Articolo 3 della Legge 29 luglio 1952, n. 1080
Articolo 2
Versione
6 settembre 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 settembre 1952