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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3333/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERLONI Parte_1 C.F._1
MANUELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERLONI Controparte_1 C.F._2
MANUELA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 02/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati obbligandosi a mantenere l'uno nei confronti dell'altro un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui dignità;
2) la sig.ra dà atto di aver già lasciato la casa coniugale sita in via Bigi Veles 11 Controparte_1
Novi di Modena condotta in affitto dalla sig.ra madre del sig. e che la stessa abita. Controparte_2 Parte_1
La casa coniugale, pertanto, rimarrà assegnata al sig. ; Parte_1
3) entrambi i coniugi dichiarano di essere, e reciprocamente si riconoscono, economicamente indipendenti, rinunciando a qualsiasi assegno di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
4) la figlia minore rimarrà affidata a entrambi i genitori, con collocamento paritetico e con residenza presso il padre (salvo diverso accordo tra i genitori stessi).
5) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni riguardanti la prole, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
In ogni caso i coniugi saranno quindi tenuti a consultarsi e a assumere concordemente tutte le decisioni, in particolare quelle riguardanti la cura, crescita, l'educazione, la religione e l'istruzione della figlia, stabilendo altresì, in modo univoco le modalità di attuazione delle decisioni.
6) I genitori potranno vedere la figlia liberamente previo accordo con l'uno con l'altro, ma in ogni caso vengono fissati i termini minimi obbligatori seguenti:
• durante il periodo scolastico secondo un ciclo basato su due settimane:
SETTIMANA 1: la figlia resterà con il padre dall'uscita da scuola per due pernottamenti infrasettimanali al martedì e al giovedì e il week end fino al rientro a scuola del lunedì. I restanti giorni con la madre.
SETTIMANA 2: la figlia resterà con il padre dall'uscita di scuola per tre pernottamenti infrasettimanali al martedì, al giovedì e al venerdì. I restanti giorni con la madre • per le vacanze estive, Natalizie e Pasquali: per le vacanze estive, Natalizie e Pasquali trascorrerà con i genitori rispettivamente i seguenti periodi continuativi:
7 giorni durante le vacanze Natalizie, precisandosi che l'anno che passerà il Natale con il padre, il
Capodanno sarà con la madre e viceversa l'anno successivo e così di seguito;
- 3 giorni per le vacanze Pasquali, precisandosi che l'anno che passerà il giorno di Pasqua con il padre,
il lunedì successivo sarà con la madre e viceversa l'anno successivo;
- per le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé il figlio per almeno 3 settimane di cui 15 giorni consecutivi (da concordarsi tra i medesimi entro il mese di febbraio di ogni anno) nel mese di agosto, o, a sua scelta, nel restante periodo feriale che va da giugno a settembre di ogni anno. Qualora
entrambi i genitori concentrassero le ferie nel mese di agosto, alterneranno tra loro di anno in anno le prime due settimane con le ultime due del mese. In ogni caso e a prescindere da quanto sopra, entrambi i genitori si impegnano a rispettare per quanto possibile i desideri del figlio;
fermo quanto sopra, è facoltà di ciascun genitore in qualsiasi periodo portare con sé il figlio minore per brevi vacanze, che verranno organizzate sempre previo accordo con l'altro genitore. In caso di viaggi all'estero del figlio minore in paesi extraeuropei o nei Paesi che non hanno aderito all'Accordo Europeo sul regime della circolazione, necessiterà il consenso scritto di entrambi i genitori, a prescindere che uno di essi accompagni il minore medesimo;
- i coniugi sono tenuti a comunicarsi l'esatto indirizzo e recapito telefonico delle località di villeggiatura nelle quali separatamente trascorreranno le vacanze con la figlia, consentendo almeno una videochiamata al giorno con la minore.
La bambina trascorrerà il giorno della Festa della Mamma con la sig.ra ed il giorno della Festa CP_1
del Papà con il sig. indipendentemente dal calendario ordinario. Parte_1
7) Tenuto conto che della attuale maggiore capacità economica del padre e del fatto che lo stesso potrà
continuare ad abitare l'immobile condotto in locazione dalla di lui madre (nonna paterna della minore) e che la madre ha espresso la volontà di ricercare una sistemazione autonoma in affitto, il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 450,00 mensile in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente alle seguenti coordinate bancarie: [...] trattenendo esso stesso l'Assegno Unico per la figlia. Detto importo verrà aggiornato dal settembre 2026, così come per tutti gli anni successivi, con riferimento agli indici ISTAT maturati nell'anno precedente.
Resta inteso tra le Parti che per il caso in cui la madre trovi una sistemazione autonoma o comunque i genitori concordino nel trasferire la residenza della figlia presso la madre, ad essa spetterà l'Assegno Unico per la figlia e il contributo al mantenimento verrà ridotto a € 300,00 al mese da corrispondere in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario. In ogni caso il contributo al mantenimento per la figlia minore verrà ridotto a € 300,00 al mese nel momento in cui la madre trovi una occupazione con redditi analoghi a quelli attuali del sig. (€ 1.200 mensili ca). Parte_1
8) I coniugi convengono di concorrere al 50% pro capite nelle spese c.d. straordinarie non comprese nel contributo mensile di cui sopra, uniformandosi al criterio in uso presso questo On. Tribunale, quindi come di seguito:
A) Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo:
a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
d) tickets sanitari;
B) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
e) farmaci particolari;
C) Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa
D) Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F) Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze (senza i genitori);
inoltre
8) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n.
898/1970 e dell'art. 473 bis 51 c.p.c.;
9) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e in data 7.5.2017; Parte_1 CP_1
10) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. - Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
L'IA (RE) il 06/11/1973 e nata in [...] il Controparte_1
22/02/1998.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2017, atto n.27, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. 5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3333/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERLONI Parte_1 C.F._1
MANUELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERLONI Controparte_1 C.F._2
MANUELA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 02/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati obbligandosi a mantenere l'uno nei confronti dell'altro un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui dignità;
2) la sig.ra dà atto di aver già lasciato la casa coniugale sita in via Bigi Veles 11 Controparte_1
Novi di Modena condotta in affitto dalla sig.ra madre del sig. e che la stessa abita. Controparte_2 Parte_1
La casa coniugale, pertanto, rimarrà assegnata al sig. ; Parte_1
3) entrambi i coniugi dichiarano di essere, e reciprocamente si riconoscono, economicamente indipendenti, rinunciando a qualsiasi assegno di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
4) la figlia minore rimarrà affidata a entrambi i genitori, con collocamento paritetico e con residenza presso il padre (salvo diverso accordo tra i genitori stessi).
5) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni riguardanti la prole, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
In ogni caso i coniugi saranno quindi tenuti a consultarsi e a assumere concordemente tutte le decisioni, in particolare quelle riguardanti la cura, crescita, l'educazione, la religione e l'istruzione della figlia, stabilendo altresì, in modo univoco le modalità di attuazione delle decisioni.
6) I genitori potranno vedere la figlia liberamente previo accordo con l'uno con l'altro, ma in ogni caso vengono fissati i termini minimi obbligatori seguenti:
• durante il periodo scolastico secondo un ciclo basato su due settimane:
SETTIMANA 1: la figlia resterà con il padre dall'uscita da scuola per due pernottamenti infrasettimanali al martedì e al giovedì e il week end fino al rientro a scuola del lunedì. I restanti giorni con la madre.
SETTIMANA 2: la figlia resterà con il padre dall'uscita di scuola per tre pernottamenti infrasettimanali al martedì, al giovedì e al venerdì. I restanti giorni con la madre • per le vacanze estive, Natalizie e Pasquali: per le vacanze estive, Natalizie e Pasquali trascorrerà con i genitori rispettivamente i seguenti periodi continuativi:
7 giorni durante le vacanze Natalizie, precisandosi che l'anno che passerà il Natale con il padre, il
Capodanno sarà con la madre e viceversa l'anno successivo e così di seguito;
- 3 giorni per le vacanze Pasquali, precisandosi che l'anno che passerà il giorno di Pasqua con il padre,
il lunedì successivo sarà con la madre e viceversa l'anno successivo;
- per le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé il figlio per almeno 3 settimane di cui 15 giorni consecutivi (da concordarsi tra i medesimi entro il mese di febbraio di ogni anno) nel mese di agosto, o, a sua scelta, nel restante periodo feriale che va da giugno a settembre di ogni anno. Qualora
entrambi i genitori concentrassero le ferie nel mese di agosto, alterneranno tra loro di anno in anno le prime due settimane con le ultime due del mese. In ogni caso e a prescindere da quanto sopra, entrambi i genitori si impegnano a rispettare per quanto possibile i desideri del figlio;
fermo quanto sopra, è facoltà di ciascun genitore in qualsiasi periodo portare con sé il figlio minore per brevi vacanze, che verranno organizzate sempre previo accordo con l'altro genitore. In caso di viaggi all'estero del figlio minore in paesi extraeuropei o nei Paesi che non hanno aderito all'Accordo Europeo sul regime della circolazione, necessiterà il consenso scritto di entrambi i genitori, a prescindere che uno di essi accompagni il minore medesimo;
- i coniugi sono tenuti a comunicarsi l'esatto indirizzo e recapito telefonico delle località di villeggiatura nelle quali separatamente trascorreranno le vacanze con la figlia, consentendo almeno una videochiamata al giorno con la minore.
La bambina trascorrerà il giorno della Festa della Mamma con la sig.ra ed il giorno della Festa CP_1
del Papà con il sig. indipendentemente dal calendario ordinario. Parte_1
7) Tenuto conto che della attuale maggiore capacità economica del padre e del fatto che lo stesso potrà
continuare ad abitare l'immobile condotto in locazione dalla di lui madre (nonna paterna della minore) e che la madre ha espresso la volontà di ricercare una sistemazione autonoma in affitto, il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 450,00 mensile in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente alle seguenti coordinate bancarie: [...] trattenendo esso stesso l'Assegno Unico per la figlia. Detto importo verrà aggiornato dal settembre 2026, così come per tutti gli anni successivi, con riferimento agli indici ISTAT maturati nell'anno precedente.
Resta inteso tra le Parti che per il caso in cui la madre trovi una sistemazione autonoma o comunque i genitori concordino nel trasferire la residenza della figlia presso la madre, ad essa spetterà l'Assegno Unico per la figlia e il contributo al mantenimento verrà ridotto a € 300,00 al mese da corrispondere in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario. In ogni caso il contributo al mantenimento per la figlia minore verrà ridotto a € 300,00 al mese nel momento in cui la madre trovi una occupazione con redditi analoghi a quelli attuali del sig. (€ 1.200 mensili ca). Parte_1
8) I coniugi convengono di concorrere al 50% pro capite nelle spese c.d. straordinarie non comprese nel contributo mensile di cui sopra, uniformandosi al criterio in uso presso questo On. Tribunale, quindi come di seguito:
A) Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo:
a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
d) tickets sanitari;
B) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
e) farmaci particolari;
C) Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa
D) Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F) Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze (senza i genitori);
inoltre
8) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n.
898/1970 e dell'art. 473 bis 51 c.p.c.;
9) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e in data 7.5.2017; Parte_1 CP_1
10) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. - Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
L'IA (RE) il 06/11/1973 e nata in [...] il Controparte_1
22/02/1998.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2017, atto n.27, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. 5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale