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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Putignano, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
Francesca Belli e Marcello Raho, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato il 4.10.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di assegno CP_ categoria IO con decorrenza aprile 2013, deducendo che l' “per il calcolo della base pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa, ha utilizzato una retribuzione figurativa inferiore al dovuto”, atteso che “per tali periodi (relativi agli anni 1998, 1999, 2000,
2001 e 2004) nella retribuzione pensionabile non sono stati inclusi gli emolumenti extramensili”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo dell'assegno in godimento cat. IO nella misura di euro 925,82 alla decorrenza, includendo nel calcolo della retribuzione pensionabile relativa ai periodi figurativi di cassa
CP_ integrazione e mobilità sino al 2004 gli emolumenti extramensili esclusi dall' per l'effetto CP_ condannare l' alla riliquidazione della prestazione e al pagamento delle differenze dovute pari ad euro 12,99 mensili al 2020 e 2021, euro 13,24 al 2022 e al 2023 euro 14,20 nei limiti della decadenza triennale di legge, oltre ratei successivi spettanti e accessori di legge …”. CP_ L' costituitosi, ha eccepito la decadenza e la prescrizione ex art. 47 e 47 bis D.P.R. n.
639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo
(con conseguente assorbimento della eccezione di prescrizione proposta), ovvero dal 4.10.2023
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
Ai sensi dell'art. 7, comma 9, L.n. 223/91, i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità sono calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale”.
La L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1, a sua volta puntualizza che l'indennità di mobilità spetta “nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Alla luce dei dati normativi che precedono, la Suprema Corte ha, in termini convincenti, chiarito che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale.
Tale retribuzione coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo (che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento), con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita, contenuto nella L. n. 155 del
1981, art. 8, comma 1 (Cass., sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6161), richiamato a pag. 1 del ricorso introduttivo.
Ne consegue che il valore della contribuzione figurativa per mobilità dev'essere commisurato non a un dato virtuale, ma al dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale.
Inoltre, come del tutto significativamente chiarito da Cassazione civile sez. lav.,
29.12.2023, n. 36477, “in particolare, i dati retributivi presi a base dall'ente per il calcolo dell'integrazione salariale sono quelli forniti dal datore di lavoro, già comprensivi, pro quota, CP_ degli emolumenti in discorso. E' noto, infatti, che i datori di lavoro trasmettono all' mediante moduli appositi, i dati retributivi necessari ai fini del calcolo della retribuzione mensile necessaria per determinare l'importo dell'indennità di mobilità, vale a dire quella spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, comprensivi anche dei ratei di mensilità aggiuntive, e tale dato viene poi posto a base del calcolo della contribuzione da accreditare al lavoratore;
pertanto, se venisse accolta la domanda del pensionato, le dette voci retributive verrebbero computate due volte nella base imponibile” (vds. altresì sul punto Cass. n. 17044/21 che da Cass. n. 4724/22).
Dovendosi, pertanto, procedere alla quantificazione delle retribuzioni figurative da accreditare per il periodo di mobilità che viene in rilievo sulla base dei presupposti normativi dappresso citati, assorbente rilievo, in senso preclusivo all'accoglimento attorea, la considerazione che, in difetto delle originarie denunce aziendali, delle buste paga e/o del contratto di lavoro, non vi è modo di enucleare una retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale diversa rispetto a quella considerata nella liquidazione operata dall'istituto previdenziale.
In altri termini, dall'assenza del dato in questione non può che discendere l'opinabilità di ogni ulteriore conteggio (ivi compreso quello a fondamento del ricorso, secondo cui “per ottenere la retribuzione figurativa corretta basterà dividere la retribuzione pensionabile annua figurativa per 12 mensilità e moltiplicare il risultato per 13 mensilità”, ove si consideri, come CP_ dappresso già evidenziato, che “i datori di lavoro trasmettono all' … i dati retributivi necessari ai fini del calcolo della retribuzione mensile necessaria per determinare l'importo dell'indennità di mobilità, …, comprensivi anche dei ratei di mensilità aggiuntive …”), laddove ciò che rileva, ai fini del calcolo che viene in rilievo, è soltanto il dato oggettivo (qui non disponibile) della retribuzione (comunicata dal datore di lavoro), cui è riferita l'integrazione salariale.
Dovendosi, quindi, nel caso, applicare “… le specifiche previsioni di legge (L. n. 155 del
1981, art. 8, comma 4, e della L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria” (Cass., sez. VI,
16 giugno 2021, n. 17044, in motivazione;
cfr altresì, Cassazione civile sez. lav., 9.10.2023, n.
28241) e residuando, al contempo, assoluta incertezza in relazione ad ulteriori (ed eventualmente più favorevoli) dati per il calcolo della retribuzione pensionabile riferita ai periodi di mobilità che vengono qui in rilievo (e non essendovi, di riflesso, modo di individuare un valore economico certo, sicché la chiesta ctu contabile non potrebbe, per tale ragione, che assumere valenza meramente esplorativa), sulla base di tali brevi ed assorbenti considerazioni, la domanda attorea è, dunque, da disattendere.
Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto da con atto depositato il Parte_1
CP_ 4.10.2023, nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Lecce, il 5 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Putignano, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
Francesca Belli e Marcello Raho, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato il 4.10.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di assegno CP_ categoria IO con decorrenza aprile 2013, deducendo che l' “per il calcolo della base pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa, ha utilizzato una retribuzione figurativa inferiore al dovuto”, atteso che “per tali periodi (relativi agli anni 1998, 1999, 2000,
2001 e 2004) nella retribuzione pensionabile non sono stati inclusi gli emolumenti extramensili”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo dell'assegno in godimento cat. IO nella misura di euro 925,82 alla decorrenza, includendo nel calcolo della retribuzione pensionabile relativa ai periodi figurativi di cassa
CP_ integrazione e mobilità sino al 2004 gli emolumenti extramensili esclusi dall' per l'effetto CP_ condannare l' alla riliquidazione della prestazione e al pagamento delle differenze dovute pari ad euro 12,99 mensili al 2020 e 2021, euro 13,24 al 2022 e al 2023 euro 14,20 nei limiti della decadenza triennale di legge, oltre ratei successivi spettanti e accessori di legge …”. CP_ L' costituitosi, ha eccepito la decadenza e la prescrizione ex art. 47 e 47 bis D.P.R. n.
639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo
(con conseguente assorbimento della eccezione di prescrizione proposta), ovvero dal 4.10.2023
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
Ai sensi dell'art. 7, comma 9, L.n. 223/91, i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità sono calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale”.
La L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1, a sua volta puntualizza che l'indennità di mobilità spetta “nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Alla luce dei dati normativi che precedono, la Suprema Corte ha, in termini convincenti, chiarito che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale.
Tale retribuzione coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo (che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento), con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita, contenuto nella L. n. 155 del
1981, art. 8, comma 1 (Cass., sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6161), richiamato a pag. 1 del ricorso introduttivo.
Ne consegue che il valore della contribuzione figurativa per mobilità dev'essere commisurato non a un dato virtuale, ma al dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale.
Inoltre, come del tutto significativamente chiarito da Cassazione civile sez. lav.,
29.12.2023, n. 36477, “in particolare, i dati retributivi presi a base dall'ente per il calcolo dell'integrazione salariale sono quelli forniti dal datore di lavoro, già comprensivi, pro quota, CP_ degli emolumenti in discorso. E' noto, infatti, che i datori di lavoro trasmettono all' mediante moduli appositi, i dati retributivi necessari ai fini del calcolo della retribuzione mensile necessaria per determinare l'importo dell'indennità di mobilità, vale a dire quella spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, comprensivi anche dei ratei di mensilità aggiuntive, e tale dato viene poi posto a base del calcolo della contribuzione da accreditare al lavoratore;
pertanto, se venisse accolta la domanda del pensionato, le dette voci retributive verrebbero computate due volte nella base imponibile” (vds. altresì sul punto Cass. n. 17044/21 che da Cass. n. 4724/22).
Dovendosi, pertanto, procedere alla quantificazione delle retribuzioni figurative da accreditare per il periodo di mobilità che viene in rilievo sulla base dei presupposti normativi dappresso citati, assorbente rilievo, in senso preclusivo all'accoglimento attorea, la considerazione che, in difetto delle originarie denunce aziendali, delle buste paga e/o del contratto di lavoro, non vi è modo di enucleare una retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale diversa rispetto a quella considerata nella liquidazione operata dall'istituto previdenziale.
In altri termini, dall'assenza del dato in questione non può che discendere l'opinabilità di ogni ulteriore conteggio (ivi compreso quello a fondamento del ricorso, secondo cui “per ottenere la retribuzione figurativa corretta basterà dividere la retribuzione pensionabile annua figurativa per 12 mensilità e moltiplicare il risultato per 13 mensilità”, ove si consideri, come CP_ dappresso già evidenziato, che “i datori di lavoro trasmettono all' … i dati retributivi necessari ai fini del calcolo della retribuzione mensile necessaria per determinare l'importo dell'indennità di mobilità, …, comprensivi anche dei ratei di mensilità aggiuntive …”), laddove ciò che rileva, ai fini del calcolo che viene in rilievo, è soltanto il dato oggettivo (qui non disponibile) della retribuzione (comunicata dal datore di lavoro), cui è riferita l'integrazione salariale.
Dovendosi, quindi, nel caso, applicare “… le specifiche previsioni di legge (L. n. 155 del
1981, art. 8, comma 4, e della L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria” (Cass., sez. VI,
16 giugno 2021, n. 17044, in motivazione;
cfr altresì, Cassazione civile sez. lav., 9.10.2023, n.
28241) e residuando, al contempo, assoluta incertezza in relazione ad ulteriori (ed eventualmente più favorevoli) dati per il calcolo della retribuzione pensionabile riferita ai periodi di mobilità che vengono qui in rilievo (e non essendovi, di riflesso, modo di individuare un valore economico certo, sicché la chiesta ctu contabile non potrebbe, per tale ragione, che assumere valenza meramente esplorativa), sulla base di tali brevi ed assorbenti considerazioni, la domanda attorea è, dunque, da disattendere.
Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto da con atto depositato il Parte_1
CP_ 4.10.2023, nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Lecce, il 5 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma