CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 707/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4383/2025 depositato il 02/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietramelara - Piazza Municipio N.1 81051 Pietramelara CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500010844000 IDRICO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500010844000 IDRICO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027316932000 IDRICO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027316932000 IDRICO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate SI ( infra AdER) e al Comune di
Pietramelara, ricorrente1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificatogli l'11.9.2025, fondato su cartella di pagamento relativa a canone acqua anni 2016-2017 dell'importo di € 1.416,42 eccependo: la mancata notifica della cartella presupposta;
la decadenza e/o prescrizione del credito. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita l'AdER eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario e la giurisdizione del Giudice
Ordinario in relazione al canone idrico;
nel merito ha chiesto respingersi il ricorso per totale infondatezza, essendo stata notificata la cartella presupposta in data 25.3.2025
Si è costituito anche il Comune di Pietramelara instando per il rigetto del ricorso.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza del 6.2.2026, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario quanto al canone idrico per gli anni 2016 e 2017.
Invero, come ha statuito la Suprema Corte, il credito del Comune per l'erogazione al singolo di acqua ad uso domestico costituisce entrata patrimoniale dell'ente e può essere riscosso con gli strumenti propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, trovando titolo non in una potestà impositiva ma negli impegni assunti dall'ente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto (Cass. n.
9240/02; Cass. S.U. n. 11720/10).
La pronuncia in rito preclude l'esame delle questioni di merito.
Le spese vanno compensate in ragione della difficoltà di individuare il plesso avente cognizione nella materia in esame stante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in persona del giudice monocratico definitivamente pronunciando così provvede:
1-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, assegnando termine perentorio per la riassunzione del giudizio di gg. 90 dalla comunicazione del presente provvedimento;
2-compensa le spese processuali
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4383/2025 depositato il 02/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietramelara - Piazza Municipio N.1 81051 Pietramelara CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500010844000 IDRICO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500010844000 IDRICO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027316932000 IDRICO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027316932000 IDRICO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate SI ( infra AdER) e al Comune di
Pietramelara, ricorrente1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificatogli l'11.9.2025, fondato su cartella di pagamento relativa a canone acqua anni 2016-2017 dell'importo di € 1.416,42 eccependo: la mancata notifica della cartella presupposta;
la decadenza e/o prescrizione del credito. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita l'AdER eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario e la giurisdizione del Giudice
Ordinario in relazione al canone idrico;
nel merito ha chiesto respingersi il ricorso per totale infondatezza, essendo stata notificata la cartella presupposta in data 25.3.2025
Si è costituito anche il Comune di Pietramelara instando per il rigetto del ricorso.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza del 6.2.2026, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario quanto al canone idrico per gli anni 2016 e 2017.
Invero, come ha statuito la Suprema Corte, il credito del Comune per l'erogazione al singolo di acqua ad uso domestico costituisce entrata patrimoniale dell'ente e può essere riscosso con gli strumenti propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, trovando titolo non in una potestà impositiva ma negli impegni assunti dall'ente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto (Cass. n.
9240/02; Cass. S.U. n. 11720/10).
La pronuncia in rito preclude l'esame delle questioni di merito.
Le spese vanno compensate in ragione della difficoltà di individuare il plesso avente cognizione nella materia in esame stante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in persona del giudice monocratico definitivamente pronunciando così provvede:
1-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, assegnando termine perentorio per la riassunzione del giudizio di gg. 90 dalla comunicazione del presente provvedimento;
2-compensa le spese processuali