Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1833 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamen- Parte_1
te domiciliato in Belmonte Mezzagno (PA), Via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Barrale Gaetana Rita, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_1
re, elettivamente domiciliata in Palermo, Corso Tukory n. 250, presso lo studio dell'Avv. Di Pietrantonio Luca che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, eletti- Controparte_2
vamente domiciliata in Palermo, Via Abruzzi n. 88 presso lo studio dell'avv. Fer- nanda Bono che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– terzo chiamato –
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2049 - 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 03/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha chiesto la condanna della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti, conseguenti ad una caduta verificatasi a Palermo in data 31/05/2019, alle ore 13,00 circa, presso il locale sito in via Emerico Amari, di proprietà e gestito dalla Socie- CP_3
tà convenuta.
L'attore ha esposto che, scendendo le scale per raggiungere il piano inferiore, a causa di materiale oleoso presente su un gradino, non visibile e non segnalato, era scivolato e caduto per terra riportando lesioni.
Ha precisato che, soccorso dagli amici e dal personale del locale, era stato ac- compagnato presso il P.S. dell'Ospedale Bucchieri La Ferla ove i sanitari gli ave- vano diagnosticato “frattura calcagno sn” con prognosi di 28 giorni e, praticata l'immobilizzazione con valva a gambaletto, lo avevano trasferito presso la Casa di
Cura Latteri, per mancanza di posti letto.
L'attore ha aggiunto di essere stato sottoposto, in data 03/06/2019, presso la suddetta Casa di Cura, “ad intervento chirurgico di osteosintesi con tre fili di K e apparecchio gessato e il successivo 06/06/2019, dimesso con diagnosi finale di
“frattura pluriframmentaria scomposta calcagno sinistro” con prognosi di gg. 45 e prescrizione di terapia medica, di mantenere l'apparecchio gessato per gg. 60, di divieto di carico per gg. 90, e di successivo controllo dopo 30 gg. Per la rimozione dell'apparecchio gessato e dei fili di K e dei punti di sutura”.
ha allegato di essersi sottoposto a ulteriori visite orto- Parte_1
pediche e fisiatriche ed esami strumentali, nonché sedute di cicli di FKT.
Completato il necessario iter clinico, gli erano residuati postumi invalidanti per-manenti quantificati, nella consulenza medico – legale di parte a firma del
Dott. nella misura del 16%, ITA di giorni 90, ITP di giorni 70, di cui 30 al Per_1 75% e 40 al 50%.
Tanto premesso ha concluso chiedendo al Tribunale di Parte_1
«Ritenere e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa è da imputare ex art.
2043 e 2051 c.c., ad esclusiva colpa, imprudenza e negligenza della convenuta
; Condannare, conseguentemente, la convenuta Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, al pronto pagamento in favore dell'attore Sig. , del- Parte_1
la somma di €. 1.900,00 per spese mediche, oltre a quella somma che per invalidità temporanea, assoluta e parziale, e danno non patrimoniale (biologico e morale) sarà accertata e quantificata in corso di causa a mezzo di apposita CTU medico legale, o di quella maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale riterrà conforme a giusti- zia per le causali di cui in narrativa. La detta somma dovrà inoltre essere aumenta- ta degli interessi legali dal dovuto fino al soddisfo e della somma dovuta per svalu- tazione monetaria. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30/05/2002 n.115 si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad €. 518,00. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di averne anticipato le spese e di non aver ricevuto acconti sui compensi».
Con comparsa di costituzione con chiamata di terzo, si è costituita in giudizio la che, opponendosi all'accoglimento delle avverse Controparte_1
Parte domande, ha contestato i fatti e gli addebiti rilevando che all'interno del vi era un impiegato costantemente addetto al controllo dei bagni posti al piano inferiore.
Ha aggiunto, inoltre, di essere venuta a conoscenza del sinistro per la prima volta con la notifica dell'atto di citazione e ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazioni, Controparte_5
“per essere mallevata a pagare tutte le somme pretese dal Sig. Parte_3
per le causali meglio specificate in atto di citazione per quella somma che
[...] sarà eventualmente ritenuta di giustizia e liquidata” in forza della polizza n.
380130041 stipulata con la predetta Compagnia.
Alla luce delle superiori difese, la ha concluso Controparte_1
chiedendo di “In via pregiudiziale di rito I) ai sensi e per gli effetti dell'art. 269
c.p.c., stante la domanda avanzata con il presente atto dalla Parte_4
nei confronti del terzo chiamato in causa
[...] Controparte_6
n.q., si chiede che, in modifica dell'udienza di comparizione fissata per il
[...]
