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Sentenza 28 settembre 2023
Sentenza 28 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2023, n. 39472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39472 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR IO GN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' come da requisitoria in atti. udito il difensore L'avvocato Sinatra, anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Marinacci, insiste per l'accoglimento del ricorso depositato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39472 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 19/06/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Marsala, in data 7.5.2019, aveva condannato ER NI IG alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di truffa ex art. 640 bis, c.p., rispettivamente ascrittigli ai capi a) e c) dell'imputazione, in qualità di rappresentante legale della società "Kemical Green s.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Marsala il 20.12.2010, dichiarando non doversi procedere nei confronti del prevenuto in ordine al reato di cui al capo c), perché estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con due autonomi atti di impugnazione, a firma dei suoi difensori di fiducia. 2.1. In particolare, nel ricorso a firma dell'avv. Flavio Sinatra, il prevenuto lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale cd. generica, che è quella ritenuta dai giudici di merito, nonostante l'imputato avesse chiesto che la condotta in contestazione fosse qualificata in termini di bancarotta semplice, ex art. 217, I. fEill., la motivazione della corte di appello appare carente sotto il profilo dell'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, il quale, nel caso in esame, attraverso il suo incaricato, rag. UR, aveva messo a disposizione del curatore fallimentare tutte le scritture contabili, senza nulla occultare, circostanza di per sé tale da escludere che egli abbia agito allo scopo di arrecare un danno ai creditori. La sussistenza del dolo, inoltre, ad avviso del ricorrente è esclusa dalle ulteriori circostanze„ incompatibili con la volontà di arrecare danno ai creditori, posto che, da un lato, nei bilanci della società veniva registrato il versamento in cassa di quasi 50.000,00 euro, appena un anno prima della dichiarazione di fallimento, nonché assegni emessi in favore della società fallita dal conto Tavider dello stesso imputato;
dall'altro, il ER aveva saldato debiti della società con versamenti di denaro proveniente dai suoi conti personali, con fideiussioni personali, a garanzia dei creditori, come riferito dal perito ZZ, senza tacere che risulta del tutto assente, nella motivazione della sentenza impugnata, il riferimento all'accertata presenza di indici di fraudolenza della condotta, indispensabili per la configurazione del dolo, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, espressivi della consapevolezza della concreta pericolosità, rispetto alle ragioni creditorie, del fatto di bancarotta. In relazione al tema dei compensi spettanti al ER in qualità di amministratore della società fallita e di agente di commercio della medesima società, che, nella prospettiva difensiva, giustificherebbero l'apprensione da parte sua delle somme considerate, invece, secondo l'assunto accusatorio, oggetto di una vera e propria attività distri3ttiva, rileva il ricorrente che il suo diritto a ricevere una remunerazione per l'attività professionale prestata è stato riconosciuto dallo stesso perito d'ufficio, ZZ, le cui dichiarazioni sul punto sono state travisate dal giudice di secondo grado, senza tacere che anche in questo caso, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, occorreva pur sempre dimostrare come le condotte poste in essere dal ER fossero accomunate dalla rappresentazione e volizione di un pregiudizio verso i creditori della società Il ricorrente, infine, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, sia in punto di riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, sia in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 9 2.2. Nel ricorso a firma dell'avv. Caterina C. Niarinacci si deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali rappresentate dal contenuto della perizia del ZZ e dalle dichiarazioni deil'UR, che evidenziano la completa insussistenza di indici di fraudolenza, desumibili dal comportamento complessivo dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 1742 e 2478, c.c., posto che, premessa la congruità dei compensi percepiti dal ER per l'attività amministrativo-gestionale, che egli ha svolto nell'interesse della società, e la possibilità per l'amministratore di affidare a sé stesso incarichi diversi, quale, per l'appunto, quello di agente di commercio, osserva il ricorrente che a differenza di quanto sostenuto dalla corte territoriale, per l'attività di agente commerciale in favore della società fallita da lui posta in essere, non vi era bisogno della stipula di un contratto in forma scritta, necessaria solo per l'opponibilità a terzi degli atti di disposizione patrimoniale;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità 3. Con requisitoria scritta del 18.5.