Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 20679/2022
REPY BBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori, all'udienza del 31.10.2024 lette le note di T.S. ex art. 127 ter c.pc., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 20679/2022 R.G. promossa da:
Parte 1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Pisani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Piazza Vanvitelli, 15; CONTRO
,(già Controparte_2
, in Controparte_1
, persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla via Grezar n. 14 (c.f. P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Del Prete, presso la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via Tommaso D'Aquino, 67
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione iscrizione ipotecaria CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a iscrizione ipotecaria, l'istante agiva in giudizio contro 1 per l'accertamento di illegittimità Controparte_1 dell'iscrizione ipotecaria per omesso contraddittorio, violazione degli artt. 50 commi I e II e 77 del D.P.R. 602/73, per inesistenza, nullità, irregolarità della notifica dei titoli presupposto/cartelle esattoriali nonché della comunicazione preventiva di iscrizione. ipotecaria e, infine, per prescrizione dei crediti. Così concludeva: "...disattesa e rigettata ogni contraria deduzione, difesa ed eccezione avversa, dichiarati nulli ed irrilevanti gli atti difformi dagli originali ed originari o in fotocopia vantati dalla convenuta e disconosciuti perché diversi, parziali ed incompleti, ossia palesemente difformi alle originarie ed originali presunte cartelle esattoriali (ex sentenza Cass. Sez. Unite 12244/09) mai regolarmente notificate da soggetti qualificati ed ai sensi degli artt. 137, 148 cpc e artt. 26 DPR 602/73 e art. 37 D. L. 223/06 e di cui non vi è prova, ed, inoltre,
- preliminarmente, dichiarare improcedibili ed illegittime le due iscrizioni ipotecarie opposte per violazione artt. 2697 e 2836 cc, con repertorio n. 2550/7115, oltre che perché disposta in assenza di preventivo "contraddittorio endoprocedimentale" e sulla base di cartelle/avvisi inesistenti e/o non notificati e di presunti crediti oramai prescritti quindi, previa DICHIARAZIONE DI INESISTENZA ed in subordine di
[...]
Controparte_3 delle pretese di pagamento e relative '
cartelle presupposto della ipoteca, ordinare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria opposta sui beni dell'istante, previo invito alla convenuta ad esibire/depositare la documentazione in originale delle cartelle ed avvisi ex art. 50 I e II DPR 602/73 per cui sono state inscritte le ipoteche come previsto ex artt. 26 e 57 II Co e 77 bis DPR 602/73 e art. 60 DPR 600/73 e dimostrare la regolarità delle notifiche ed iscrizione a ruolo nei termini previsti ex art 25/26 D.P.R. 602/1973;
- conseguenzialmente, dichiarare NULLE, per accertata inesistenza / irregolarità dei presunti titoli di credito e della necessaria notifica delle cartelle/avvisi presupposto, L'ISCRIZIONE IPOTECARIA per cui è causa, illegittimamente eseguita ed ancora oggi imposta dalla convenuta sul bene di proprietà dell'attore; condannare la Controparte_1 alla cancellazione da ogni banca
-
dati e software informatico, in via subordinata alla riduzione, a sue spese della illegittima iscrizione ipotecaria risultante dalla visura allegata, che abbiansi qui per ripetuta e trascritta ed alla riabilitazione dei dati dell'istante a mezzo i termini e modi che questo On.le Giudicante riterrà opportuni ed adeguati ex art. 120 cpc;
-condannare la convenuta, ex art. 91 cpc e ss, secondo tariffa professionale forense e giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, al pagamento delle spese di giudizio
- anche ai sensi dell'art. 96 I, II e III co. cpc per la temerarietà ed illegittimità della pretesa e relativa azione esecutiva operata - con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario....".
La causa veniva iscritta a ruolo civile con n. 12996/2018 ed assegnata alla V^sez. civile, dott.ssa Asprone. Con sentenza n° 9954/2022 pubblicata il 10/11/2022, il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Asprone dichiarava l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in funzione di Giudice dell'esecuzione, in ordine a diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito, nelle parti afferenti a crediti di natura previdenziale, rimettendo gli atti al capo dell'ufficio per l'assegnazione della causa al Giudice del Lavoro. La causa, veniva rimessa alla sezione lavoro con R.G. n° 20679/2022. Nei propri scritti difensivi, il ricorrente rilevava, altresì, che nelle more del giudizio interveniva l'annullamento delle cartelle esattoriali nn. 07120090223597148000; n. 0712010006134726000, n.