25.05.2021, il Giudice adito Voglia disporre nuova udienza di comparizione delle parti relativa al presente giudizio, al fine di consentire la chiamata in causa del ter- zo citato;
II) ritenere e dichiarare inammissibile l'azione proposta dall'attore e, quindi, rigettare tutte le pretese risarcitorie proposte da nei Parte_1
confronti della III) qualora venga dimostrata la responsabilità Parte_4
nella causazione del sinistro e provate le lamentate lesioni subite dall'odierno atto- re, ritenere e dichiarare, comunque, indenne la in virtù del con- Parte_4
tratto di polizza assicurativa stipulato con il terzo chiamato, Controparte_6
IV) Ritenere e dichiarare, per tanto, manlevata la nel risarcimento Parte_4
dei danni tutti subiti dall'attore condannando, alla concorrenza della somma che sarà ritenuta di giustizia per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al
Sig. , il terzo V) Con condanna alle Parte_1 Controparte_6
spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore costituito.”
Autorizzata la chiamata, si è costituita la e ha contestato Controparte_2
la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro, ritenendo non provato sia il fatto storico sia l'entità del quantum richiesto.
La Compagnia ha, altresì, escluso la responsabilità della Controparte_7
deducendo la responsabilità esclusiva o concorrente del danneggiato
[...]
per non aver prestato la dovuta attenzione nello scendere le scale e non essersi avveduto della sostanza oleosa e, conseguentemente, evitare la caduta.
Infine, la Compagnia chiamata ha rilevato che “l'impresa assicuratrice chiamata in causa non risponde, comunque ed in ogni caso, delle spese processuali dell'assi- curato chiamante in causa – peraltro non richieste - costituitosi con legale da essa società assicuratrice non incaricato o nominato, come espressamente convenuto tra le parti con la polizza assicurativa stipulata” ed ha concluso chiedendo che “disat- tesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto, per- ché infondate, illegittime e, comunque, non provate nei necessari presupposti di fat- to e di diritto, le domande risarcitorie, fatte valere dal sig. Parte_1
nei confronti della convenuta, in persona del suo Controparte_8
legale rappresentante, e, correlativamente, rigettare, per difetto del relativo debito risarcitorio, la domanda di garanzia spiegata dalla Controparte_8
nei confronti della ora con vitto-
[...] Controparte_9 Controparte_2
ria di spese, competenze ed onorari del giudizio. In via meramente subordinata, nell'ipotesi non temuta di accoglimento delle domande attrici nei confronti della convenuta, ritenere in ogni caso sussistente la re- Controparte_8
sponsabilità concorrente del danneggiato diminuendo, ai sensi dell'art. 1227, com- ma uno, cod. civ., il risarcimento del danno legittimamente allo stesso attribuibile corrispondentemente alla colpa a suo carico accertata, e comunque ed in ogni caso limitare l'obbligazione contrattualmente assunta dalla già Controparte_2 [...]
incorporante la in favore della Controparte_10 Controparte_9 [...]
convenuta e chiamante in garanzia alle somme che risulteran- Controparte_8
no dovute entro i limiti convenuti quali previsti nella polizza de qua, con compensa- zione delle spese processuali. Emettere ogni altra statuizione conseguenziale e rela- tiva alle eccezioni e conclusioni formulate in seno alla presente comparsa”.
Istruita mediante l'esame del teste e l'espletamento della con- Testimone_1
sulenza medico legale affidata al dott. , la causa ed è stata posta Persona_2 in decisione sulle conclusioni delle parti con provvedimento del 03/02/2025 reso a seguito dell'udienza volta in modalità c.d. cartolare, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di re- plica.
Così riassunti i termini della controversia, quanto alla richiesta formulata dalla compagnia di assicurazione terza chiamata e diretta ad ottenere «l'autorizzazione sia del sottoscritto procuratore a richiedere ed a produrre nel presente giudizio e sia della ora a rilasciare la cartella clinica integrale n° 582 CP_11 CP_12
/2019 della Casa di Cura Latteri relativa al ricovero dell'attore sig. Parte_5
ove veniva inviato dai sanitari del P.S come risulta dal relativo referto ed,
[...]