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Luigi Cuomo chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria scritta, motivi aggiunti e allegata produzione documentale del 5.6.2023, l'avv. Sinatra, nel replicare alle conclusioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando, per un verso, come sia il perito ZZ che il curatore Pantaleo, le cui dichiarazioni sono state travisate dai giudici di merito, non abbiano riscontrato anomalie nella tenuta delle scritture contabili da parte dell'imputato, per altro verso che lo stesso ZZ ha riconosciuto che nello Statuto societario erano previsti compensi, in relazione ai quali non era necessaria l'adozione di una delibera societaria, trattandosi di società unipersonale. Il ricorrente, infine, reitera le proprie doglianze in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3 Ancora con motivi aggiunti del 22.5.2023 l'avv. Sinatra evidenzia l'assenza del dolo in capo al ER avendo egli il diritto di essere retribuito in qualità di agente di commercio della società fallita, di cui era creditore per l'attività svolta nell'interesse ch quest'ultima, essendo rimasto del tutto inesplorato da parte della corte di appello il profilo della sproporzione dei compensi percepiti dal ER rispetto all'attività svolta, necessaria per qualificare la condotta di quest'ultimo in termini di bancarotta distrattiva, piuttosto che preferenziale. 4. Il ricorso non può essere accolto, essendo fondato su motivi, in parte inammissibili, in parte infondati. 4.1. Sulla qualificazione della condotta del ER, in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione si osserva che, come chiarito da una serie di condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, costituenti ormai "diritto vivente", integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che si appropri di somme della società a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore di quest'ultima, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi (cfr., ex plurimis, Sez. F, n. 27132 del 13/08/2020, Rv. 279633; Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577; Sez. 5, n. 2273 del 06/12/2004, Rv. 231289; Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012, Rv. 253001; Sez. 5, n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602). Del pari costante nella giurisprudenza della Suprema Corte risulta l'affermazione del principio che non è giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi dell'amministratore, dovendo la liquidazione di tali compensi trovare adeguata giustificazione in una delibera assembleare congruamente motivata della compagine sociale nel cui interesse egli ha operato. In questa prospettiva si è evidenziato che commette il reato di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale il 4 socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, ovvero l'amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (cfr. Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464; Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639). Si è, pertanto, più volte ribadito che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 cod. civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, n. 11405 del 12/06/2014, Rv. 263056). Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, in applicazione di tali principi, anche la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, come è stato correttamente sottolineato, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (cfr. Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767) ovvero siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell'assemblea dei soci adottata "pro forma", al solo fine di giustificare l'indebito prelievo (cfr. Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, Rv. 280415). 5 Sotto diverso, ma concorrente profilo, si è, altresì evidenziato come configuri il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltreché di capitali, alla luce di Sez. U. Civ. n. 1545 del 2017, Rv. 642004-03), non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464; Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103; Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, Rv. 280415). Pertanto, ogniqualvolta l'amministratore di una società dichiarata fallita invochi a propria discolpa che l'atto di disposizione patrimoniale di cui si contesta la natura distrattiva sia stato in realtà giustificato dalla necessità di pagare un debito della società, è onerato di fornire la prova dell'effettiva esistenza del debito, in difetto della quale ricorre un'ipotesi di distrazione dei beni (cfr. Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103; Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464). Va, inoltre, ribadito il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori, anche attraverso il distacco di beni da detto patrimonio, senza immettervi alcun corrispettivo, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi 6 fallimentari (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). La sussistenza delle indicate circostanze, vale a dire che gli atti la cui natura distrattiva è stata affermata sul presupposto che essi non trovavano ragion d'essere negli scopi dell'impresa, erano in realtà giustificati nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, non ha formato oggetto di specifica prova da parte dell'imputato, il cui ricorso deve, pertanto, sul punto, ritenersi, aspecifico e manifestamente infondato. Invero, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, con riferimento all'importo di euro 212.749,76, transitato quasi integralmente dal conto "Amministratore c/prelevamenti" al conto "Comp.Amm.Co.Co.Co.", su disposizione dello stesso ER, come dichiarato dal ragioniere UR IG, tenutario della contabilità della società fallita, ne va affermata la natura distrattiva, in quanto, anche a voler seguire l'impostazione difensiva, secondo la quale si trattava di compensi dovuti a titolo di remunerazione per l'attività svolta dal ER in qualità di amministratore della società fallita e di agente di commercio nell'interesse della suddetta società, essi sono stati liquidati in favore del ricorrente esclusivamente sulla base di un'autonoma determinazione di quest'ultimo, non giustificata da alcuna specifica previsione statutaria, né dall'adozione di una delibera assembleare al riguardo, che giustificassero anche il conferimento al prevenuto del richiamato incarico professionale nei termini invocati da quest'ultimo. Ogniqualvolta, invero, l'amministratore di una società dichiarata fallita invochi a propria discolpa che l'atto di disposizione patrimoniale di cui si contesta la natura distrattiva sia stato in realtà posto in essere sia stato giustificato dalla necessità di pagare un debito della società, è onerato di fornire la prova dell'effettiva esistenza del debito, in difetto della quale ricorre un'ipotesi di distrazione dei beni (cfr. Sez. 5, n. 1401.0 del 12/02/2020, Rv. 279103; Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464). 