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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 309/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 a dall'
e
DI EN SI (C.F: ), nato a [...] il C.F._2
12.01.1964 rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Paoletti
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in TARANTO in data 14.10.1993, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di TARANTO, dell'anno 1993, al N. 153, Parte II, Serie A, Uff. 6 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti. 2) A totale definizione dei loro rapporti economici, ivi compresi gli arretrati e le esposizioni debitorie a qualsiasi titolo, ragione e/o causa del IG. Di EN SS nei confronti della IG.ra , il medesimo si è impegnato e obbligato a cedere una tantum alla Parte_1
IG.ra , l mi, iscrizioni e trascrizioni di ogni genere e senza alcun vincolo, la Parte_1 quota di sua proprietà dell'immobile, compreso il mobilio esistente, così meglio individuato: - appartamento sito in SA RI (RM) alla Via dei Fiori n. 42, distinto al Catasto fabbricati al foglio 12, particella 1268, sub 8, cat A/2 cl.2 vani 5; Tale immobile è stato acquistato in data 15.02.1999, dai IGg.ri Di EN SS e con atto a rogito del notaio come Parte_1 Persona_1 da documento che si allega. La su e una tantum avverrà in e esente sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così che le parti possano usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 19 della legge 06.03.1987 n. 74 in materia di esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ed imposta, in considerazione che le parti hanno espressamente dato atto e dichiarato che la predetta disposizione patrimoniale di cessione della proprietà è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Agenzia Entrate Circolare 65/E del 16.07.2015). La IG.ra si attiverà entro 10 giorni dalla pubblicazione della Parte_1 sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a promuovere tutti quegli atti necessari ed opportuni per addivenire alla conseguente stipula notarile, le cui spese saranno a suo esclusivo carico, stipula cui il IG. Di EN SS si obbliga ad intervenire. 3) I figli
[...]
e , che vivono con la madre nella casa coniug Persona_2 Persona_3 continueranno ad abitare con la medesima. Quest'ultima, a sua volta, si obbliga a non porre in essere alcun atto e/o comportamento che impedisca ai figli di proseguire tale convivenza. 4) Le parti dichiarano che null'altro è dovuto reciprocamente l'uno all'altro per qualsivoglia altra ragione e/o titolo oltre al contenuto del presente accordo. 5) Le parti si danno il reciproco consenso sin da ora al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 309/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 a dall'
e
DI EN SI (C.F: ), nato a [...] il C.F._2
12.01.1964 rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Paoletti
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in TARANTO in data 14.10.1993, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di TARANTO, dell'anno 1993, al N. 153, Parte II, Serie A, Uff. 6 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti. 2) A totale definizione dei loro rapporti economici, ivi compresi gli arretrati e le esposizioni debitorie a qualsiasi titolo, ragione e/o causa del IG. Di EN SS nei confronti della IG.ra , il medesimo si è impegnato e obbligato a cedere una tantum alla Parte_1
IG.ra , l mi, iscrizioni e trascrizioni di ogni genere e senza alcun vincolo, la Parte_1 quota di sua proprietà dell'immobile, compreso il mobilio esistente, così meglio individuato: - appartamento sito in SA RI (RM) alla Via dei Fiori n. 42, distinto al Catasto fabbricati al foglio 12, particella 1268, sub 8, cat A/2 cl.2 vani 5; Tale immobile è stato acquistato in data 15.02.1999, dai IGg.ri Di EN SS e con atto a rogito del notaio come Parte_1 Persona_1 da documento che si allega. La su e una tantum avverrà in e esente sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così che le parti possano usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 19 della legge 06.03.1987 n. 74 in materia di esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ed imposta, in considerazione che le parti hanno espressamente dato atto e dichiarato che la predetta disposizione patrimoniale di cessione della proprietà è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Agenzia Entrate Circolare 65/E del 16.07.2015). La IG.ra si attiverà entro 10 giorni dalla pubblicazione della Parte_1 sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a promuovere tutti quegli atti necessari ed opportuni per addivenire alla conseguente stipula notarile, le cui spese saranno a suo esclusivo carico, stipula cui il IG. Di EN SS si obbliga ad intervenire. 3) I figli
[...]
e , che vivono con la madre nella casa coniug Persona_2 Persona_3 continueranno ad abitare con la medesima. Quest'ultima, a sua volta, si obbliga a non porre in essere alcun atto e/o comportamento che impedisca ai figli di proseguire tale convivenza. 4) Le parti dichiarano che null'altro è dovuto reciprocamente l'uno all'altro per qualsivoglia altra ragione e/o titolo oltre al contenuto del presente accordo. 5) Le parti si danno il reciproco consenso sin da ora al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone