CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/03/2023, n. 6429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6429 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 37451/2019 R.G. proposto da: UI IA DE, 'Rei CQ PA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UGO BALZANI, 6, presso lo studio dell'avvocato SS AL che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO MORINI — ricorrenti — contro CITTÀ METROPOLITANA DI OV, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dag;
; avvocati VALENTINA NZ e AR CA 2L1 I 1,4, Civile Sent. Sez. 2 Num. 6429 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Data pubblicazione: 03/03/2023 - controricorrente — avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO OV n. 703/2019 depositata il 17/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2022 dal Consigliere Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. UI IA DE e IT LL AC PA (in seguito divenuta IR CQ PA) proposero, innanzi il Tribunale di Genova, opposizione all'ordinanza-ingiunzione 8/A Prot. Gen. 27825/2010, con la quale la IA DI OV (poi divenuta CITTA' METROPOLITANA DI OV) aveva loro ingiunto il pagamento dell'importo di C 5.174,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 28, comma 1, D. Lgs 152/99, in quanto i rilievi effettuati in ingresso ed in uscita dal depuratore di Pra-Voltri avevano evidenziato il mancato rispetto dei limiti fissati dal provvedimento di autorizzazione. Costituitasi la IA DI OV, il Tribunale respinse l'opposizione. 2. Proposto appello dagli originari opponenti e costituitasi la CITTA' METROPOLITANA DI OV, la Corte d'appello di Genova respinse il gravame, rilevando, in relazione ai singoli motivi di appello, che: le doglianze con le quali veniva dedotta l'insussistenza del potere sanzionatorio della CITTA' METROPOLITANA DI OV risultavano sia tardive, in quanto sollevate unicamente con l'atto di appello, sia infondate, in quanto il potere sanzionatorio dell'opposta derivava dal disposto di R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 2 di 21 cui agli artt. 8, 9 e 42, comma 2, L. Reg. 43/1995 (da cui si desumeva la correlazione del potere sanzionatorio dell'allora IA DI OV con il potere autorizzativo ad essa attribuito) e dalla successiva previsione di interpretazione autentica di cui all'art. 22, L. Reg. 41/2014, non potendosi neppure ravvisare nel disposto di cui all'art. 135, D. Lgs 152/2006 una preclusione alla possibilità per le Regioni di delegare alle Province competenze in materia ambientale;
infondato era il motivo di gravame con il quale veniva dedotta la tardività ex art. 14, L. 689/1981 della notifica del verbale di contestazione della violazione, in quanto - alla luce dei sopralluoghi e delle analisi resesi necessarie- la fase di accertamento dell'illecito si era completata solo in data 16 settembre 2005, con conseguente tempestività della notifica del verbale di contestazione, avvenuta in data 2 dicembre 2005; le deduzioni concernenti la nullità del verbale di contestazione per mancata indicazione nel medesimo del numero esatto di campionamenti effettuati nel 2004 dovevano ritenersi infondate in quanto, pur essendo vero che il suddetto verbale presentava tale carenza, era tuttavia anche vero che 25 prelievi erano stati effettuati dalla stessa IT LL AC PA, mentre altri 3 prelievi erano stati effettuati da ARPAL in diretto contraddittorio con la stessa società appellante, la quale, quindi, era a conoscenza del numero complessivo di referti analitici dei campionamentì eseguiti nel 2004, e R.G. 37451/2019 - Pagina 131", 3 di 21 conseguentemente nelle condizioni di verificare quali campionamenti avessero superato i limiti di tolleranza;
il motivo di appello col quale veniva dedotto che una nota ARPAL aveva riconosciuto che i referti analitici dei campioni da essa prelevati evidenziavano parametri compresi nei limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, D. Lgs. 152/1999 era da ritenersi infondato, in quanto tale nota era riferita ai soli valori di concentrazione e non anche al limite in percentuale di detrazione -rispetto al quale, invece, erano stati rilevati quattro superamenti su 28 campionamenti- mentre era da ritenersi che la misurazione, per essere ritenuta conforme, dovesse rispettare entrambi i limiti di accettabilità degli scarichi come fissati dalla Tabella 1, dell'Allegato 5, D. Lgs. ("limite di concentrazione" e "limite in % di detrazione"); infondato, infine, era il motivo di appello con il quale gli appellanti argomentavano che un campionamento può essere ritenuto non conforme solo in caso di superamento dei limiti per tutti e tre i parametri di cui all'Allegato 5, D. Lgs. 152/1999 (BOD, COD;
SST), dovendosi, per contro, ritenere che la conformità delle acque trattate presupponga il rispetto dei valori per ciascun parametro. 3. UI IA DE e IT LL AC PA hanno presentato ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova. Resiste con controricorso la CITTA' METROPOLITANA DI OV. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla 1. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento (tz R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 4 di 21 del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO Pii DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, hi relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 135, D. Lgs. 152/2006 "così come modificativo della precedente formulazione dell'art. 56 d. Igs. 152/99". I ricorrenti lamentano, in primo luogo, l'erroneità della decisione della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha affermato l'inammissibilità delle deduzioni concernenti la carenza del potere sanzionatorio della controricorrente, ritenendo tali deduzioni tardivamente formulate. Il ricorso sostiene, in contrario, la rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado dell'eccezione, in quanto concernente l'assoluta carenza in astratto del potere sanzionatorio. Tale -prosegue il ricorso- sarebbe la situazione che ricorre nel caso in esame, in quanto la nuova formulazione dell'art. 135, D. Lgs. 152/2006 avrebbe sancito la titolarità esclusiva del predetto potere sanzionatorio in capo alle Regioni e alle Province autonome, escludendo la possibilità di delega del medesimo, con la conseguenza che l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione sarebbe stata adottata dalla IA DI OV in difetto assoluto di potere. La tesi, secondo il ricorso, troverebbe conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in particolare nelle decisioni nn. 133/2012, 234/2010 e 187/2011. R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 5 di 21 Il ricorso argomenta ulteriormente che la L.R. Liguria 43/1995 era stata adottata, prima dell'entrata in vigore del D.LGS. 152/2006, in attuazione della legge delega n. 36/1994, successivamente abrogata proprio dal D.LGS. 152/2006, da ciò dovendosi dedurre che la norma interpretativa di cui alla L.R. 41/2014 non poteva comportare la reviviscenza della disposizione abrogata. Ulteriormente, la potestà sanzionatoria attribuita della Provincia non potrebbe trovare supporto nella tesi della riconducibilità di tale potere con il conferimento, sempre in favore della Provincia, del potere di rilascio delle autorizzazioni allo scarico. