territorialmente competente, che svolse gli accertamenti relativi all'infortunio in esame. Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo strettamente connessi.
Si contesta, in particolare, la posizione di garanzia dell'imputato, assumendo che anche il HI, anch'egli operaio dipendente, non aveva ricevuto alcuna istruzione sulle modalità di utilizzo del carrello ne' sui rischi della mansione lavorativa e che non aveva alcun potere di impedire all'infortunato che l'operazione di raccolta dei bulloni avvenisse con l'utilizzazione del muletto. Sotto tale profilo, i giudici di merito, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza, hanno posto la condotta gravemente imprudente del HI, il quale non solo consentì a trasportare il collega di lavoro sulle forche del carrello non deputato al trasporto di persone (scelta, come rilevato dal giudice di primo grado già di per sè incongrua e scorretta e pericolosa) ma, nel manovrare l'innalzamento delle forche, non si accorse del fatto che in quel momento il RA si stava sorreggendo alla barra orizzontale appoggiando ad essa la propria mano. La Corte di merito ha ritenuto, pertanto, con argomentazione condivisibile, che il HI, assunse la posizione di garanzia nei confronti del lavoratore infortunato per non avere utilizzato in maniera corretta il carrello elevatore, così ponendo in pericolo la sicurezza del collega e per avere, con disattenzione e imperizia, comandato l'innalzamento delle forche proprio mentre il RA si reggeva con la mano alla sbarra orizzontale. La decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (v. tra le altre, di recente, Sez. 4^, 6 luglio 2007, Rizzello ed i riferimenti ivi contenuti) secondo la quale deve ritenersi che tra le fonti dell'obbligo di garanzia, tali da potere fondare la responsabilità omissiva ex art. 40 c.p., comma 2, rientrano - oltre che le norme di legge - anche le fonti convenzionali, tra le quali sono da ricomprendere non solo i contratti tipici, ma anche gli atti negoziali atipici e le iniziative volontarie unilaterali assunte di fatto pur in assenza di uno specifico obbligo giuridico. Ciò che rileva ovviamente per l'operatività dell'obbligo di garanzia, quale che sia la fonte convenzionale o cui il medesimo si riconduce, è che, in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale, vi sia stata la concreta assunzione da parte del garante dei poteri-doveri impeditivi non solo giuridici, ma anche fattuali dell'evento dannoso o pericoloso (cfr. la citata sentenza). Alla luce di tali premesse, non è pertanto dubitabile la posizione di garanzia in cui si trovava il HI, nella qualità di operaio addetto al funzionamento del carrello elevatore, in tale veste, tenuto a rispettare la normativa che gli impediva di trasportare le persone in piedi sulle forche e, in ogni caso, tenuto ad osservare, alla guida del mezzo, le regole di prudenza e di perizia poste a presidio della sicurezza delle persone.
Il complessivo quadro argomentativo posto a fondamento della responsabilità esclude la rilevanza, ai fini della esclusione della responsabilità del HI, della omessa formazione ed istruzione del medesimo da parte del datore di lavoro, essendo venuto meno l'imputato all'obbligo sullo stesso gravante, al di là delle istruzioni ricevute, di utilizzare in maniera corretta il carrello elevatore e soprattutto a quello di prestare attenzione nella manovra delle forche. Trattasi, del resto, di regole prudenziali proprie dell'attività svolta, che prescindono per la loro immediata e diretta applicabilità, da specifiche istruzioni da parte - qui - del datore di lavoro.
Nè può assumere rilievo, nello stesso senso, la prospettata carenza di potere al fine di impedire al RA l'utilizzazione del muletto, essendo rimasto del tutto indimostrato l'assunto difensivo che fu l'operaio infortunato ad imporre la propria presenza sul muletto. Ciò che rileva, in proposito, è che lo stesso imputato, come sottolineato dal giudice di primo grado, non ha mai dichiarato, ne' ha fornito la prova, di aver invitato il compagno di lavoro a scendere dalle forche del carrello, tanto da far ritenere (v. sul punto la sentenza di primo grado) l'esistenza nel cantiere di una prassi operativa in quel senso, al fine di assicurare la stabilità del carico soltanto appoggiato sulle forche. A ciò dovendosi aggiungere che, anche laddove vi fosse stato un invito in tal senso da parte dell'imputato, resta ineludibilmente dimostrativa della condotta colposa l'avere l'imputato medesimo eseguito l'operazione incriminata con il compagno di lavoro - inosservante all'asserito, ma indimostrato, invito a scendere- irregolarmente presente sul mezzo. In questa prospettiva, correttamente è stata esclusa dai giudici di merito l'abnormità della condotta del lavoratore infortunato, invocata dalla difesa.
È noto, in proposito, che poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (cfr., di recente, ex pluribus, Sez. 4^, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri). Tale principio è stato correttamente applicato dal giudice di primo grado che, con motivazione da ritenersi integrativa rispetto alla sentenza di secondo grado, ha escluso che la condotta dello operaio avesse integrato alcunché di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, evidenziando che si trattava comunque, pur svolgendosi di sabato, di un'attività non eccentrica rispetto alla routine del lavoro ordinario e che l'evento era stato determinato dalle inosservanze colpose ascritte all'imputato, sopra descritte. Con la conseguenza che non può qui sostenersi trattarsi di attività abnorme, eccezionale ed imprevedibile ai fini della pretesa interruzione del nesso causale.
Anche il quarto motivo, afferente l'entità della pena e l'omessa concessione del giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, è infondato, essendo insussistenti le denunciate violazioni di norme di legge e, nel contempo, inammissibile, giacché vorrebbe, ancora una volta, che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito hanno esercitato del potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena e del riconoscimento/diniego delle circostanze di reato (nella specie, entità della pena, peraltro, limitata a mesi due;
giudizio di soia equivalenza delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. con le aggravanti e la contestata recidiva).
