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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 12578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12578 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. ER SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 05.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24838/2025 R.G e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, quali eredi di , Parte_4 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Jacopo Arcangeli (ricorrenti);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 10.07.2025 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio l' nella loro qualità di eredi di , CP_1 Persona_1
per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati a far tempo dal 1° giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del settembre 2022 e sino al decesso, con gli accessori di legge, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del
6.2.2025.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare la nullità /invalidità del ricorso e CP_1
della procura rispetto a , deceduta prima del deposito del Parte_4
1 ricorso e di rigettare o comunque dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso medesimo.
E' stato autorizzato il deposito di note illustrative.
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto del 6.2.2025, il Tribunale Civile di Roma Sez.
Lavoro ha omologato rispetto a , l'accertamento del Persona_1
requisito sanitario con riferimento dell'indennità di accompagnamento a far tempo dalla domanda amministrativa del settembre 2022.
Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione prodotta da CP_1
entrambe le parti, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione in favore degli eredi.
Tuttavia, tra i ricorrenti viene menzionata che è morta Parte_4
prima dell'instaurazione del presente giudizio e per tale motivo va dichiarata, non certo l'invalidità/nullità dell'intero ricorso, come eccepito dall' ma CP_1
solo l'inammissibilità della domanda proposta dalla stessa Parte_4
.
[...]
Per il resto va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' CP_1
liquidato la prestazione.
L' ha chiesto di rigettare e/o dichiarare inammissibile il ricorso in ragione CP_1
del fatto che i ricorrenti non hanno prodotto la documentazione integrativa richiesta ai fini del pagamento (che comunque è poi avvenuto) ma tale circostanza, in sé del tutto pacifica e non contestata dai ricorrenti nelle loro note autorizzate, non può certo condurre al rigetto della domanda che, all'esito delle verifiche effettuate dall' è risultata fondata, rilevando piuttosto ai fini delle CP_1
spese che, considerando oltretutto l'inammissibilità della domanda della sig.ra
2 , anche in ragione di tale omissione che giustifica il ritardo del Pt_4
pagamento, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da;
Parte_4
dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma 05.12.2025 Il Giudice
1 ER SS
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. ER SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 05.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24838/2025 R.G e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, quali eredi di , Parte_4 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Jacopo Arcangeli (ricorrenti);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 10.07.2025 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio l' nella loro qualità di eredi di , CP_1 Persona_1
per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati a far tempo dal 1° giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del settembre 2022 e sino al decesso, con gli accessori di legge, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del
6.2.2025.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare la nullità /invalidità del ricorso e CP_1
della procura rispetto a , deceduta prima del deposito del Parte_4
1 ricorso e di rigettare o comunque dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso medesimo.
E' stato autorizzato il deposito di note illustrative.
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto del 6.2.2025, il Tribunale Civile di Roma Sez.
Lavoro ha omologato rispetto a , l'accertamento del Persona_1
requisito sanitario con riferimento dell'indennità di accompagnamento a far tempo dalla domanda amministrativa del settembre 2022.
Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione prodotta da CP_1
entrambe le parti, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione in favore degli eredi.
Tuttavia, tra i ricorrenti viene menzionata che è morta Parte_4
prima dell'instaurazione del presente giudizio e per tale motivo va dichiarata, non certo l'invalidità/nullità dell'intero ricorso, come eccepito dall' ma CP_1
solo l'inammissibilità della domanda proposta dalla stessa Parte_4
.
[...]
Per il resto va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' CP_1
liquidato la prestazione.
L' ha chiesto di rigettare e/o dichiarare inammissibile il ricorso in ragione CP_1
del fatto che i ricorrenti non hanno prodotto la documentazione integrativa richiesta ai fini del pagamento (che comunque è poi avvenuto) ma tale circostanza, in sé del tutto pacifica e non contestata dai ricorrenti nelle loro note autorizzate, non può certo condurre al rigetto della domanda che, all'esito delle verifiche effettuate dall' è risultata fondata, rilevando piuttosto ai fini delle CP_1
spese che, considerando oltretutto l'inammissibilità della domanda della sig.ra
2 , anche in ragione di tale omissione che giustifica il ritardo del Pt_4
pagamento, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da;
Parte_4
dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma 05.12.2025 Il Giudice
1 ER SS
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