Sentenza 6 dicembre 2004
Massime • 1
Integra l'ipotesi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 legge fall.), l'amministratore che disponga a suo favore il rimborso dei finanziamenti effettuati nei confronti della società, considerato che la qualità di creditore non si può scindere da quella di amministratore, in quanto tale, vincolato alla società dall'obbligo della fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali anche nei confronti dei terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2004, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/12/2004
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1881
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 43575/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT TE, n. a Roma il 23 maggio 1952;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 6 marzo 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. TE AR impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestatole quale amministratrice unica della società Lady fallita il 19 dicembre 1996. Propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla contestata distrazione della somma di ventidue milioni di lire, che si assume prelevata senza giustificazioni a mezzo assegni bancari. Lamenta che i giudici del merito si siano fondati su dichiarazioni in realtà mai rese ne' dal curatore ne' dal consulente contabile del Pubblico Ministero, come può desumersi dai verbali del dibattimento di primo grado, dai quali risulta che la somma controversa fu in realtà trasferita su un conto corrente bancario intestato anch'esso alla società poi fallita. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla contestata distrazione della somma di trenta milioni di lire che si assume prelevata a titolo di indebito rimborso ai soci. Lamenta che i giudici d'appello abbiano esibito al riguardo un'oscura motivazione per relationem, senza tener conto della deposizione del curatore dalla quale risultava che il prelievo controverso era imputabile al parziale rimborso di un suo credito effettivo nei confronti della società; mentre i giudici del merito hanno erroneamente asserito che la mancanza di utili non legittimasse il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci. Sicché nel caso in esame sarebbe configurabile tutt'al più una bancarotta preferenziale, già estinta per prescrizione.
2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento al plausibile significato di prove legittimamente acquisite.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
Non c'è nessuna prova, infatti, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
3. Il secondo motivo del ricorso è infondato. I finanziamenti dei soci in favore della società, infatti, hanno di regola una destinazione "in conto capitale", che si traduce oggi in una particolare disciplina, perché l'art. 2467 c.c. prevede che il loro rimborso sia comunque postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Sicché, pur non essendo applicabile al caso in esame la sopravvenuta norma dell'art. 2467 c.c., non è implausibile l'affermazione dei giudici del merito circa la non rimborsabilità dei finanziamenti dei soci in mancanza di utili sociali, perché è una prassi risalente delle società di capitali quella di vincolare a specifiche destinazioni i finanziamenti dei soci, condizionandone il rimborso al raggiungimento di risultati di risanamento finanziario della società. Mentre la ricorrente non ha dedotto alcunché circa la natura del finanziamento cui si riferiva il rimborso che, come amministratrice, effettuò in favore di se stessa.
D'altro canto, secondo una risalente giurisprudenza di questa Corte, "l'amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società è ugualmente responsabile di bancarotta, non potendo scindersi la qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo della fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali anche nei confronti di terzi" (Cass., sez. 5^, 5 maggio 1983, Bonacci, m. 160372). Si giustifica perciò anche in questa prospettiva il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2005