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art.133 c.p., con conseguente incensurabilità in sede di legittimità a fronte di una motivazione adeguata, logica e convincente. Situazione che ricorre nel caso di specie, avendo il giudicante dato ragione del proprio convincimento con ampio riferimento alle circostanze oggettive e soggettive di rilievo, senza trascurare, a tal fine, il rilievo dei precedenti penali del prevenuto. Il ricorrente dimentica di considerare, inoltre, che, per assunto pacifico, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, del giudizio di comparazione tra le circostanza, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio ovvero a guidarlo nel giudizio ex art.69 c.p.. Il relativo apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (v. Sez. 4^, 6 dicembre 2003, Milesi).
Tale potere di censura non è qui esercitabile ove si consideri che la decisione di escludere la prevalenza delle attenuanti generiche è stata fondata sui precedenti penali dell'imputato e sulla gravità delle lesioni riportate dall'infortunato (tra cui l'amputazione di un dito) ed è stata, pertanto, dal giudicante correttamente basata proprio su taluno dei parametri indicati nell'art. 133 c.p.. Anche l'ultimo motivo è infondato.
Il Collegio condivide l'orientamento espresso in misura prevalente in sede di legittimità, secondo il quale la violazione del principio di soccombenza in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nella ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che lo stesso sia stato assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese verso la parte civile anche quando, confermata in appello la pronuncia di responsabilità dell'imputato, gli sia riconosciuto un minor grado di colpa concorrente (v. Sez. 4^, 14 novembre 1980, Maggini;
4 febbraio 1983, Bonanni;
2 ottobre 1987, Gismondi).
Parimenti infondato è il ricorso proposto da AC SC. Prima di passare alla trattazione dei motivi, è opportuno richiamare i seguenti principi, utili per affrontare le questioni proposte. Per escludere la responsabilità del titolare di una posizione di garanzia a fronte di un evento ritenuto prevedibile ed evitabile, come l'utilizzo improprio da parte del lavoratore della macchina sfornita delle porte di protezione, potrebbe valere il principio dell'affidamento, alla cui base, come si sa, vi è la considerazione che ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che, di volta in volta, viene in questione. Cosicché, proprio invocando il principio dell'affidamento, il soggetto titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuridicamente ad impedire la verificazione di un evento dannoso, può andare esente da responsabilità quando questo possa ricondursi alla condotta esclusiva di altri, (con)titolare di una posizione di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento.
Il principio di affidamento non è certamente invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia (qui, per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica).
Tale principio, infatti, per assunto pacifico, non è invocabile allorché l'altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sull'inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio: ossia allorché l'altrui condotta imprudente abbia la sua causa proprio nel non rispetto delle norme di prudenza, o specifiche o comuni, da parte di chi vorrebbe che quel principio operasse. In altri termini, non può invocarsi legittimamente l'affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia (già) in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 6 novembre 2003, Guida;
Sez. 4^, 29 ottobre 2004, Rizzini ed altri;
Sez. 4^, 25 gennaio 2005, Barletta ed altri). In questo caso, infatti, laddove, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (ai fini e per gli effetti di quanto disposto, in tema di "interruzione del nesso causale", dall'art. 41 c.p., comma 2) (in termini, di recente, Cassazione, Sezione 4^, 26 gennaio 2005, Cloro ed altri). È in questa prospettiva ermeneutica che vanno apprezzate la correttezza e la logicità della decisione impugnata. L' accertato inadempimento da parte del datore di lavoro all'obbligo di informazione sui rischi professionali ed all'obbligo formativo, previsti rispettivamente come misura generale dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, lett. s), e regolati rispettivamente dagli artt. 21 e
22, stesso decreto, consente di ritenere legittimo il giudizio di sussistenza dell'addebito, argomentato dai giudici di merito proprio su di una superficialità comportamentale del SO, che era venuto meno all'obbligo di offrire una adeguata preparazione al lavoratore sui rischi professionali ed una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
In questa prospettiva l'utilizzo abnorme del carrello, ben lungi dal costituire una condotta abnorme idonea ad interrompere il nesso causale tra gli addebiti e l'evento, è idoneo a dimostrare, in assenza di prova contraria, la carenza di informazione e di formazione prevenzionale in materia di sicurezza del lavoro e rappresenta la prova dell'inadempimento del SO agli obblighi gravanti sul medesimo nella qualità di datore di lavoro. Nello stesso senso, nessuna efficacia causale, ai fini della esclusione della responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento dei due dipendenti, ivi compreso quello dell'infortunato, che pure avevano dato occasione all'evento, dovendo lo stesso essere ricondotto, comunque, alla mancanza o insufficienza di quella informazione e formazione che, se realizzata, sarebbe valsa a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. Da questa premessa, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza della colpa e del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile. Trattasi di un giudizio positivo sulla sussistenza della condotta colposa del prevenuto che non si appalesa affatto illogico. In senso contrario sarebbe piuttosto valso l'eventuale rilievo riconosciuto ad una causa eccezionale, sopravvenuta, tale da interrompere i nesso tra la rilevata condotta colposa e l'evento dannoso, nella fattispecie rimasta indimostrata.
In conclusione, ciò che era legittimo pretendersi dal AC era l'informazione e la formazione fornita al proprio lavoratore, ed il mancato assolvimento di tali obblighi è stato correttamente e logicamente posto dai giudici di merito a fondamento della pronuncia di condanna.
Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, che ripropone la questione della soccombenza dell'imputato per le spese, nell'ipotesi della modifica apportata dalla sentenza di secondo grado sul concorso di colpa, vale quanto già esposto con riferimento allo stesso motivo proposto dal HI.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2007