altresì, si chiede l'autorizzazione del sottoscritto procuratore a richiedere ed a pro- durre nel presente giudizio e del competente Controparte_13
a rilasciare copia del certificato SUES 118 del 31.5.2019 relativo all'intervento in soccorso del sig. e la certificazione della registrazione della Parte_1
chiamata effettuata al 118 relativamente all'intervento richiesto in data 31.05.2019 in soccorso al sig. e, comunque, a depositare il predetto file Parte_1
audio tramite CD in Cancelleria, nonché telematicamente la trascrizione della regi- strazione della predetta richiesta telefonica di intervento», reiterata in seno alle no- te scritte depositate in vista dell'udienza fissata per la precisazione delle conclu- sioni che negli scritti conclusionali, va osservato che non compete al giudice l'autorizzazione all'acquisizione di documenti asseritamente esistenti presso pub- bliche amministrazioni o privati. Peraltro, qualora l'istante avesse inteso fare rife- rimento ad un ordine di esibizione, la richiesta non avrebbe potuto essere ugual- mente accolta poichè il giudice, stante il principio dispositivo della prova che in- forma il processo civile, non può compiere attività sostitutiva degli oneri incom- benti sulle parti e, pertanto, l'ordine di esibizione di atti e/o documenti può esse- re dato solo ove risulti l'impossibilità della parte di procurarseli autonomamente, impossibilità che, nella specie, non risulta in alcun modo.
Nel merito, ritiene il Tribunale che l'istruttoria espletata abbia confermato che l'accadimento del sinistro si è verificato con le modalità riferite nell'atto di citazio- ne.
Viene in rilievo innanzitutto la deposizione del teste di parte attrice, Tes_2
il quale, con espressioni logiche, sufficientemente puntuali e circostanziate,
[...]
sentito all'udienza del 04/07/2023 ha raccontato di avere assistito al sinistro, es- sendosi trovato anche lui presso i locali della Società convenuta: “Siamo scesi per andare a lavarci le mani nel bagno che si tro va accanto alle casse, ma si deve scendere una scala e mentre scendeva, davanti a me, è scivolato. La scala è buia, non c'è passamano, non c'è niente. È scivolato ed è finito per terra. Dopo la caduta io l'ho aiutato a rialzarsi e l'ho accompagnato al piano di sopra e poi abbiamo sco- perto che c'era del liquido sui gradini, però io non l'ho visto, lo diceva il banconista.
Tra i colleghi che lavoravano al bar si accusavano a vicenda di non aver pulito il li- quido dalle scale”.
La presenza di una sostanza sulle scale del locale, pertanto, sebbene non diret- tamente percepita dal teste, è stata da costui confermata in relazione a quanto appreso nell'immediatezza del sinistro dalle dichiarazioni dei soggetti ivi presenti.
La testimonianza è parsa del tutto genuina ed affidabile, specie alla luce del contenuto del verbale di accettazione del danneggiato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Bucchieri la Ferla alle ore 14.30 del 31/05/2019, dal quale emerge che il paziente è giunto per “caduta da una scala in data odierna”.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Trattandosi di una responsabilità di natura oggettiva, come precisato dalla Su- prema Corte di Cassazione, è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostra- zione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta che detto onere probatorio sia stato assolto da parte del danneggiato, spetta al custode, al fine di andare esente da re- sponsabilità, allegare e provare il caso fortuito, ossia l'intervento, nell'eziologia dell'accadimento lesivo, di un fattore estraneo che, per il suo carattere di impre- vedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra res e danno (Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 2660/2013; Cass. Civ. Sez VI n.
25214/2014).
Tale responsabilità si fonda, dunque, sul mero rapporto di custodia, mentre il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura del- la normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito, tanto che la dottrina parla al riguardo di rischio da custodia, piuttosto che di colpa nella custodia.
Quest'ultima, perno dell'imputazione delle conseguenze dannose indotte dalla cosa, designa una relazione di fatto tra un soggetto ed una res che non può, come già detto, essere esclusa a priori sulla sola considerazione della natura demaniale del bene, correlandosi piuttosto all'effettiva possibilità per il custode di esercitare il potere di controllo del bene onde prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo derivanti dal bene.
Da quanto detto deriva, dunque, che, una volta provato, da parte attrice, che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e - dall'altro- che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costi- tuisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 2062/2004;
25243/2006), è onere del convenuto, per andare esente da responsabilità, allega- re e provare l'eventuale impossibilità di esercitare sul bene un'effettiva custodia e vigilanza ovvero l'intervento – nell'eziologia dell'evento – di un fattore causale au- tonomo, suscettibile di interrompere il nesso causale con l'anomalia della res.
È noto che il caso fortuito può essere anche costituito dal fatto di un terzo o dalla condotta dello stesso danneggiato, e che ove tale ultimo comportamento non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e dan- no, può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 co.1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'inciden- za causale di tale colpa sull'evento dannoso (Cass. 21328/2010; 9546/10,
1002/10, 11227/08).