07120100130057630000n. 07120100107867830000 n. 07120100462732576000 n.
07120100153091104000, 07120100199521552000 poichè rientranti nelle disposizioni della L. 136/2018 e/o del D.L. 41/2021. Pertanto, riportandosi alla sollevata eccezione di prescrizione delle residuali cartelle avvisi di addebito chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'ipoteca perché iscritta per crediti in gran parte annullati dalla cosiddetta Pace fiscale, oltre che per cartelle/avvisi di addebito prescritti e inesigibili. Si costituiva regolarmente 1 chiedendo la cessata Controparte_1 materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, per le sole partite di ruolo rientranti nelle disposizioni della L. 136/2018 e/o D.L. 41/2021 e la condanna al pagamento con vittoria di spese per le cartelle deducendo la regolarità della notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 31 ottobre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione. Lette le note di trattazione scritta, il giudice pronunciava la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
*****
In via preliminare va dichiarata la cessata materia del contendere relativamente alle seguenti cartelle, in quanto rientranti nelle diposizioni della L. 136/2018 e/o del D.L. 41/2021 che prevede l'annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, e/o del D.L. 41/2021 che prevede annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010 per importi fino ad € cinquemila e precisamente:
-n° 07120090223597148000; n° n° 07120100462732576000
07120100081347260000 - n° 07120100107867830000, - n° 07120100130057630000 -
n° 071120100153091104000, -n.07120100199521552000 -n. 071 20100481802634 -
n.071 20110040142175 -n. 07120110249090232. In merito all' iscrizione ipotecaria, la parte ricorrente ne ha eccepito la nullità in quanto non preceduta da preventival comunicazione. Di
contro
CP_4 ha depositato la notifica della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria (atto n. 07176201400001105000), dimostrando di fatto la regolare notifica in data 21.11.2014. 66L'art. 50, 1 comma, D.P.R. 602/73 prevede:
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. L'art. 77 (iscrizione di ipoteca) D.P.R. 602/73 prevede “ 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Il comma 2-bis prevede che L'agente della riscossione è tenuto a notificare al 66
proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà [...]iscritta l'ipoteca di cui al comma 1". Dalla documentazione depositata dall' Controparte 1 risulta che la procedura che ha determinato l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del ricorrente è stata correttamente eseguita. La convenuta ha, infatti, depositato sia copia della comunicazione preventiva di ipoteca ritualmente notificata in data 24.11.2014, sia le relate delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese. Parte opponente solleva eccezioni formali e procedurali per le quali è, peraltro, spirato il termine decadenziale di cui all'art. 617 cpc.
Nell'ipotesi di impugnativa di cartella esattoriale per vizi formali della stessa, parte opponente avrebbe dovuto opporsi alla cartella in oggetto nei termini e nelle forme dell'art. 617 c.p.c., ovvero nel termine perentorio di 20 gg dall'avvenuta notifica della cartella, termine, invece, spirato. Dalla documentazione in atti ( comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, regolare notifica delle cartelle sottese ) risulta che Contr יין ha osservato la procedura regolata DPR n. 602/1973 artt. 50 e 77 e ha, altresì, ritualmente notificato le cartelle di pagamento sottese (cfr relate in atti). Il ricorso va pertanto respinto. Spese compensate in ragione della complessità e della novità della materia trattata.
P.Q.M.
In via preliminare dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alle cartelle
/avvisi di addebito
- n° 07120090223597148000
- n° 07120100462732576000
- n° 07120100081347260000
- n° 07120100107867830000,
- n° 07120100130057630000
- n° 07120100153091104000,
-n.07120100199521552000
-n. 071 20100481802634,
-n.071 20110040142175,
-n. 07120110249090232
Per il resto rigetta il ricorso. Spese compensate. Si comunichi
Napoli, 30.10.2024
ILGL
Dr.ssa Manuela Montuori