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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6259/2025 R.G.
TRA
FF ata ad AVERSA (CE) il 05/03/1950 Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.2024, parte ricorrente assumeva di aver inoltrato in data 23/03/2024 domanda amministrativa al fine di ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità ex art 3 co 3 l. 104/92, all'esito della quale veniva riconosciuta invalida al 100% ma senza necessità di assistenza continua e portatrice di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 l. 104/92.
Pertanto, parte ricorrente, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., presentava istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art 3 co 3 l. 104/92 sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, riconoscendo il requisito sanitario richiesto, ossia l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art 3 co 3 l. 104/92 dal mese di dicembre 2024.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento della prestazione richiesta sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa, inoltrata all'Istituto
Compente in data 23/03/2024.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetta da patologie che le riconoscerebbero il diritto all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità ex art 3 co 3 l. 104/92 sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, la difesa di parte ricorrente assumeva che già agli atti era presente apposita certificazione (risonanza magnetica cranio encefalica del 13\03\2024 e verbale che riportava un grave decadimento cognitivo con scala MMSE 12\30, CP_1
2 poco lucida non orientata e poco collaborante) che avrebbe confermato la decorrenza della prestazione da un data differente e precedente rispetto a quella indicata dal consulente.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Osserva il Tribunale che la consulenza resa dal ctu appare coerente intrinsecamente e compatibile con le risultanze istruttorie nonché immune da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito dell'esame della documentazione medica allegata agli atti, ha ritenuto la stessa non sufficientemente esaustiva ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste, disponendo in sede di visita l'acquisizione di ulteriore certificazione ortopedica, ritenuta necessaria per una compiuta valutazione del caso. Solo alla luce della nuova documentazione così acquisita, il ctu ha potuto concludere per la sussistenza dei presupposti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente i requisiti sanitari oggetto dell'istanza dal mese di dicembre 2024 e non dal momento della presentazione della domanda amministrativa (23/03/2024).
Deve, invero, ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da “Vasculopatia cerebrale cronica con moderata compromissione delle funzioni cognitivo-mnesiche, artrosi polidistrettuale in soggetto con artrite psoriasica
3 con severa compromissione della funzionalità articolare del rachide lombare, delle ginocchia e delle anche”.
Difatti, il consulente dettagliatamente specificava: “Da quanto suddetto si evince chiaramente che la Signora è affetta da un complesso quadro Parte_2
patologico caratterizzato da una vasculopatia cerebrale cronica complicata da un decadimento delle funzioni cognitivo-mnesiche e da una impegnativa artrosi polidistrettuale in soggetto affetto altresì da artrite psoriasica. La sofferenza del tessuto cerebrale conseguente alla vasculopatia cerebrale cronica provoca una moderata compromissione delle funzioni cognitivo-mnesiche, mentre la patologia articolare causata da fenomeni degenerativi di tipo osteoartrosi ed infiammatori da artrite psoriasica è causa di evidenti deficit funzionali al rachide ed agli arti inferiori.
Dalla documentazione agli atti si rileva un progressivo peggioramento del quadro clinico ben descritto dallo Specialista Ortopedico dell' nella relazione CP_2
redatta su richiesta del sottoscritto. Pertanto, è evidente che le patologie che affliggono la Signora determinano una perdita di autonomia della Parte_2
perizianda che, valutata la documentazione agli atti nonché l'obiettività clinica rilevata nel corso delle operazioni peritali, può essere riconosciuta dal dicembre
2024 data della visita effettuata dal sottoscritto.
Per quanto suddetto è giusto riconoscere la Signora invalido Parte_2
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età grave 100% a partire dalla data della domanda amministrativa, mentre dal dicembre 2024 sono presenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
È doveroso, altresì, riconoscere alla ricorrente lo stato di Parte_2
“persona handicappata con minorazione avente connotazione di gravità e con necessità di assistenza continuativa, globale e permanente ai sensi dell'art. 3 comma
1 e 3, della legge 104/92”, a decorrere dal dicembre 2024.”
4 Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità indennizzabile nei termini previsti dalla legge dalla data stabilita dal c.t.u.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP sussisteva il requisito sanitario dal mese di dicembre 2024, dovendosi evidentemente ritenere, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso in opposizione va respinto e va confermato l'accertamento del requisito sanitario così come risultante dalla consulenza espletata in sede di a.t.p.:
Soggetto che necessita di assistenza continua essendo in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita e persona handicappata con minorazione avente connotazione di gravità e con necessità di assistenza continuativa, globale e permanente ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 3, della legge 104/92 a decorrere dal dicembre 2024.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
accerta che parte ricorrente ha i requisiti sanitati relativi all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità ex art 3 co 3 l 104/92 a decorrere dal mese di dicembre 2024.