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, L. 689/1981. Il ricorso reitera -come già in sede di appello- le deduzioni concernenti la tardività della contestazione, evidenziando che il sopralluogo per il campionamento sarebbe stato effettuato presso l'impianto in data 21-22 dicembre 2004, mentre il verbale di accertamento stato notificato solo il 7 dicembre 2006, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dal richiamato art. 14. Anche, prosegue il ricorso, a voler considerare come dies a quo l'ultimo campionamento effettuato dallo stesso gestore in data 2 agosto 2005 (anno di cui comunque si deduce l'erroneità di indicazione, trattandosi del 2004) oppure -ancora- l'ultima comunicazione relativa ai risultati delle analisi in data 17 maggio 2005, emergerebbe in ogni caso la tardività della contestazione. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, L. 689/81. Il ricorso censura la decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza della contestazione, nonostante nel provvedimento non fossero indicati né il numero di campioni annui R.G. 37451/2019 - Pagina nr, 6 di 21 previsto, né il numero di campioni effettuati dal gestore, ed anzi fossero presenti errori e ripetizioni. Argomenta il ricorso che tali elementi dovevano invece risultare dal verbale indipendentemente dalla conoscenza concreta che di esso avessero i ricorrenti. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, bi relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della Tabella 2, Allegato 5, parte III, D. Lgs. 152/2006. Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte d'appello abbia disatteso l'eccezione di insussistenza dell'illecito contestato ai ricorrenti pur a fronte della dichiarata conformità ai limiti di legge -da parte dell'Arpal- dei campionamenti ritenuti non conformi dalla Provincia di Genova. Deducono, in contrario, i ricorrenti che tale dichiarazione di conformità avrebbe comportato l'onere per la IA DI OV di motivare espressamente le ragioni per cui si era discostata dalla valutazione dell'ARPAL e di indicare le ragioni delle diverse metodologie applicate. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della Tabella 2, Allegato 5, parte III, D. Lgs. 152/2006. Il ricorso deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'illecito contestato si integri per effetto del superamento di anche uno solo dei limiti tabellari. Argomenta, per contro, il ricorso, che la non conformità dei campioni di acqua ai parametri tabellari richiederebbe l'eccedenza rispetto a tutti gli indici (BOD, COD e SST), sia come limiti in concentrazione sia come limiti in percentuale. R.G. 37451/2019 - Pagina nt. 7 di 21 Poiché, nel caso in esame il campionamento non aveva evidenziato tale superamento, la violazione contestata dovrebbe ritenersi insussistente. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Quanto alle argomentazioni spese dai ricorrenti in ordine alla rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento di quello che i ricorrenti medesimi prospettano come difetto assoluto di attribuzioni, si osserva che la Corte territoriale si è pienamente conformata ai precedenti di questa Corte in materia. In tali precedenti è stato reiteratamente chiarito che il vizio di incompetenza assoluta, che è causa di nullità del provvedimento, rilevabile d'ufficio dal giudice, ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 15043 del 15/07/2020 - Rv. 658119 — 01; Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 - Rv. 651188 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12555 del 19/07/2012 - Rv. 623311 - 01), ossia se il provvedimento adottato da un certo organo riguardi una materia del tutto estranea all'ambito degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo stesso appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientri, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4924 del 23/04/1992 - Rv. 476956 - 01). Nel caso in esame (simile a quello valutato e risolto in egual senso, ad esempio, da Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17573 del 2021) l'autorità che ha emesso il provvedimento (la Provincia di Genova) non solo era l'ente deputato al rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, ma, per ciò che concerne R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 8 di 21 la Regione Liguria, era proposto anche alla tutela delle acque (cfr., art. 3. L.R. 43/1995), con la conseguenza che sarebbe stato in concreto configurabile al più un vizio di incompetenza relativa il quale, non determinando la nullità assoluta delle ordinanze, non era rilevabile d'ufficio ma doveva esser dedotto con l'atto di opposizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23383 del 2018; Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 - Rv. 651188 - 01). Anche nel merito vero e proprio le deduzioni complessivamente formulate dai ricorrenti risultano infondate. Questa Corte, infatti, ha già più volte affermato il principio per cui, in tema di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico, l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. -che, nell'affidare in via esclusiva alla competenza statale la disciplina dell'ambiente nella sua interezza, dettando standards uniformi di tutela, non esclude, nel rispetto di tali soglie minime, il concorrente potere di regioni e province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati- l'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006 -che, nel fare salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli, così impedendo di ritenere che il legislatore abbia introdotto un principio inderogabile di competenza regionale- il successivo art. 170 -che, fino alla adozione dei corrispondenti atti sulla base della nuova normativa, fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione della previgente disciplina abrogata- nonché l'intero impianto del d.lgs. n. 152 -.che attribuisce alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri in materia- impediscono di ritenere sussistente un principio fondamentale della legislazione statale idoneo a spiegare efficacia direttamente abrogativa nem confronti delle leggi regionali, preesistenti al cit. d.lgs. n. 152, che abbiano delegato (L( R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 9 di 21 alle Province ordinarie il potere sanzionaltorio, con la conseguenza che non possono essere considerati nulli, siccome emessi in carenza del relativo potere, i provvedimenti sanzionatori adottati dalle amministrazioni all'uopo delegate dalla Regione (così Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1739 del 27/01/2020 - Rv. 656851 - 01, ma cfr. altresì Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27851 del 2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23394 del 2022; Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34408 del 2021; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17573 del 202:1; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9391 del 2020; Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 - Rv. 651188 - 01). Gli opponenti ripropongono anche nella presente sede la tesi -già più volte disattesa da questa Corte- che contesta la competenza della Provincia ad emettere l'ordinanza ingiunzione opposta sul rilievo che l'art. 135, comma 1, del D. Lgs. 152 del 2006, nel sostituire il previgente art. 56 del D. Lgs. 152 del 1999, avrebbe inteso escludere -con la soppressione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome" (contenuto nel previgente art. 56 D. Lgs. 152/1999, e non ripetuto nell'art. 135 D. Lgs. 152/2006)- la possibilità, per le Regioni, di delegare ad altri enti il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale. In relazione a tale tesi è sufficiente richiamare testualmente quanto da questa Corte già osservato, di recente con la sentenza Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27975 del 2022. "In premessa, va evidenziato che, come precisato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 380 del 14/11/2007) il testo nove/lato dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione - che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali" - configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 10 di 21 competenze regionali concorrenti;
la tutela dell'ambiente, intesa come valore costituzionalmente protetto, delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero territorio nazionale da parte dello Stato;
non sussiste, quindi, violazione dell'art. 117 Cost., comma 2 lett. s - e, implicitamente - neppure dell'art. 118, commi 1 e 2, allorquando la Regione delega alle Province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall'art. 118 Cost e dall'art. 3 del D.Lgs. 112/1998, secondo il quale ciascuna Regione «determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali». Inoltre, non può ritenersi di per sé risolutivo il differente tenore normativo dell'art. 56 del D. Lgs. n. 152/1999 rispetto a quanto invece dettato dall'art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006, con riguardo all'omessa riproduzione, in quest'ultimo, della clausola di salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità. La disamina del quadro normativo di riferimento e dei principi generali depone, infatti, per la correttezza della soluzione del giudice di appello (in termini si veda anche Cass. n. 8364/2020). Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell'art. 135 comma 1 («In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 680, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 11 di 21 dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità»), nella parte in cui, pur non ripetendo l'inciso del previgente art. 56 D.Lgs. 152/1999, contiene la clausola di salvezza «fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità». Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico. Ancora, va apprezzata la disciplina transitoria dettata dall'art. 170 del D.Lgs. 152/2006, in base al quale «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175». Il riferimento specifico e congiunto ad «atti e provvedimenti» induce a ritenere che il legislatore allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare "salvi" sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del D.Lgs. 152/1999; ciò dimostra la volontà legislativa di non considerare ex se le disposizioni emanate nel 2006 in antinomia con (e, quindi, abrogative de) le norme previgenti e induce a disattendere la tesi della tacita abrogazione dell'art. art. 42 co. 2 lett. 8) della L.R. Liguria n. 43/1995. Inoltre, l'assunto dei ricorrenti secondo cui il legislatore avrebbe inteso sottrarre alle regioni la potestà normativa ed organizzativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, prevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 12 di 21 amministrative loro attribuite, appare in contrasto con l'Intero impianto sistematico del decreto legislativo 152/2006 ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia;
ci si riferisce, in particolare, all'articolo art. 101 (Criteri generali della disciplina degli scarichi), secondo cui «Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto»; nonché all'art. 124, commi 3 e 7, per i quali, «Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito di cui all'art. 101, commi 1 e 2» e «salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione» è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura, norma questa che prevede la possibilità della regione di organizzare il sistema delle autorizzazioni e dei controlli». Va quindi esclusa, alla luce dell'impianto normativo previsto dal citato decreto legislativo 152/2006, la correttezza della i esi della tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, dovendosi ritenere implausibile che con la semplice soppressione dell'inciso contenuto nell'art. 56, il legislatore statale abbia inteso privare le Regioni stesse del potere di conferire ad altri R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 13 di 21 enti la funzione di accertare e comminare sanzioni per il mancato rispetto della normativa medesima. Tanto premesso, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l'emanazione del D. Lgs. 152/2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti amministrativi con la legge regionale n. 41 del 2014, la quale, con una disposizione avente carattere di interpretazione autentica, ha confermato l'operatività della previsione di cui all'art. 42 co. 2 lett. b) della L.R. n. 43/1995 e successive modifiche anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006. Tale disposiz'one, per il suo carattere interpretativo, non viola il principio di legalità posto dall'art. 1 della L. 689/1981, in quanto intervenuta solo per confermare la delega di funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative alle Province. Né rileva la successiva abrogazione dell'art. 22 della L. regionale n. 21/2014 per effetto dell'art. 27 co. 1 lett. f) della L. regionale Liguria n. 12/2017 (operante a far data dal 7 giugno 2017 ex art. 29 co. 1 della medesima legge), atteso che trattasi di abrogazione successiva e, quindi, ininfluente (non versandosi in materia di sanzioni avene natura sostanzialmente penale nel senso emergente dalla giurisprudenza della Corte EDU) sulla vicenda oggetto di causa"." Correttamente, quindi, i giudici di appello -peraltro conformandosi alla nutrita serie di precedenti di questa Corte in materia- hanno ritenuto sussistente il potere sanzionatorio della Provincia, non potendosi ravvisare in tale interpretazione alcun profilo di incompatibilità con la Carta costituzionale. Come già chiarito, ancora una volta, da questa Corte (cfr. sempre Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27975 del 2022), "proprio alla luce della ricordata competenza trasversale in materia di ambiente, deve reputarsi che, se la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 14 di 21 interezza, dettando standards uniformi di tutela, è stata affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione, ciò, tuttavia, non esclude il concorrente potere normativo delle Regioni e delle Province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati;
fermo restando che la disciplina unitaria del bene ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, si pone come limite alla disciplina regionale e delle province autonome nelle materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. Ciò premesso, si osserva che il limite dell'intervento statale in tema di soglie minime di tutela dell'ambiente (cfr. Corte Cost. n. 246/2006; Corte Cost. n. 378/2007; Corte Cost. n. 244/2012) non può ritenersi attinto dalla delega del potere sanzionatorio in via dalla Regione alle Province. Questa Corte ha infatti affermato (Cass. n. 8511/2005) - in relazione alla previgente disciplina di cui all'art. 56 D.L.gs. 152/1999, ma con affermazioni di principio ancora valide - che l'attribuzione alle Regioni della competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative non esprime un principio fondamentale della legislazione dello Stato tale da spiegare efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse incompatibili.". 3. Infondato è anche secondo motivo. Esclusa in radice la fondatezza della doglianza che deduce -in modo del tutto vago- il vizio di cui all'art. 360, n. 5), si deve parimenti escludere la fondatezza della deduzione relativa ad una violazione o falsa applicazione dell'art. 14, L. 681/1981. La Corte territoriale, infatti -sulla corretta premessa che il termine perentorio previsto dalla L. n. 689 del 1981, ari:. 