Sentenza 19 luglio 2017
Massime • 1
Commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale il socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2017, n. 49509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49509 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2017 |
Testo completo
49509-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 19/07/2017 Presidente - Sent. n. sez. GRAZIA LAPALORCIA - 1933/2017 CATERINA MAZZITELLI REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.23492/2017 ALFREDO GUARDIANO Rel. Consigliere - PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL BI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 12.2.2013, aveva condannato LL IO, in qualità di amministratore e socio della "IO LL S.r.l.", società avente ad oggetto la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso di tappeti, dichiarata fallita il 9.7.2004, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ascrittigli nei capi n. 1) e n. 2) della rubrica.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge, in quanto la corte di appello ha errato nel qualificare come distrattive le condotte contestate all'LL, non essendo esse finalizzate ad arrecare un pregiudizio ai creditori della società, pregiudizio, che, peraltro, non si è nemmeno verificato in concreto. Con particolare riferimento al contratto di affitto dei due rami di azienda, di cui all'imputazione, il ricorrente rileva la mancanza di un effettivo pregiudizio per il ceto creditorio, essendosi ridotta l'esposizione debitoria della società alla data di dichiarazione del fallimento. Tale risultato positivo, ad avviso del ricorrente, è stato erroneamente attribuito dalla corte di appello al mero risparmio dei costi, ma, in realtà, esso è il risultato di un'operazione commerciale, che ha consentito alla compagine sociale di ottenere liquidità, vendendo merce con una "movimentazione per cassa e per contanti", poiché la società non poteva utilizzare l'ordinario canale bancario, in quanto protestata, operazione definita dal giudice di appello come anomalia contabile tale da non render possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con valutazione in malam partem di scelte lecite dal punto di vista dell'opportunità gestionale, non avendo la corte territoriale considerato il risultato finale, ossia il notevole ridimensionamento dell'esposizione debitoria. Con riguardo, poi, al prelievo, a titolo di restituzione finanziamento soci, effettuato in prossimità della dichiarazione di fallimento, per un importo complessivo di oltre 70.000,00 euro, che il giudice di appello ha definito come "non legittimo", il ricorrente, premesso che si tratta di un mero atto di disposizione patrimoniale intervenuto in un momento in cui lo stato di insolvenza della società si era quasi totalmente ripianificato, evidenzia come sia stato motivato dalla mera volontà di privilegiare un creditore rispetto agli altri, per l'attività prestata come amministratore, con la conseguenza che la relativa condotta integra gli estremi della bancarotta preferenziale;
2) vizio di motivazione in quanto il giudice di appello ha fondato il proprio convincimento su prove inesistenti o irrilevanti ovvero su risultanze processuali incontestabilmente diverse da quelle reali, da un lato, omettendo di esaminare il narrato dei testimoni escussi in primo grado, con particolare riferimento a quanto affermato dal curatore fallimentare, avv. Palazzo, e dalla consulente contabile del fallimento, dott.ssa Gullo, dalle cui dichiarazioni non si ricava nessun elemento in grado di supportare l'impianto accusatorio;
dall'altro fornendo, a fronte delle specifiche e puntuali censure avanzate con i motivi di appello, un'interpretazione unilaterale del materiale probatorio acquisito, che non ha tenuto conto delle argomentazioni a discolpa e delle censure difensive, con cui si sottolineavano le lacune probatorie ed argomentative inficianti la sentenza di primo grado.
3. Il ricorso non può essere accolto, ponendosi l'impugnazione ai confini dell'inammissibilità. Ed invero dalla lettura di entrambi i motivi di ricorso appare evidente che con essi il ricorrente propone, con generico argomentare, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione 2 estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Il ricorso, peraltro, deve ritenersi meramente reiterativo delle doglianze già disattese dal giudice di merito (cfr. p. 3), con la cui motivazione, nella quale vengono specificamente indicate le ragioni che consentono di qualificare la condotta dell'imputato in termini di "distrazione", non essendo stata fornita alcuna giustificazione, in assenza di ogni tracciabilità delle operazioni commerciali intercorse tra la società fallita e la "LL S.r.l.", amministrata dalla madre del reo, affittuaria dei due rami di azienda, della notevole riduzione del valore delle rimanenze finali, passato, nel giro di un anno, da quasi 800.000,00 euro ad appena 73.000,00, l'imputato non si confronta realmente. modo Allo stesso non può non apprezzarsi anche la genericità del secondo motivo di ricorso, sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879); dall'altro va evidenziato che, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, le dichiarazioni, di cui il ricorrente lamenta la mancanza di un'adeguata valutazione da parte del giudice di secondo grado, non risultano né trascritte, né allegate integralmente al ricorso, da ritenere, pertanto, sotto tale profilo, del pari fondato su motivi generici (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2011, n. 5833). Né va taciuta, infine, la manifesta infondatezza dell'assunto, su cui è imperniata la tesi difensiva, sulla mancanza di un pregiudizio per i 3 creditori della società, posto che, come è noto, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo e non è dunque necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 14.12.2012, n. 3229, rv. 253933).
4. Ciò posto, va affrontata l'unica censura in punto di diritto, che non può considerarsi inammissibile, ma che, tuttavia, non può trovare accoglimento, perché infondata: quella relativa alla qualificazione giuridica della condotta, di cui al capo n. 1), consistente nel prelievo, a titolo di restituzione finanziamento soci, effettuato dall'LL, insieme con la moglie, in prossimità della dichiarazione di fallimento, per un importo complessivo di oltre 70.000,00 euro. Al riguardo appare sufficiente ribadire il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, riaffermato in alcuni recenti arresti, secondo cui in tema di bancarotta, qualora il socio creditore si identifichi con lo stesso amministratore della società, la condotta di quest'ultimo, volta alla restituzione, in periodo di dissesto, di finanziamenti in precedenza concessi, integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale. Le restituzioni ai soci dei conferimenti o delle anticipazioni effettuate poco prima del fallimento della società, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, infatti, integrano una condotta in contrasto con gli interessi della società fallita e della intera massa dei creditori, consistendo nella appropriazione di parte delle risorse sociali, distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 6.6.2014, n. 34505, rv. 264277; Cass., sez. V, 20.5.2014, n. 41143, rv. 261250; Cass., sez. V, 15.4.2004, n. 23672, rv. 229032). E' pur vero che in altre recenti decisioni tale condotta è stata ritenuta integrante il reato di bancarotta preferenziale, ma solo quando le somme prelevate dal socio-amministratore siano congrue rispetto al lavoro da quest'ultimo prestato nell'interesse della società (cfr. Cass., sez. V, 10.7.2015, n. 48017, rv. 266311; Cass., sez. V, 23.2.2017, n. 17792, rv. 269639), circostanza la cui sussistenza nel caso in esame risulta solo 4 affermata, ma non dimostrata, dall'imputato, mancando da parte del ricorrente l'indicazione, come sarebbe stato necessario, di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione, quali, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, gli impegni orari osservati, risultati garantiti et similia (cfr. Cass., sez. V, 23.2.2017, n. 17792, rv. 269639).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19.7.2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente له Lefolowere DEP addi 27 DIT 2017 IL FUNZIONATIO CUDIZIARIO мнvuju 5