Articolo 8 della Legge 23 febbraio 1995, n. 43
Articolo 7Articolo 9
Versione
25 febbraio 1995
Art. 8. 1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta e' comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale e' ridotto ad un biennio.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1995
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