14 decorre dall'accertamento della violazione, e cioè dal momento di completamento di tutte le indagini ritenute necessarie all'acquisizione R.G, 37451/2019 - Pagina nr. 15 di 21 della piena conoscenza dei fatti e della determinazione della sanzione da parte dell'autorità procedente (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019 - Rv. 655686 - 01; Cas Sez. 2 - Sentenza n. 21171 del 08/08/2019 - Rv. 655194 - 02; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 4820 del 19/02/2019 - Rv. 652690 - 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 9254 del 16/04/2018 - Rv. 648081 - 01, per risalire sino a Cass. Sez. U, Sentenza n. 5395 del 09/03/2007 - Rv. 596028 - 01)- ha osservato che occorreva avere riguardo alla diversa data in cui - pervenuto alla Provincia di Genova il referto dei campionamenti- era stato possibile procedere alla predisposizione della relazione di accertamento della violazione, ritenendo implicitamente che il tempo impiegato dal predetto Ente per il completamento del procedimento, risultava congruo, attesa l'esigenza di analizzare i dati, calcolare le percentuali di abbattimento dei valori rilevati in entrata ed in uscita e di porli tra loro in relazione per accertare il numero dei superamenti, con approdo interpretativo che questa Corte ha già in passato ritenuto corretto (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. :34408 del 2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1739 del 27/01/2020 - Rv. 656851 - 01; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 - Rv. 651188 - 01). 4. Parimenti infondato è il terzo motivo. Esclusa anche in questo in radice la fondatezza dell'anodina doglianza riferita al vizio di cui all'art. 360, n. 5), si osserva, in relazione al dedotto vizio di violazione di legge che, come già opinato da questa Corte in analoga vicenda (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23383 del 2018), risultano condivisibili le argomentazioni della Corte territoriale, nel momento in cui quest'ultima ha osservato che i ricorrenti erano a conoscenza del numero dei campioni effettuati nell'anno 2004 anche se detto numero non era specificamente indicato nel verbale di contestazione, in quanto ben 25 di tali prelievi erano stati effettuati R.G. 37451/2019 Pagina nr. 16 di 21 direttamente dalla stessa IT LL AC PA (in seguito divenuta IR CQ PA) quale gestore dell'impianto di deputazione, mentre altri tre prelievi erano stati effettuati da ARPAL in diretto contraddittorio con la ricorrente, con la conseguenza che i ricorrenti erano comunque in grado di verificare la proporzione tra campionamenti rientranti nei parametri di legge e campionamenti che tali parametri non rispettavano. Quanto agli errori nell'indicazione delle date dei campionamenti, risulta parimenti condivisibile la valutazione espressa dalla Corte d'appello in ordine al fatto che la presenza di un evidente lapsus calami nell'indicazione di una data non risultava in alcun modo idonea ad impedire ai ricorrenti -anche in virtù di quanto appena osservato- l'individuazione delle date dei prelievi, con la conseguenza che neppure tale errata indicazione risulta aver concretamente pregiudicato le possibilità di individuazione della violazione contestata. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, infatti, detti errori avrebbero assunto rilevanza non per la loro esistenza in sé -e quindi sulla scorta del mero dato formale- ma per gli eventuali riflessi sulle concrete possibilità di individuazione corretta delle conl:estazioni e sul correlato diritto di difesa, diritto che nella specie, invece, non è stato compromesso, come osservato dalla Corte genovese. Occorre, infatti, rammentare che l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 10/03/2016 - Rv. 639147 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1412 del 23/01/2007 - Rv. R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 17 di 21 594570 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7123 del 29/03/2006 - Rv. 590943 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11475 del 24/07/2003 - Rv. 565391 - 01), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1412 del 23/01/2007 - R,v. 594570 - 01), mentre a rilevare, semmai, sono gli errori che incidono sulla descrizione della condotta materiale che integra la violazione di legge, nella specie non dedotti. 5. Il quarto motivo è infondato. In primo luogo, la Corte territoriale ha -contrariamente a quanto argomentato dai ricorrenti- motivato in modo chiaro e puntuale le ragioni sulla cui scorta ha negato valenza decisiva -ai fini dell'esclusione dell'illecito- alle note rese dall'ARPAL ed invocate a proprio favore dai ricorrenti, con argomentazioni che non si pongono in contrasto con le conclusioni contenute nelle note medesime, ma che ne evidenziano il carattere non esaustivo ai fini della valutazione dell'illecito. Tanto vale a far escludere, preliminarmente, la fondatezza delle doglianze con le quali i ricorrenti, in relazione all'art. 360, n. 5), lamentano che la decisione sia "contraddittoria ed incompleta". La decisione della Corte genovese, invero, ha diretta mente valutato la circostanza costituita dalle note ARPAL e ne ha escluso esplicitamente la valenza con motivazione che non può certo dirsi né apparente né "perplessa" -essendo invece ampiamente argomentata- dovendosi rammentare che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, infatti, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 18 di 21 quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 - 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 - Rv. 650880 - 01; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01). In secondo luogo, si rileva che la Corte d'appello ha correttamente evidenziato che le conclusioni contenute nelle note dell'ARPAL erano riferite ai soli valori di concentrazione, e non anche al limite percentuale di detrazione, dovendosi per contro ritenere (come si avrà modo di osservare in sede di esame del quinto motivo) che la conformità a legge imponesse il rispetto di entrambi i parametri, da ciò derivando che va esclusa anche la sussistenza del vizio di violazione o falsa applicazione della legge. 6. Il quinto motivo, infine, è parimenti infondato, come poc'anzi anticipato. Anche in questo caso, invero, è sufficiente osservare che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, ai fini della sussistenza della violazione di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 152 del 2006, non è necessario il R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 19 di 21 contestuale superamento di ognuno dei parametri indicati nella Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto, sia come limiti in concentrazione, sia come limiti in percentuale, essendo, invece, sufficiente la non conformità di anche uno di essi, non soltanto perché nessuna norma esclude espressamente la violazione in caso di superamento di alcuni di tali parametri e non di tutti, ma anche perché l'allegato 1 prescrive, al punto 4, che i valori limite fissati dalla tabella 1 siano rispettati singolarmente. (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 - Rv. 651188 - 02 e le successive Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1739 del 27/01/2020 - Rv. 656851 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34408 del 2021). 7. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 1.600,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 20 di 21 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 18 novembre 2022.
