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Articolo 3 della Legge 29 luglio 1952, n. 1080
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Legge 29 luglio 1952, n. 1080
Articolo 3 della Legge 29 luglio 1952, n. 1080
Versione
6 settembre 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 settembre 1952
Vedi fonte istituzionale
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