Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2007, n. 44777
CASS
Sentenza 2 ottobre 2007

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La violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nella ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che lo stesso sia stato assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese verso la parte civile quando la responsabilità sia confermata in appello ma la pena sia ridotta.

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  • 1Art. 541 - Condanna alle spese relative all’azione civile
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Condanna alle spese relative all'azione civile (art. 541) È emendabile, ai sensi dell'art. 130, la sentenza di conferma resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile (Sez. 4, 5805/2021). La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541, trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una …

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  • 2Prescrizione: se confermata la responsabilità, l’imputato paga le spese della parte civile (Cass. pen. n. 18619/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2025

    Con questa sentenza la Cassazione chiarisce che nel giudizio d'impugnazione penale, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (quando accompagnata dalla conferma della responsabilità civile dell'imputato) non giustifica la compensazione delle spese processuali in favore della parte civile. Si tratta di una conferma autorevole dei consolidati orientamenti che limitano la discrezionalità del giudice nella compensazione, imponendo una motivazione adeguata e coerente con il principio di soccombenza. I fatti Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice d'appello, aveva riformato parzialmente la sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato l'imputato per pascolo abusivo …

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  • 3L’omessa statuizione della condanna alle spese processuali può essere emendata con la procedura di correzione di errore materiale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2021

    (Istanza rigettata) Il fatto La Prima Sezione penale della Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso avanzato dall'imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Brescia con cui veniva condannato costui al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili. L'istanza proposta dalle parti civili Con apposita istanza le parti civili, rappresentate da loro rispettivi difensori, invocavano la correzione dell'errore materiale in cui la Cassazione sarebbe incorsa nella citata pronuncia, per avere omesso di estendere, in via solidale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2007, n. 44777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44777
Data del deposito : 2 ottobre 2007

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