7 Del pari, per le medesime ragioni, in quanto non è dato rinvenirne alcuna ragione giustificativa, in relazione alle esigenze dell'impresa, non può negarsi la natura distrattiva dell'ulteriore operazione, con cui il ER si è appropriato dell'importo di euro 212.371,79, "in quanto derivante dall'incasso di crediti vantati nei riguardi di nove clienti indicati nell'imputazione, senza che fossero state operate le corrispondenti annotazioni nelle scritture contabili della società" fallita (cfr. pp. 10-17 della sentenza oggetto di ricorso). Né va taciuto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Infondato appare il rilievo sulla mancata dimostrazione della sussistenza del dolo, rispetto al quale, va notato, risulta escluso qualsiasi intento specifico di volere arrecare danno ai creditori della società, trattandosi di dolo generico. Come è noto, infatti, l'elemento soggettivo del reato di cui si discute è integrato dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale 8 siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), dolo che, nel caso in esame, correttamente la corte territoriale ha correttamente desunto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa (cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007), in quanto il ER "si è appropriato di somme di denaro, in modo artificioso e fraudolento, senza che tali operazioni fossero, in qualche modo, collegate con l'attività di impresa ed in guisa che le stesse fossero preordinate al volontario depauperamento del patrimonio sociale" ,'cfr. p. 18). Ciò consente di escludere ogni rilevanza al tema degli "indici di fraudolenza". Come è stato, infatti, osservato in un condivisibile arresto di questa Sezione, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai finì della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (cfr. Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284), come, per l'appunto quella posta in essere dal ER. Inammissibile, per manifesta infondatezza, appare anche il rilievo sulla mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al quale appare sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, I.fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'ac:certata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto 9 la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. :33575 del 08/04/2022, Rv. 283659). Tanto premesso va rilevato che, essendo stati dichiarati inammissibili i motivi di ricorso volti a contestare la sussistenza dei fatti distrattivi e dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p., anche i motivi nuovi articolati al riguardo dal ricorrente, mentre, nel resto, essi hanno trovato già risposta nei sensi di cui in motivazione, senza tacere che i motivi nuovi volti a far valere l'assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, al netto della genericità da cui sono contraddistinti, non possono essere valutati, posto che il ricorso originario atteneva esclusivamente al profilo dell'elemento soggettivo del reato. Va, inoltre, rilevata la violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso da parte del difensore, avv. Marinacci, con riferimento al contenuto della deposizione del teste UR e della perizia del dott. Davide ZZ, atti che non risultano allegati al suddetto ricorso, laddove la perizia del dott. ZZ risulta tardivamente allegata solo ai motivi nuovi articolati dall'avv. Sinatra. Inammissibile, infatti, deve ritenersi il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, ovviamente sin dall'origine, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire 10 l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/201.9, Rv. 276432). Inammissibili, infine, appaiono i rilievi sul trattamento sanzionatorio, in quanto manifestamente infondati e volti a sollecitare una non consentita rivalutazione in punto di fatto dell'entità della pena. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella sussistenza di plurimi precedenti penali a carico del prevenuto, anche specifici, e nella gravità del reato, desunta dalla particolare intensità del dolo, unitamente alla mancanza di elementi concreti da valutare a favore dell'imputato, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'ari:. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta o dei precedenti penali dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Allo stesso tempo la corte territoriale ha individuato sempre nella gravità del reato, desunta dalla particolare intensità del dolo, i parametri, cui ancorare, ai sensi dell'art. 133, c.p., la dosimetria della pena. La corte territoriale, infine, ha implicitamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., ritenendo che nel caso in esame ai fatti di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (cfr. Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274; sulla motivazione implicita della sentenza di appello cfr. Sez. II, 12/02/2009, n. 8619). Il 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19.6.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' come da requisitoria in atti. udito il difensore L'avvocato Sinatra, anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Marinacci, insiste per l'accoglimento del ricorso depositato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39472 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 19/06/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Marsala, in data 7.5.2019, aveva condannato ER NI IG alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di truffa ex art. 640 bis, c.p., rispettivamente ascrittigli ai capi a) e c) dell'imputazione, in qualità di rappresentante legale della società "Kemical Green s.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Marsala il 20.12.2010, dichiarando non doversi procedere nei confronti del prevenuto in ordine al reato di cui al capo c), perché estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con due autonomi atti di impugnazione, a firma dei suoi difensori di fiducia. 2.1. In particolare, nel ricorso a firma dell'avv. Flavio Sinatra, il prevenuto lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale cd. generica, che è quella ritenuta dai giudici di merito, nonostante l'imputato avesse chiesto che la condotta in contestazione fosse qualificata in termini di bancarotta semplice, ex art. 217, I. fEill., la motivazione della corte di appello appare carente sotto il profilo dell'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, il quale, nel caso in esame, attraverso il suo incaricato, rag. UR, aveva messo a disposizione del curatore fallimentare tutte le scritture contabili, senza nulla occultare, circostanza di per sé tale da escludere che egli abbia agito allo scopo di arrecare un danno ai creditori. La sussistenza del dolo, inoltre, ad avviso del ricorrente è esclusa dalle ulteriori circostanze„ incompatibili con la volontà di arrecare danno ai creditori, posto che, da un lato, nei bilanci della società veniva registrato il versamento in cassa di quasi 50.000,00 euro, appena un anno prima della dichiarazione di fallimento, nonché assegni emessi in favore della società fallita dal conto Tavider dello stesso imputato;
dall'altro, il ER aveva saldato debiti della società con versamenti di denaro proveniente dai suoi conti personali, con fideiussioni personali, a garanzia dei creditori, come riferito dal perito ZZ, senza tacere che risulta del tutto assente, nella motivazione della sentenza impugnata, il riferimento all'accertata presenza di indici di fraudolenza della condotta, indispensabili per la configurazione del dolo, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, espressivi della consapevolezza della concreta pericolosità, rispetto alle ragioni creditorie, del fatto di bancarotta. In relazione al tema dei compensi spettanti al ER in qualità di amministratore della società fallita e di agente di commercio della medesima società, che, nella prospettiva difensiva, giustificherebbero l'apprensione da parte sua delle somme considerate, invece, secondo l'assunto accusatorio, oggetto di una vera e propria attività distri3ttiva, rileva il ricorrente che il suo diritto a ricevere una remunerazione per l'attività professionale prestata è stato riconosciuto dallo stesso perito d'ufficio, ZZ, le cui dichiarazioni sul punto sono state travisate dal giudice di secondo grado, senza tacere che anche in questo caso, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, occorreva pur sempre dimostrare come le condotte poste in essere dal ER fossero accomunate dalla rappresentazione e volizione di un pregiudizio verso i creditori della società Il ricorrente, infine, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, sia in punto di riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, sia in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 9 2.2. Nel ricorso a firma dell'avv. Caterina C. Niarinacci si deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali rappresentate dal contenuto della perizia del ZZ e dalle dichiarazioni deil'UR, che evidenziano la completa insussistenza di indici di fraudolenza, desumibili dal comportamento complessivo dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 1742 e 2478, c.c., posto che, premessa la congruità dei compensi percepiti dal ER per l'attività amministrativo-gestionale, che egli ha svolto nell'interesse della società, e la possibilità per l'amministratore di affidare a sé stesso incarichi diversi, quale, per l'appunto, quello di agente di commercio, osserva il ricorrente che a differenza di quanto sostenuto dalla corte territoriale, per l'attività di agente commerciale in favore della società fallita da lui posta in essere, non vi era bisogno della stipula di un contratto in forma scritta, necessaria solo per l'opponibilità a terzi degli atti di disposizione patrimoniale;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità 3. Con requisitoria scritta del 18.5.