Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
Risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e non di quello di bancarotta preferenziale, l'amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, la cui congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione (ad esempio, gli emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti).
Commentari • 2
- 1. Elementi essenziali del reato di bancarotta preferenziale: dalla violazione della par condicio creditorum al dolo specifico. (Tribunale Potenza n. 1398/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024
1. La massima Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. 2. La sentenza integrale Tribunale Potenza, 04/12/2023, (ud. 13/10/2023, dep. 04/12/2023), n.1398 Svolgimento del processo …
Leggi di più… - 2. Bancarotta distrattiva o preferenziale: le precisazioni della CassazioneDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 7 dicembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2017, n. 17792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17792 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
1 779 2-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 532/2017 STEFANO PALLA Presidente REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.25234/2016 FRANCESCA MORELLI EDUARDO DE GREGORIO ENRICO VITTORIO STANISLAO Rel. Consigliere - SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS IO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso perI'mamiabilità odzioro Colito l'Aur. F. Dadtioner in wat di L. Vitale per il baha n l'ac te lineЛия هه RITENUTO IN FATTO 1 Con sentenza del 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, assolveva ER SS dal delitto ascrittogli al capo A1, in relazione ai soli prelievi ingiustificati di ammontanti ad euro 11.960, lo proscioglieva dali addebiti contestati ai capi A3 e A4 per prescrizione, e confermava l'impugnata sentenza nel resto e, quindi, in relazione ai residui addebiti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commessi in danno della s.r.l. Edp Maint and Market, dichiarata fallita il 17 gennaio 2007, di cui era stato amministratore. La Corte, nel confermare le statuizioni di condanna, formulava le seguenti considerazioni: - quanto alla distrazione della cassa per euro 119.917,97, la documentazione offerta dalla difesa e prodotta all'ultima udienza del dibattimento di prime cure era talmente disordinata da non consentire alcuna seria verifica dell'utilizzo della stessa per estinguere i debiti della fallita;
quanto alla distrazione degli arredi, non si era compresa la ragione dell'assunto difensivo secondo il quale il teste ed il coimputato, che avrebbero riferito della loro esistenza, avrebbero dovuto mentire, e comunque parte degli stessi risultava dal "bilancino" della fallita, redatto a fine 2006; -- quanto ai prelievi ingiustificati, l'imputato non aveva fornito adeguata giustificazione degli stessi (la parziale assoluzione derivava dalla discrasia fra la somma indicata in imputazione e quanto ritenuto distratto dal primo giudice) e non lo era la pretesa necessità di remunerare l'imputato e la moglie posto che non si era reperita alcuna delibera societaria che lo prevedesse e consentisse;
- quanto, infine, alla dissipazione conseguente al pagamento della somma di euro 150.000 ad altra società, l'accusa era confermata dalla constatazione che la fallita aveva continuato a corrispondere canoni di locazione per un immobile utilizzato da altra società. -2 Propone ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori, articolando le proprie censure in quattro motivi. - 1 Con il primo deducono il difetto di motivazione in ordine alla 2 distrazione della somma di euro 119.917,97 posto che la documentazione prodotta provava che quelle somme erano state spese nell'interesse della società. -2 2 Con il secondo motivo lamentano il difetto di motivazione in ordine alla distrazione della somma di euro 55.760 perché, almeno nella parte che costituiva emolumento del SS e della OT, poteva al più considerarsi una bancarotta preferenziale, ora prescritta. те -2 3 Con il terzo motivo deducono il difetto di motivazione in ordine alla mancata considerazione della documentazione prodotta, visto che tutti i creditori erano stati avvisati del piano di rientro e che il fallimento era stato causato dal mancato versamento da parte di altra società dei canoni di locazione del ramo d'azienda. 2 4 Con il quarto motivo lamentano la violazione di legge in riferimento alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, in quanto SS risultava incensurato essendo stato condannato per un reato depenalizzato (un'emissione di assegno) ed avendo patteggiato una condanna a pena sostituita che, con il pagamento, doveva considerarsi estinta. Il ruolo apicale nella società era irrilevante visto che la società era fallita solo per l'inadempimento ricordato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va rigettato. 1 Il primo motivo è inammissibile perché si chiede a questa Corte di operare una ricostruzione del fatto alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata con motivazione esente da vizi logici visto che la Corte milanese aveva preso atto della genericità della censura mossa con l'atto di appello in ordine al fatto che la documentazione prodotta all'ultima udienza dibattimentale di primo grado era talmente disordinata da non consentire alcuna concreta verifica dell'assunto difensivo, e cioè che la stessa proverebbe l'utilizzo delle somme, indicate come distratte, a vantaggio della fallita. Peraltro, neppure a fronte di tale inequivoca motivazione, la difesa ha speso, nel ricorso, alcuna osservazione di maggior dettaglio da cui possa ricavarsi che l'assunto sostenuto costituisca qualcosa di diverso da una mera congettura.
2 - Il secondo motivo è infondato alla luce dei principi di diritto più volte formulati da questa Corte, anche nel loro spettro più ampio. Facendo stretta applicazione delle norme del codice civile che disciplinano i compensi degli amministratori si è, di recente, affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 cod. civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare (da ultimo: Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Barbato, Rv. 268433). Si è così affermato che, a legittimare il prelievo dalla casse sociali degli amministratori a titolo di compenso, non sarebbe (necessaria e) sufficiente una 2 qualunque delibera societaria ma solo quella dell'assemblea che è deputata, secondo le norme del codice civile, a stabilirne l'emolumento. Si è, però, anche ritenuto, privilegiando l'aspetto sostanziale, che risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato (da ultimo: Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv. 266311). La maggiore latitudine del secondo orientamento però, per non costituire un mero arbitrio dell'amministratore che assuma essere congruo un qualunque compenso da lui stesso asserito, deve fondarsi su dati che ne consentano un'adeguata ed oggettiva valutazione. Dovranno così riportarsi, da parte dell'amministratore che intende sostenere la legittimità del credito, una serie di elementi di confronto, quali, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti dall'assemblea ai precedenti amministratori, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti, gli eventuali compensi corrisposti ai dirigenti di vertice della società, i compensi riconosciuti agli amministratori delle società del medesimo settore e di analoga grandezza, ed altri elementi di raffronto ritenuti utili. Nel caso di specie nulla di tutto ciò è avvenuto. Si è solo affermato, da parte del ricorrente, che quelle somme costituivano dei congrui compensi. Il motivo difetta, pertanto, anche tenendo conto dell'orientamento più sostanzialista, di specificità. 3 Il terzo motivo è inammissibile posto che non è dato comprendere su quale delle condotte contestate all'imputato sia speso. Pare peraltro appuntarsi sulla vicenda dell'affitto dell'azienda, che già i giudici del merito avevano ritenuto irrilevante, avendo la stessa, in ipotesi ed al più, determinato quel fallimento la cui causazione, però, non è stata ascritta al SS a titolo, ad esempio, di bancarotta impropria. Qualora il medesimo attenga, invece, al capo A3, la bancarotta preferenziale dichiarata estinta per prescrizione della Corte di appello, non si comprende, come non avevano compreso i giudici del merito, come la comunicazione a tutti i creditori della preferenza accordata all'istituto di credito a loro danno possa scriminare la condotta di bancarotta preferenziale a vantaggio del Banco di Roma, non risultando che gli altri creditori abbiano approvato il piano né che il riparto, in esso ipotizzato, sia realmente avvenuto. 4 Il quarto motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, coma 2, cod. proc. pen., in quanto nessun motivo di appello era stato formulato sul trattamento sanzionatorio. 3 де Va comunque aggiunto che la precedente condanna a delitto estinto ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. può essere valutata ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015, Di Pietro, Rv. 263850) e quindi anche della commisurazione della pena, costituendo, comunque, un dato da cui dedurre la capacità a delinquere del colpevole trattandosi di elemento rilevante per vagliare la sua precedente condotta di vita. -5 Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente При зака Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefano Palla act APR 2 IL FUNZIONARIO GI Conn 4