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 26/06/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6259/2025 R.G.
TRA
FF ata ad AVERSA (CE) il 05/03/1950 Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.2024, parte ricorrente assumeva di aver inoltrato in data 23/03/2024 domanda amministrativa al fine di ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità ex art 3 co 3 l. 104/92, all'esito della quale veniva riconosciuta invalida al 100% ma senza necessità di assistenza continua e portatrice di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 l. 104/92.
Pertanto, parte ricorrente, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., presentava istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art 3 co 3 l. 104/92 sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, riconoscendo il requisito sanitario richiesto, ossia l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art 3 co 3 l. 104/92 dal mese di dicembre 2024.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento della prestazione richiesta sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa, inoltrata all'Istituto
Compente in data 23/03/2024.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetta da patologie che le riconoscerebbero il diritto all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità ex art 3 co 3 l. 104/92 sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, la difesa di parte ricorrente assumeva che già agli atti era presente apposita certificazione (risonanza magnetica cranio encefalica del 13\03\2024 e verbale che riportava un grave decadimento cognitivo con scala MMSE 12\30, CP_1
2 poco lucida non orientata e poco collaborante) che avrebbe confermato la decorrenza della prestazione da un data differente e precedente rispetto a quella indicata dal consulente.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Osserva il Tribunale che la consulenza resa dal ctu appare coerente intrinsecamente e compatibile con le risultanze istruttorie nonché immune da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito dell'esame della documentazione medica allegata agli atti, ha ritenuto la stessa non sufficientemente esaustiva ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste, disponendo in sede di visita l'acquisizione di ulteriore certificazione ortopedica, ritenuta necessaria per una compiuta valutazione del caso. Solo alla luce della nuova documentazione così acquisita, il ctu ha potuto concludere per la sussistenza dei presupposti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente i requisiti sanitari oggetto dell'istanza dal mese di dicembre 2024 e non dal momento della presentazione della domanda amministrativa (23/03/2024).
Deve, invero, ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da “Vasculopatia cerebrale cronica con moderata compromissione delle funzioni cognitivo-mnesiche, artrosi polidistrettuale in soggetto con artrite psoriasica
3 con severa compromissione della funzionalità articolare del rachide lombare, delle ginocchia e delle anche”.
Difatti, il consulente dettagliatamente specificava: “Da quanto suddetto si evince chiaramente che la Signora è affetta da un complesso quadro Parte_2
patologico caratterizzato da una vasculopatia cerebrale cronica complicata da un decadimento delle funzioni cognitivo-mnesiche e da una impegnativa artrosi polidistrettuale in soggetto affetto altresì da artrite psoriasica. La sofferenza del tessuto cerebrale conseguente alla vasculopatia cerebrale cronica provoca una moderata compromissione delle funzioni cognitivo-mnesiche, mentre la patologia articolare causata da fenomeni degenerativi di tipo osteoartrosi ed infiammatori da artrite psoriasica è causa di evidenti deficit funzionali al rachide ed agli arti inferiori.
Dalla documentazione agli atti si rileva un progressivo peggioramento del quadro clinico ben descritto dallo Specialista Ortopedico dell' nella relazione CP_2
redatta su richiesta del sottoscritto. Pertanto, è evidente che le patologie che affliggono la Signora determinano una perdita di autonomia della Parte_2
perizianda che, valutata la documentazione agli atti nonché l'obiettività clinica rilevata nel corso delle operazioni peritali, può essere riconosciuta dal dicembre
2024 data della visita effettuata dal sottoscritto.
Per quanto suddetto è giusto riconoscere la Signora invalido Parte_2
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età grave 100% a partire dalla data della domanda amministrativa, mentre dal dicembre 2024 sono presenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
È doveroso, altresì, riconoscere alla ricorrente lo stato di Parte_2
“persona handicappata con minorazione avente connotazione di gravità e con necessità di assistenza continuativa, globale e permanente ai sensi dell'art. 3 comma
1 e 3, della legge 104/92”, a decorrere dal dicembre 2024.”
4 Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità indennizzabile nei termini previsti dalla legge dalla data stabilita dal c.t.u.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP sussisteva il requisito sanitario dal mese di dicembre 2024, dovendosi evidentemente ritenere, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso in opposizione va respinto e va confermato l'accertamento del requisito sanitario così come risultante dalla consulenza espletata in sede di a.t.p.:
Soggetto che necessita di assistenza continua essendo in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita e persona handicappata con minorazione avente connotazione di gravità e con necessità di assistenza continuativa, globale e permanente ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 3, della legge 104/92 a decorrere dal dicembre 2024.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
accerta che parte ricorrente ha i requisiti sanitati relativi all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità ex art 3 co 3 l 104/92 a decorrere dal mese di dicembre 2024.
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 26/06/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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