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Luigi Cuomo chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria scritta, motivi aggiunti e allegata produzione documentale del 5.6.2023, l'avv. Sinatra, nel replicare alle conclusioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando, per un verso, come sia il perito ZZ che il curatore Pantaleo, le cui dichiarazioni sono state travisate dai giudici di merito, non abbiano riscontrato anomalie nella tenuta delle scritture contabili da parte dell'imputato, per altro verso che lo stesso ZZ ha riconosciuto che nello Statuto societario erano previsti compensi, in relazione ai quali non era necessaria l'adozione di una delibera societaria, trattandosi di società unipersonale. Il ricorrente, infine, reitera le proprie doglianze in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3 Ancora con motivi aggiunti del 22.5.2023 l'avv. Sinatra evidenzia l'assenza del dolo in capo al ER avendo egli il diritto di essere retribuito in qualità di agente di commercio della società fallita, di cui era creditore per l'attività svolta nell'interesse ch quest'ultima, essendo rimasto del tutto inesplorato da parte della corte di appello il profilo della sproporzione dei compensi percepiti dal ER rispetto all'attività svolta, necessaria per qualificare la condotta di quest'ultimo in termini di bancarotta distrattiva, piuttosto che preferenziale. 4. Il ricorso non può essere accolto, essendo fondato su motivi, in parte inammissibili, in parte infondati. 4.1. Sulla qualificazione della condotta del ER, in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione si osserva che, come chiarito da una serie di condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, costituenti ormai "diritto vivente", integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che si appropri di somme della società a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore di quest'ultima, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi (cfr., ex plurimis, Sez. F, n. 27132 del 13/08/2020, Rv. 279633; Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577; Sez. 5, n. 2273 del 06/12/2004, Rv. 231289; Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012, Rv. 253001; Sez. 5, n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602). Del pari costante nella giurisprudenza della Suprema Corte risulta l'affermazione del principio che non è giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi dell'amministratore, dovendo la liquidazione di tali compensi trovare adeguata giustificazione in una delibera assembleare congruamente motivata della compagine sociale nel cui interesse egli ha operato. In questa prospettiva si è evidenziato che commette il reato di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale il 4 socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, ovvero l'amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (cfr. Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464; Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639). Si è, pertanto, più volte ribadito che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 cod. civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, n. 11405 del 12/06/2014, Rv. 263056). Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, in applicazione di tali principi, anche la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, come è stato correttamente sottolineato, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (cfr. Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767) ovvero siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell'assemblea dei soci adottata "pro forma", al solo fine di giustificare l'indebito prelievo (cfr. Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, Rv. 280415). 5 Sotto diverso, ma concorrente profilo, si è, altresì evidenziato come configuri il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltreché di capitali, alla luce di Sez. U. Civ. n. 1545 del 2017, Rv. 642004-03), non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464; Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103; Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, Rv. 280415). Pertanto, ogniqualvolta l'amministratore di una società dichiarata fallita invochi a propria discolpa che l'atto di disposizione patrimoniale di cui si contesta la natura distrattiva sia stato in realtà giustificato dalla necessità di pagare un debito della società, è onerato di fornire la prova dell'effettiva esistenza del debito, in difetto della quale ricorre un'ipotesi di distrazione dei beni (cfr. Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103; Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464). Va, inoltre, ribadito il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori, anche attraverso il distacco di beni da detto patrimonio, senza immettervi alcun corrispettivo, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi 6 fallimentari (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). La sussistenza delle indicate circostanze, vale a dire che gli atti la cui natura distrattiva è stata affermata sul presupposto che essi non trovavano ragion d'essere negli scopi dell'impresa, erano in realtà giustificati nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, non ha formato oggetto di specifica prova da parte dell'imputato, il cui ricorso deve, pertanto, sul punto, ritenersi, aspecifico e manifestamente infondato. Invero, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, con riferimento all'importo di euro 212.749,76, transitato quasi integralmente dal conto "Amministratore c/prelevamenti" al conto "Comp.Amm.Co.Co.Co.", su disposizione dello stesso ER, come dichiarato dal ragioniere UR IG, tenutario della contabilità della società fallita, ne va affermata la natura distrattiva, in quanto, anche a voler seguire l'impostazione difensiva, secondo la quale si trattava di compensi dovuti a titolo di remunerazione per l'attività svolta dal ER in qualità di amministratore della società fallita e di agente di commercio nell'interesse della suddetta società, essi sono stati liquidati in favore del ricorrente esclusivamente sulla base di un'autonoma determinazione di quest'ultimo, non giustificata da alcuna specifica previsione statutaria, né dall'adozione di una delibera assembleare al riguardo, che giustificassero anche il conferimento al prevenuto del richiamato incarico professionale nei termini invocati da quest'ultimo. Ogniqualvolta, invero, l'amministratore di una società dichiarata fallita invochi a propria discolpa che l'atto di disposizione patrimoniale di cui si contesta la natura distrattiva sia stato in realtà posto in essere sia stato giustificato dalla necessità di pagare un debito della società, è onerato di fornire la prova dell'effettiva esistenza del debito, in difetto della quale ricorre un'ipotesi di distrazione dei beni (cfr. Sez. 5, n. 1401.0 del 12/02/2020, Rv. 279103; Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464). 