; avvocati VALENTINA NZ e AR CA 2L1 I 1,4, Civile Sent. Sez. 2 Num. 6429 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Data pubblicazione: 03/03/2023 - controricorrente — avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO OV n. 703/2019 depositata il 17/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2022 dal Consigliere Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. UI IA DE e IT LL AC PA (in seguito divenuta IR CQ PA) proposero, innanzi il Tribunale di Genova, opposizione all'ordinanza-ingiunzione 8/A Prot. Gen. 27825/2010, con la quale la IA DI OV (poi divenuta CITTA' METROPOLITANA DI OV) aveva loro ingiunto il pagamento dell'importo di C 5.174,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 28, comma 1, D. Lgs 152/99, in quanto i rilievi effettuati in ingresso ed in uscita dal depuratore di Pra-Voltri avevano evidenziato il mancato rispetto dei limiti fissati dal provvedimento di autorizzazione. Costituitasi la IA DI OV, il Tribunale respinse l'opposizione. 2. Proposto appello dagli originari opponenti e costituitasi la CITTA' METROPOLITANA DI OV, la Corte d'appello di Genova respinse il gravame, rilevando, in relazione ai singoli motivi di appello, che: le doglianze con le quali veniva dedotta l'insussistenza del potere sanzionatorio della CITTA' METROPOLITANA DI OV risultavano sia tardive, in quanto sollevate unicamente con l'atto di appello, sia infondate, in quanto il potere sanzionatorio dell'opposta derivava dal disposto di R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 2 di 21 cui agli artt. 8, 9 e 42, comma 2, L. Reg. 43/1995 (da cui si desumeva la correlazione del potere sanzionatorio dell'allora IA DI OV con il potere autorizzativo ad essa attribuito) e dalla successiva previsione di interpretazione autentica di cui all'art. 22, L. Reg. 41/2014, non potendosi neppure ravvisare nel disposto di cui all'art. 135, D. Lgs 152/2006 una preclusione alla possibilità per le Regioni di delegare alle Province competenze in materia ambientale;
infondato era il motivo di gravame con il quale veniva dedotta la tardività ex art. 14, L. 689/1981 della notifica del verbale di contestazione della violazione, in quanto - alla luce dei sopralluoghi e delle analisi resesi necessarie- la fase di accertamento dell'illecito si era completata solo in data 16 settembre 2005, con conseguente tempestività della notifica del verbale di contestazione, avvenuta in data 2 dicembre 2005; le deduzioni concernenti la nullità del verbale di contestazione per mancata indicazione nel medesimo del numero esatto di campionamenti effettuati nel 2004 dovevano ritenersi infondate in quanto, pur essendo vero che il suddetto verbale presentava tale carenza, era tuttavia anche vero che 25 prelievi erano stati effettuati dalla stessa IT LL AC PA, mentre altri 3 prelievi erano stati effettuati da ARPAL in diretto contraddittorio con la stessa società appellante, la quale, quindi, era a conoscenza del numero complessivo di referti analitici dei campionamentì eseguiti nel 2004, e R.G. 37451/2019 - Pagina 131", 3 di 21 conseguentemente nelle condizioni di verificare quali campionamenti avessero superato i limiti di tolleranza;
il motivo di appello col quale veniva dedotto che una nota ARPAL aveva riconosciuto che i referti analitici dei campioni da essa prelevati evidenziavano parametri compresi nei limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, D. Lgs. 152/1999 era da ritenersi infondato, in quanto tale nota era riferita ai soli valori di concentrazione e non anche al limite in percentuale di detrazione -rispetto al quale, invece, erano stati rilevati quattro superamenti su 28 campionamenti- mentre era da ritenersi che la misurazione, per essere ritenuta conforme, dovesse rispettare entrambi i limiti di accettabilità degli scarichi come fissati dalla Tabella 1, dell'Allegato 5, D. Lgs. ("limite di concentrazione" e "limite in % di detrazione"); infondato, infine, era il motivo di appello con il quale gli appellanti argomentavano che un campionamento può essere ritenuto non conforme solo in caso di superamento dei limiti per tutti e tre i parametri di cui all'Allegato 5, D. Lgs. 152/1999 (BOD, COD;
SST), dovendosi, per contro, ritenere che la conformità delle acque trattate presupponga il rispetto dei valori per ciascun parametro. 3. UI IA DE e IT LL AC PA hanno presentato ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova. Resiste con controricorso la CITTA' METROPOLITANA DI OV. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla 1. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento (tz R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 4 di 21 del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO Pii DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, hi relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 135, D. Lgs. 152/2006 "così come modificativo della precedente formulazione dell'art. 56 d. Igs. 152/99". I ricorrenti lamentano, in primo luogo, l'erroneità della decisione della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha affermato l'inammissibilità delle deduzioni concernenti la carenza del potere sanzionatorio della controricorrente, ritenendo tali deduzioni tardivamente formulate. Il ricorso sostiene, in contrario, la rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado dell'eccezione, in quanto concernente l'assoluta carenza in astratto del potere sanzionatorio. Tale -prosegue il ricorso- sarebbe la situazione che ricorre nel caso in esame, in quanto la nuova formulazione dell'art. 135, D. Lgs. 152/2006 avrebbe sancito la titolarità esclusiva del predetto potere sanzionatorio in capo alle Regioni e alle Province autonome, escludendo la possibilità di delega del medesimo, con la conseguenza che l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione sarebbe stata adottata dalla IA DI OV in difetto assoluto di potere. La tesi, secondo il ricorso, troverebbe conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in particolare nelle decisioni nn. 133/2012, 234/2010 e 187/2011. R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 5 di 21 Il ricorso argomenta ulteriormente che la L.R. Liguria 43/1995 era stata adottata, prima dell'entrata in vigore del D.LGS. 152/2006, in attuazione della legge delega n. 36/1994, successivamente abrogata proprio dal D.LGS. 152/2006, da ciò dovendosi dedurre che la norma interpretativa di cui alla L.R. 41/2014 non poteva comportare la reviviscenza della disposizione abrogata. Ulteriormente, la potestà sanzionatoria attribuita della Provincia non potrebbe trovare supporto nella tesi della riconducibilità di tale potere con il conferimento, sempre in favore della Provincia, del potere di rilascio delle autorizzazioni allo scarico. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, L. 689/1981. Il ricorso reitera -come già in sede di appello- le deduzioni concernenti la tardività della contestazione, evidenziando che il sopralluogo per il campionamento sarebbe stato effettuato presso l'impianto in data 21-22 dicembre 2004, mentre il verbale di accertamento stato notificato solo il 7 dicembre 2006, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dal richiamato art. 14. Anche, prosegue il ricorso, a voler considerare come dies a quo l'ultimo campionamento effettuato dallo stesso gestore in data 2 agosto 2005 (anno di cui comunque si deduce l'erroneità di indicazione, trattandosi del 2004) oppure -ancora- l'ultima comunicazione relativa ai risultati delle analisi in data 17 maggio 2005, emergerebbe in ogni caso la tardività della contestazione. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, L. 689/81. Il ricorso censura la decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza della contestazione, nonostante nel provvedimento non fossero indicati né il numero di campioni annui R.G. 37451/2019 - Pagina nr, 6 di 21 previsto, né il numero di campioni effettuati dal gestore, ed anzi fossero presenti errori e ripetizioni. Argomenta il ricorso che tali elementi dovevano invece risultare dal verbale indipendentemente dalla conoscenza concreta che di esso avessero i ricorrenti. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, bi relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della Tabella 2, Allegato 5, parte III, D. Lgs. 152/2006. Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte d'appello abbia disatteso l'eccezione di insussistenza dell'illecito contestato ai ricorrenti pur a fronte della dichiarata conformità ai limiti di legge -da parte dell'Arpal- dei campionamenti ritenuti non conformi dalla Provincia di Genova. Deducono, in contrario, i ricorrenti che tale dichiarazione di conformità avrebbe comportato l'onere per la IA DI OV di motivare espressamente le ragioni per cui si era discostata dalla valutazione dell'ARPAL e di indicare le ragioni delle diverse metodologie applicate. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della Tabella 2, Allegato 5, parte III, D. Lgs. 152/2006. Il ricorso deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'illecito contestato si integri per effetto del superamento di anche uno solo dei limiti tabellari. Argomenta, per contro, il ricorso, che la non conformità dei campioni di acqua ai parametri tabellari richiederebbe l'eccedenza rispetto a tutti gli indici (BOD, COD e SST), sia come limiti in concentrazione sia come limiti in percentuale. R.G. 37451/2019 - Pagina nt. 7 di 21 Poiché, nel caso in esame il campionamento non aveva evidenziato tale superamento, la violazione contestata dovrebbe ritenersi insussistente. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Quanto alle argomentazioni spese dai ricorrenti in ordine alla rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento di quello che i ricorrenti medesimi prospettano come difetto assoluto di attribuzioni, si osserva che la Corte territoriale si è pienamente conformata ai precedenti di questa Corte in materia. In tali precedenti è stato reiteratamente chiarito che il vizio di incompetenza assoluta, che è causa di nullità del provvedimento, rilevabile d'ufficio dal giudice, ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 15043 del 15/07/2020 - Rv. 658119 — 01; Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 - Rv. 651188 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12555 del 19/07/2012 - Rv. 623311 - 01), ossia se il provvedimento adottato da un certo organo riguardi una materia del tutto estranea all'ambito degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo stesso appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientri, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4924 del 23/04/1992 - Rv. 476956 - 01). Nel caso in esame (simile a quello valutato e risolto in egual senso, ad esempio, da Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17573 del 2021) l'autorità che ha emesso il provvedimento (la Provincia di Genova) non solo era l'ente deputato al rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, ma, per ciò che concerne R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 8 di 21 la Regione Liguria, era proposto anche alla tutela delle acque (cfr., art. 3. L.R. 43/1995), con la conseguenza che sarebbe stato in concreto configurabile al più un vizio di incompetenza relativa il quale, non determinando la nullità assoluta delle ordinanze, non era rilevabile d'ufficio ma doveva esser dedotto con l'atto di opposizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23383 del 2018; Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 - Rv. 651188 - 01). Anche nel merito vero e proprio le deduzioni complessivamente formulate dai ricorrenti risultano infondate. Questa Corte, infatti, ha già più volte affermato il principio per cui, in tema di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico, l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. -che, nell'affidare in via esclusiva alla competenza statale la disciplina dell'ambiente nella sua interezza, dettando standards uniformi di tutela, non esclude, nel rispetto di tali soglie minime, il concorrente potere di regioni e province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati- l'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006 -che, nel fare salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli, così impedendo di ritenere che il legislatore abbia introdotto un principio inderogabile di competenza regionale- il successivo art. 170 -che, fino alla adozione dei corrispondenti atti sulla base della nuova normativa, fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione della previgente disciplina abrogata- nonché l'intero impianto del d.lgs. n. 152 -.che attribuisce alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri in materia- impediscono di ritenere sussistente un principio fondamentale della legislazione statale idoneo a spiegare efficacia direttamente abrogativa nem confronti delle leggi regionali, preesistenti al cit. d.lgs. n. 152, che abbiano delegato (L( R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 9 di 21 alle Province ordinarie il potere sanzionaltorio, con la conseguenza che non possono essere considerati nulli, siccome emessi in carenza del relativo potere, i provvedimenti sanzionatori adottati dalle amministrazioni all'uopo delegate dalla Regione (così Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1739 del 27/01/2020 - Rv. 656851 - 01, ma cfr. altresì Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27851 del 2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23394 del 2022; Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34408 del 2021; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17573 del 202:1; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9391 del 2020; Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 - Rv. 651188 - 01). Gli opponenti ripropongono anche nella presente sede la tesi -già più volte disattesa da questa Corte- che contesta la competenza della Provincia ad emettere l'ordinanza ingiunzione opposta sul rilievo che l'art. 135, comma 1, del D. Lgs. 152 del 2006, nel sostituire il previgente art. 56 del D. Lgs. 152 del 1999, avrebbe inteso escludere -con la soppressione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome" (contenuto nel previgente art. 56 D. Lgs. 152/1999, e non ripetuto nell'art. 135 D. Lgs. 152/2006)- la possibilità, per le Regioni, di delegare ad altri enti il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale. In relazione a tale tesi è sufficiente richiamare testualmente quanto da questa Corte già osservato, di recente con la sentenza Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27975 del 2022. "In premessa, va evidenziato che, come precisato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 380 del 14/11/2007) il testo nove/lato dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione - che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali" - configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 10 di 21 competenze regionali concorrenti;
