Articolo 9 della Legge 23 febbraio 1995, n. 43
Articolo 8
Versione
25 febbraio 1995
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1995
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