La Suprema Corte ha recentemente precisato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.
1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del do- vere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espres- so dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possi- bile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da par- te del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del compor- tamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rende- re possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolari- tà causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. n. 9315/2019 e n. 2480/2018).
Chiarito che l'espressione “colpa del danneggiato” va intesa non quale fattore psicologico, bensì nel senso della oggettiva violazione di regole di cautela, perché la condotta del danneggiato possa rilevare nel contesto dell'art. 2051 c.c. è neces- sario che integri il caso fortuito ovvero quel fattore determinante, autonomo, ec- cezionale, imprevedibile ed inevitabile, che risulti dotato di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, interrompendo la relazione di causa- lità tra la res e l'evento; è quindi necessario che il comportamento del danneggiato possa qualificarsi come estraneo “al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del con- corso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.
(applicabile all'art. 2051 c.c. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.); e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo
– ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottem- peranza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto” (in questi termini Cass. n.
2481/2018).
Nel caso di specie, deve escludersi che la condotta del danneggiato abbia spie- gato una pur modesta efficacia causale rispetto all'evento di danno verificatosi, che va quindi ascritto alla esclusiva responsabilità del custode che, pur cono- scendo lo stato del luogo ove si è verificato il sinistro, non ha provveduto alla se- gnalazione del pericolo né si è attivato per sollecitare a terzi la rimozione della so- stanza presente sulle scale.
La pretesa risarcitoria dell'attore va dunque accolta nei limiti delle risultanze a cui è pervenuto il Consulente Tecnico nominato nel corso del giudizio.
Ed infatti, il Tribunale reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il C.T.U., il quale, sulla base della documentazione prodotta ed in riferimento a quanto ac- certato nel corso dell'esame clinico-anamnestico, ha ravvisato “il nesso di causali- tà tra la dinamica riferita e le lesioni riportate dopo il fatto per cui è causa” e ha formulato la seguente diagnosi “Postumi di pregresso trauma con frattura pluri- frammentaria del calcagno sinistro trattata chirurgicamente con osteosintesi con tre fili di Kirschner e successiva immobilizzazione in apparecchio gessato femoropoda- lico”.
Corrette appaiono dunque – in difetto di rilievi critici e tenuto conto delle con- siderazioni esposte dall'ausiliario circa i baremes applicabili per la valutazione del danno alla salute – sia la durata della inabilità temporanea assoluta, stimata in
60 giorni, sia l'invalidità temporanea parziale al 75%, stimata in 15 gg.,
l'invalidità temporanea parziale al 50% stimata in 15 gg. e l'invalidità temporanea parziale al 25%, stimata in 30 giorni, sia la valutazione del danno biologico per- manente quantificabile nella misura del 10%.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto – risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass. S.U. 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale - il Tri- bunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di
Cassazione in materia;
adotta, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno ricono- sciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ.,
Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
I valori tabellari adottati dall'Osservatorio milanese tengono, peraltro, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimo- niale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e dei riflessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi contemplano, altresì, mediante un incremento del valore punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patri- moniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora delineate nel testo dell'art. 138 novellato dalla legge 124/2017, che al punto e) del comma 2 prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in appli- cazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione.
Come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicet- tivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratte- rizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della soffe- renza (Cass. 901/18; 20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la con- giunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno bio- logico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei al- la determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); di tal ché soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiu- dizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata va- lutazione e liquidazione" (Cass. 10816/19; 901/18).
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, in quanto già contemplate nella nozio- ne dinamica del danno biologico e quindi valutate sia nella determinazione della percentuale di riduzione dell'integrità psico – fisica che nella quantificazione del valore punto base (tabellare) di danno biologico, delle peculiari e specifiche moda- lità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite la personalizzazione – in aumento o in diminuzione - della somma a tale titolo dovuta, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13; 5243/14).
E però, proprio in ragione di quanto fin qui osservato circa la nozione di danno biologico quale compromissione delle abilità della vittima correlata alla menoma- zione permanente della salute, le conseguenze, sul piano della loro incidenza sul- la vita quotidiana e sugli aspetti dinamico – relazionali, che sono generali ed ine- vitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giusti- ficano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimo- niale, perché già adeguatamente considerate e ristorate dai valori monetari tabel- lari (Cass. civ. 7513/18).
Nel caso di specie, in mancanza di qualsiasi puntuale allegazione e tenuto con- to della modesta entità dei postumi, non v'è spazio né per alcuna ulteriore perso- nalizzazione della liquidazione, rispetto a quella base tabellare, né per il risarci- mento di un pregiudizio morale, nell'accezione sopra chiarita, di cui parte attrice non ha puntualmente dedotto l'esistenza.
