Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2016, n. 50836
CASS
Sentenza 3 novembre 2016

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Massime1

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 cod. civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che ha ravvisato la sussistenza del reato nella percezione, da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una società dichiarata fallita, di somme liquidate sotto forma di corrispettivi "per attività professionali" - in realtà in larga parte coincidenti con le incombenze ed i compiti propri dell'amministratore - non autorizzate dall'assemblea né dal consiglio di amministrazione, che in un verbale si era limitato a prendere atto della situazione esistente).

Commentari2

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    Massima Integra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la condotta dell'amministratore che si autoliquida somme dalle casse sociali qualificandole come corrispettivo per “attività professionali” in realtà coincidenti, in larga parte, con i compiti gestori tipici dell'amministratore, quando manca una valida delibera assembleare di determinazione del compenso ex art. 2389 c.c. e l'operazione risulta strumentale e incongrua rispetto alle dimensioni dell'impresa e allo stato di dissesto. Parimenti integra distrazione l'estromissione di un marchio aziendale (e dei relativi costi di creazione, promozione e registrazione sostenuti dalla società) mediante registrazione a favore di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2016, n. 50836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50836
Data del deposito : 3 novembre 2016

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