la tutela dell'ambiente, intesa come valore costituzionalmente protetto, delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero territorio nazionale da parte dello Stato;
non sussiste, quindi, violazione dell'art. 117 Cost., comma 2 lett. s - e, implicitamente - neppure dell'art. 118, commi 1 e 2, allorquando la Regione delega alle Province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall'art. 118 Cost e dall'art. 3 del D.Lgs. 112/1998, secondo il quale ciascuna Regione «determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali». Inoltre, non può ritenersi di per sé risolutivo il differente tenore normativo dell'art. 56 del D. Lgs. n. 152/1999 rispetto a quanto invece dettato dall'art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006, con riguardo all'omessa riproduzione, in quest'ultimo, della clausola di salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità. La disamina del quadro normativo di riferimento e dei principi generali depone, infatti, per la correttezza della soluzione del giudice di appello (in termini si veda anche Cass. n. 8364/2020). Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell'art. 135 comma 1 («In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 680, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 11 di 21 dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità»), nella parte in cui, pur non ripetendo l'inciso del previgente art. 56 D.Lgs. 152/1999, contiene la clausola di salvezza «fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità». Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico. Ancora, va apprezzata la disciplina transitoria dettata dall'art. 170 del D.Lgs. 152/2006, in base al quale «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175». Il riferimento specifico e congiunto ad «atti e provvedimenti» induce a ritenere che il legislatore allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare "salvi" sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del D.Lgs. 152/1999; ciò dimostra la volontà legislativa di non considerare ex se le disposizioni emanate nel 2006 in antinomia con (e, quindi, abrogative de) le norme previgenti e induce a disattendere la tesi della tacita abrogazione dell'art. art. 42 co. 2 lett. 8) della L.R. Liguria n. 43/1995. Inoltre, l'assunto dei ricorrenti secondo cui il legislatore avrebbe inteso sottrarre alle regioni la potestà normativa ed organizzativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, prevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 12 di 21 amministrative loro attribuite, appare in contrasto con l'Intero impianto sistematico del decreto legislativo 152/2006 ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia;
ci si riferisce, in particolare, all'articolo art. 101 (Criteri generali della disciplina degli scarichi), secondo cui «Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto»; nonché all'art. 124, commi 3 e 7, per i quali, «Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito di cui all'art. 101, commi 1 e 2» e «salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione» è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura, norma questa che prevede la possibilità della regione di organizzare il sistema delle autorizzazioni e dei controlli». Va quindi esclusa, alla luce dell'impianto normativo previsto dal citato decreto legislativo 152/2006, la correttezza della i esi della tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, dovendosi ritenere implausibile che con la semplice soppressione dell'inciso contenuto nell'art. 56, il legislatore statale abbia inteso privare le Regioni stesse del potere di conferire ad altri R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 13 di 21 enti la funzione di accertare e comminare sanzioni per il mancato rispetto della normativa medesima. Tanto premesso, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l'emanazione del D. Lgs. 152/2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti amministrativi con la legge regionale n. 41 del 2014, la quale, con una disposizione avente carattere di interpretazione autentica, ha confermato l'operatività della previsione di cui all'art. 42 co. 2 lett. b) della L.R. n. 43/1995 e successive modifiche anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006. Tale disposiz'one, per il suo carattere interpretativo, non viola il principio di legalità posto dall'art. 1 della L. 689/1981, in quanto intervenuta solo per confermare la delega di funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative alle Province. Né rileva la successiva abrogazione dell'art. 22 della L. regionale n. 21/2014 per effetto dell'art. 27 co. 1 lett. f) della L. regionale Liguria n. 12/2017 (operante a far data dal 7 giugno 2017 ex art. 29 co. 1 della medesima legge), atteso che trattasi di abrogazione successiva e, quindi, ininfluente (non versandosi in materia di sanzioni avene natura sostanzialmente penale nel senso emergente dalla giurisprudenza della Corte EDU) sulla vicenda oggetto di causa"." Correttamente, quindi, i giudici di appello -peraltro conformandosi alla nutrita serie di precedenti di questa Corte in materia- hanno ritenuto sussistente il potere sanzionatorio della Provincia, non potendosi ravvisare in tale interpretazione alcun profilo di incompatibilità con la Carta costituzionale. Come già chiarito, ancora una volta, da questa Corte (cfr. sempre Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27975 del 2022), "proprio alla luce della ricordata competenza trasversale in materia di ambiente, deve reputarsi che, se la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 14 di 21 interezza, dettando standards uniformi di tutela, è stata affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione, ciò, tuttavia, non esclude il concorrente potere normativo delle Regioni e delle Province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati;
fermo restando che la disciplina unitaria del bene ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, si pone come limite alla disciplina regionale e delle province autonome nelle materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. Ciò premesso, si osserva che il limite dell'intervento statale in tema di soglie minime di tutela dell'ambiente (cfr. Corte Cost. n. 246/2006; Corte Cost. n. 378/2007; Corte Cost. n. 244/2012) non può ritenersi attinto dalla delega del potere sanzionatorio in via dalla Regione alle Province. Questa Corte ha infatti affermato (Cass. n. 8511/2005) - in relazione alla previgente disciplina di cui all'art. 56 D.L.gs. 152/1999, ma con affermazioni di principio ancora valide - che l'attribuzione alle Regioni della competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative non esprime un principio fondamentale della legislazione dello Stato tale da spiegare efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse incompatibili.". 3. Infondato è anche secondo motivo. Esclusa in radice la fondatezza della doglianza che deduce -in modo del tutto vago- il vizio di cui all'art. 360, n. 5), si deve parimenti escludere la fondatezza della deduzione relativa ad una violazione o falsa applicazione dell'art. 14, L. 681/1981. La Corte territoriale, infatti -sulla corretta premessa che il termine perentorio previsto dalla L. n. 689 del 1981, ari:. 14 decorre dall'accertamento della violazione, e cioè dal momento di completamento di tutte le indagini ritenute necessarie all'acquisizione R.G, 37451/2019 - Pagina nr. 15 di 21 della piena conoscenza dei fatti e della determinazione della sanzione da parte dell'autorità procedente (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019 - Rv. 655686 - 01; Cas Sez. 2 - Sentenza n. 21171 del 08/08/2019 - Rv. 655194 - 02; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 4820 del 19/02/2019 - Rv. 652690 - 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 9254 del 16/04/2018 - Rv. 648081 - 01, per risalire sino a Cass. Sez. U, Sentenza n. 5395 del 09/03/2007 - Rv. 596028 - 01)- ha osservato che occorreva avere riguardo alla diversa data in cui - pervenuto alla Provincia di Genova il referto dei campionamenti- era stato possibile procedere alla predisposizione della relazione di accertamento della violazione, ritenendo implicitamente che il tempo impiegato dal predetto Ente per il completamento del procedimento, risultava congruo, attesa l'esigenza di analizzare i dati, calcolare le percentuali di abbattimento dei valori rilevati in entrata ed in uscita e di porli tra loro in relazione per accertare il numero dei superamenti, con approdo interpretativo che questa Corte ha già in passato ritenuto corretto (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. :34408 del 2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1739 del 27/01/2020 - Rv. 656851 - 01; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 - Rv. 651188 - 01). 4. Parimenti infondato è il terzo motivo. Esclusa anche in questo in radice la fondatezza dell'anodina doglianza riferita al vizio di cui all'art. 360, n. 5), si osserva, in relazione al dedotto vizio di violazione di legge che, come già opinato da questa Corte in analoga vicenda (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23383 del 2018), risultano condivisibili le argomentazioni della Corte territoriale, nel momento in cui quest'ultima ha osservato che i ricorrenti erano a conoscenza del numero dei campioni effettuati nell'anno 2004 anche se detto numero non era specificamente indicato nel verbale di contestazione, in quanto ben 25 di tali prelievi erano stati effettuati R.G. 37451/2019 Pagina nr. 16 di 21 direttamente dalla stessa IT LL AC PA (in seguito divenuta IR CQ PA) quale gestore dell'impianto di deputazione, mentre altri tre prelievi erano stati effettuati da ARPAL in diretto contraddittorio con la ricorrente, con la conseguenza che i ricorrenti erano comunque in grado di verificare la proporzione tra campionamenti rientranti nei parametri di legge e campionamenti che tali parametri non rispettavano. Quanto agli errori nell'indicazione delle date dei campionamenti, risulta parimenti condivisibile la valutazione espressa dalla Corte d'appello in ordine al fatto che la presenza di un evidente lapsus calami nell'indicazione di una data non risultava in alcun modo idonea ad impedire ai ricorrenti -anche in virtù di quanto appena osservato- l'individuazione delle date dei prelievi, con la conseguenza che neppure tale errata indicazione risulta aver concretamente pregiudicato le possibilità di individuazione della violazione contestata. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, infatti, detti errori avrebbero assunto rilevanza non per la loro esistenza in sé -e quindi sulla scorta del mero dato formale- ma per gli eventuali riflessi sulle concrete possibilità di individuazione corretta delle conl:estazioni e sul correlato diritto di difesa, diritto che nella specie, invece, non è stato compromesso, come osservato dalla Corte genovese. Occorre, infatti, rammentare che l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 10/03/2016 - Rv. 639147 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1412 del 23/01/2007 - Rv. R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 17 di 21 594570 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7123 del 29/03/2006 - Rv. 590943 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11475 del 24/07/2003 - Rv. 565391 - 01), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1412 del 23/01/2007 - R,v. 594570 - 01), mentre a rilevare, semmai, sono gli errori che incidono sulla descrizione della condotta materiale che integra la violazione di legge, nella specie non dedotti. 5. Il quarto motivo è infondato. In primo luogo, la Corte territoriale ha -contrariamente a quanto argomentato dai ricorrenti- motivato in modo chiaro e puntuale le ragioni sulla cui scorta ha negato valenza decisiva -ai fini dell'esclusione dell'illecito- alle note rese dall'ARPAL ed invocate a proprio favore dai ricorrenti, con argomentazioni che non si pongono in contrasto con le conclusioni contenute nelle note medesime, ma che ne evidenziano il carattere non esaustivo ai fini della valutazione dell'illecito. Tanto vale a far escludere, preliminarmente, la fondatezza delle doglianze con le quali i ricorrenti, in relazione all'art. 360, n. 5), lamentano che la decisione sia "contraddittoria ed incompleta". La decisione della Corte genovese, invero, ha diretta mente valutato la circostanza costituita dalle note ARPAL e ne ha escluso esplicitamente la valenza con motivazione che non può certo dirsi né apparente né "perplessa" -essendo invece ampiamente argomentata- dovendosi rammentare che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, infatti, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 18 di 21 quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 - 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 - Rv. 650880 - 01; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01). In secondo luogo, si rileva che la Corte d'appello ha correttamente evidenziato che le conclusioni contenute nelle note dell'ARPAL erano riferite ai soli valori di concentrazione, e non anche al limite percentuale di detrazione, dovendosi per contro ritenere (come si avrà modo di osservare in sede di esame del quinto motivo) che la conformità a legge imponesse il rispetto di entrambi i parametri, da ciò derivando che va esclusa anche la sussistenza del vizio di violazione o falsa applicazione della legge. 6. Il quinto motivo, infine, è parimenti infondato, come poc'anzi anticipato. Anche in questo caso, invero, è sufficiente osservare che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, ai fini della sussistenza della violazione di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 152 del 2006, non è necessario il R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 19 di 21 contestuale superamento di ognuno dei parametri indicati nella Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto, sia come limiti in concentrazione, sia come limiti in percentuale, essendo, invece, sufficiente la non conformità di anche uno di essi, non soltanto perché nessuna norma esclude espressamente la violazione in caso di superamento di alcuni di tali parametri e non di tutti, ma anche perché l'allegato 1 prescrive, al punto 4, che i valori limite fissati dalla tabella 1 siano rispettati singolarmente. (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 - Rv. 651188 - 02 e le successive Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1739 del 27/01/2020 - Rv. 656851 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34408 del 2021). 7. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 1.600,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 20 di 21 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 18 novembre 2022.