In applicazione di tali criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle mi- lanesi aggiornate - edizione 2024, con riferimento al periodo di inabilità tempora- nea, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di €
115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, per un totale di €
9.918,75, di cui € 6.900,00 per inabilità temporanea assoluta, € 1.293,75 per in- validità temporanea parziale al 75%; € 862,50 per invalidità temporanea parziale al 50% ed € 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25% mentre, per la le- sione permanente dell'integrità psicofisica, tenuto conto dell'età della parte lesa al tempo del sinistro (45 anni), del grado di in-validità permanente riconosciuta (pari al 10 %) e del valore base, va liquidata la somma pari ad € 20.377,00.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attrice ascende a complessivi € 30.295,75.
Vanno altresì riconosciute all'attore le spese mediche sostenute, pari ad €
1900,00, ritenute dal C.T.U., congrue e coerenti per i trattamenti sanitari del ca- so, che occorre rivalutare all'attualità (€ 2240,10) secondo gli indici ISTAT FOI co- sto della vita, dalla data di ciascun esborso (ovvero, preferibilmente, da una data intermedia), trattandosi di credito di valore.
Spetta inoltre a il ristoro del danno rappresentato dalla Parte_1
mancata disponibilità del quantum dovutole a titolo risarcitorio, derivante dal ri- tardo con cui le viene liquidato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liqui- dazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini mone- tari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
– è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle prestazioni risarcitorie dovute, può in via pre- suntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compati- bili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema
Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97,
492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di spe- cie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivaluta- zione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incre- mentano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cu- mulati tra loro senza rivalutazione.
L'importo risarcitorio, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende dunque ad € 33.136,16.
Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
In ossequio al principio della soccombenza, la va Controparte_1
condannata alla refusione delle spese processuali in favore della parte attrice, li- quidate nel dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del
2014, applicando, per le prime due fasi, i valori medi tabellari previsti per lo sca- glione di riferimento in relazione al decisum e riducendo del 40% quelli relativi al- le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della speditezza dell'attività istrutto- ria orale e tecnica e della semplicità delle questioni decisorie.
Le spese occorse per la C.T.U. medico legale vanno, del pari, poste in via defini- tiva a carico della convenuta Controparte_1
In forza della polizza n. 380130041, è tenuta a tenere in- Controparte_2
denne la per capitale, rivalutazione, interessi e spe- Controparte_1
se legali che la stessa è tenuta a pagare a favore dell'attore, in virtù della presente pronuncia.
Per quanto concerne le spese legali, il rilievo difensivo di Controparte_2
secondo cui l'art.
4.2 delle condizioni generali di polizza (pag. 61 All. “Condizioni generali di polizza di ) esclude il riconoscimento delle spese sostenute CP_2
dall'aderente per legali e/o tecnici che non siano da essa designati o approvati, non può essere condiviso.
E' noto, infatti, che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione – cui si aderisce - “In materia di assicurazione della responsabilità civi- le vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indi- cazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite so- stenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presup- posto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato;
b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soc- combenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale….” (in termini la massima di Cass. n.4275/2024, conforme Cass. n. 18076/2020).
Per di più, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – condivisa da que- sto giudice – la clausola sarebbe comunque nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. (vedi Cass. n.
21220/2022).
Le spese di lite tra la convenuta e la compagnia assicurativa terza chiamata re- lative alla domanda di manleva seguono la soccombenza e vengono liquidate con i medesimi criteri sopra indicati.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, di- sattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
in accoglimento della domanda spiegata da;
Parte_1
condanna la in persona del legale rappresentan- Controparte_1
te pro tempore, a pagare a la somma di € 35.376,26 oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;
condanna la in persona del legale rappresentan- Controparte_1
te pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_6
dro, che liquida in complessivi € 5.731,60, oltre C.U., marca, I.V.A., C.P.A. e rim- borso spese ex art. 2 D.M. 55/2014; pone le spese relative alla C.T.U. medico – legale a carico della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
condanna a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore di quanto questa sarà tenu-
[...]
ta a pagare in favore dell'attore per capitale, rivalutazione, interessi e spese legali;
condanna in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_2
pore al pagamento in favore della in persona del le- Controparte_1
gale rappresentante pro tempore, delle spese di lite da quest'ultimo sostenute, che liquida in complessivi € 5.731,60, oltre C.U. I.V.A., C.P.A. e rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014;
Così deciso in Palermo in data 27/05/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.