7 Del pari, per le medesime ragioni, in quanto non è dato rinvenirne alcuna ragione giustificativa, in relazione alle esigenze dell'impresa, non può negarsi la natura distrattiva dell'ulteriore operazione, con cui il ER si è appropriato dell'importo di euro 212.371,79, "in quanto derivante dall'incasso di crediti vantati nei riguardi di nove clienti indicati nell'imputazione, senza che fossero state operate le corrispondenti annotazioni nelle scritture contabili della società" fallita (cfr. pp. 10-17 della sentenza oggetto di ricorso). Né va taciuto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Infondato appare il rilievo sulla mancata dimostrazione della sussistenza del dolo, rispetto al quale, va notato, risulta escluso qualsiasi intento specifico di volere arrecare danno ai creditori della società, trattandosi di dolo generico. Come è noto, infatti, l'elemento soggettivo del reato di cui si discute è integrato dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale 8 siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), dolo che, nel caso in esame, correttamente la corte territoriale ha correttamente desunto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa (cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007), in quanto il ER "si è appropriato di somme di denaro, in modo artificioso e fraudolento, senza che tali operazioni fossero, in qualche modo, collegate con l'attività di impresa ed in guisa che le stesse fossero preordinate al volontario depauperamento del patrimonio sociale" ,'cfr. p. 18). Ciò consente di escludere ogni rilevanza al tema degli "indici di fraudolenza". Come è stato, infatti, osservato in un condivisibile arresto di questa Sezione, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai finì della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (cfr. Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284), come, per l'appunto quella posta in essere dal ER. Inammissibile, per manifesta infondatezza, appare anche il rilievo sulla mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al quale appare sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, I.fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'ac:certata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto 9 la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. :33575 del 08/04/2022, Rv. 283659). Tanto premesso va rilevato che, essendo stati dichiarati inammissibili i motivi di ricorso volti a contestare la sussistenza dei fatti distrattivi e dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p., anche i motivi nuovi articolati al riguardo dal ricorrente, mentre, nel resto, essi hanno trovato già risposta nei sensi di cui in motivazione, senza tacere che i motivi nuovi volti a far valere l'assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, al netto della genericità da cui sono contraddistinti, non possono essere valutati, posto che il ricorso originario atteneva esclusivamente al profilo dell'elemento soggettivo del reato. Va, inoltre, rilevata la violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso da parte del difensore, avv. Marinacci, con riferimento al contenuto della deposizione del teste UR e della perizia del dott. Davide ZZ, atti che non risultano allegati al suddetto ricorso, laddove la perizia del dott. ZZ risulta tardivamente allegata solo ai motivi nuovi articolati dall'avv. Sinatra. Inammissibile, infatti, deve ritenersi il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, ovviamente sin dall'origine, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire 10 l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/201.9, Rv. 276432). Inammissibili, infine, appaiono i rilievi sul trattamento sanzionatorio, in quanto manifestamente infondati e volti a sollecitare una non consentita rivalutazione in punto di fatto dell'entità della pena. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella sussistenza di plurimi precedenti penali a carico del prevenuto, anche specifici, e nella gravità del reato, desunta dalla particolare intensità del dolo, unitamente alla mancanza di elementi concreti da valutare a favore dell'imputato, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'ari:. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta o dei precedenti penali dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Allo stesso tempo la corte territoriale ha individuato sempre nella gravità del reato, desunta dalla particolare intensità del dolo, i parametri, cui ancorare, ai sensi dell'art. 133, c.p., la dosimetria della pena. La corte territoriale, infine, ha implicitamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., ritenendo che nel caso in esame ai fatti di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (cfr. Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274; sulla motivazione implicita della sentenza di appello cfr. Sez. II, 12/02/2009, n. 8619). Il 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19.6.2023.