Articolo 5 della Legge 12 agosto 1962, n. 1290
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 settembre 1962
Art. 5.
L' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , e' sostituito dal seguente:
"Le deleghe per la cessione a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di quote di stipendio, salario e pensione, per il pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni sulla vita, stipulate a norma dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 , sono autenticate, per il personale in attivita' di servizio, dai capi degli uffici dai quali il personale stesso direttamente dipende e, per i pensionati, dai dirigenti delle Direzioni provinciali del tesoro oppure dal sindaco del Comune di residenza".
Entrata in vigore il 1 settembre 1962