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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/09/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3224 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, formato dai Magistrati dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3224 dell'anno 2024 nel Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, in ordine al ricorso depositato in data 18.11.2024
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di mandato in calce all'atto introduttivo dall'avv. Carmela Pepe Grosso, presso il cui studio, in Belvedere M.mo (CS), Piazza G. Grossi n. 27, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
OGGETTO: richiesta di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n.
756/2023 di questo Tribunale, come riformata in sede di gravame dalla Corte
d'Appello di Catanzaro con sentenza del 5.12.2023
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.2025 dinanzi al relatore la parte costituite chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo: “Voglia l'On.
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, disporre che il sig. 2
non sia più tenuto a versare alla sig.ra né Parte_1 Controparte_1
l'assegno divorzile di € 150,00 mensili, né l'assegno di mantenimento per il figlio fissato in € 300,00 mensili, e che di conseguenza ne venga disposta la revoca. Con la emissione di ogni altro necessario e consequenziale provvedimento di legge, e con ogni riserva, anche in ordine ai mezzi di prova consentiti. Il tutto con vittoria dio spese e competenze. S. J. “.
Il Pm, avuta comunicazione degli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
1. premesso il proprio obbligo, in forza di sentenza n. 756/2023 Parte_1 di questo Tribunale, emessa nell'ambito del procedimento di divorzio tra le parti, di corrispondere all'ex coniuge la somma mensile di euro 300,00 Controparte_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio (nato il [...]), oltre Per_1 al concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché l'obbligo, in forza di sentenza del 5.12.2023 della Corte d'Appello di Catanzaro (che sul punto riformava la sentenza di primo grado), di versare alla medesima la somma CP_1 mensile di euro 150,00 a titolo di assegno divorzile, chiedeva revocarsi le predette statuizioni, sul presupposto di un generale peggioramento delle sue condizioni economiche (legato alle spese mediche dirette alla cura delle patologie da cui il medesimo ricorrente è affetto) nonché del miglioramento delle condizioni economiche tanto dell'ex coniuge (percettrice di reddito di inclusione), quanto del figlio, beneficiario di pensione di invalidità con indennità di accompagnamento.
Non si costituiva in giudizio , malgrado la regolarità della notifica Controparte_1 rinnovata.
All'udienza del 5.5.2025 aveva luogo l'audizione del ricorrente.
Dopo una prima rimessione in decisione della causa al collegio, venivano acquisite informazioni dall'INPS ai sensi dell'art. 213 cpc, in ordine alla tipologia di invalidità in relazione alla quale era riconosciuto trattamento pensionistico in favore di (ordinanza del 28.5.2025). Persona_2
Avuto riscontro di tali informazioni, la causa era nuovamente rimessa in decisione al collegio all'udienza del 15.9.2025, senza termini per scritti conclusivi in ragione della rinuncia della parte costituita.
Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. 3
2. La domanda del ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
2.1 Si evince dalla lettura della sentenza n. 756/2023 di questo Tribunale (emessa all'esito di sentenza parziale che pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ) che all'epoca del predetto Parte_1 Controparte_1 procedimento il era percettore di trattamento pensionistico nella misura di Pt_1 euro 1.000,00, mentre la beneficiava di reddito di cittadinanza nella CP_1 misura di euro 525,00 mensili. Su tale presupposto, il concorso al mantenimento del rispetto al figlio (all'epoca ancora minorenne) era fissato Pt_1 Per_1 nella misura di euro 300,00 mensili, mentre era rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata dalla , ritenendo il Tribunale che non vi fosse una CP_1 disparità di reddito rilevante tra gli ex coniugi, anche in ragione dell'emersa capacità di lavoro e guadagno della parte istante. La sentenza, su tale ultimo profilo, era riformata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, la quale riteneva provato un contributo della odierna resistente alla formazione del patrimonio comune (avendo ella abbandonato il proprio posto di lavoro per aiutare l'ex marito nella gestione di un'azienda didattico-faunistica), nonché il suo stato di disoccupazione, con conseguente disparità di reddito con l'ex coniuge, anche considerandosi il decorso del periodo massimo di percezione del reddito di cittadinanza alla data della decisione del giudice del gravame.
Indubbio è che la situazione di fatto sottesa alle predette decisioni sia mutata nel corso del tempo per quanto riguarda il rapporto tra gli ex coniugi. Si evince, infatti, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, che beneficia Controparte_1 di reddito di inclusione sin dal 2023 per un importo di euro 830,00 mensili e risulta aver svolto sia nel 2023 che nel 2024, almeno a fini contributivi, attività lavorativa parasubordinata, conseguendo redditi imponibili pari a circa 2.000,00 euro complessivi nel 2023 e ad euro 653,00 complessivi per il 2024.
Il invece, continua ad essere percettore di trattamento pensionistico, pari a Pt_1 euro 1118,00 al netto delle trattenute fiscali (per come evincibile dal cedolino allegato al ricorso introduttivo, mentre non appare indicativo l'ultimo cedolino prodotto, che dà atto di un “recupero obbligatorio” di somme evidentemente di natura contingente), sostanzialmente identico al reddito preso in considerazione nel giudizio di divorzio. 4
Se così è, devono considerarsi all'attualità venuti i meno i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, percettrice di reddito di inclusione di importo quasi pari alla pensione percepita dal (con Pt_1 conseguente venir meno della disparità di reddito ritenuta sussistente dalla Corte di
Appello di Catanzaro) e denotante, al di là dell'età, una minima capacità di lavoro e guadagno, per come ricavabile dall'estratto conto contributivo esibito dalla parte ricorrente.
Discorso differente va fatto per quanto riguarda il rapporto tra il ricorrente e il figlio
. Per_1
Dalla lettura della sentenza di primo grado emessa da questo Tribunale nell'ambito del procedimento di divorzio si evince, infatti, che già all'epoca del predetto giudizio era percettore di assegno di invalidità (cfr. pag. 2) e Persona_2 anche l'INPS, nel riscontrare la richiesta di informazioni fatta dal Tribunale, ha indicato nell'agosto 2003 la decorrenza del trattamento pensionistico di cui il ragazzo gode. Se così è, invariata, come detto, la situazione reddituale del Pt_1 non vi è prova di una sopravvenienza che possa portare a considerare il figlio economicamente autosufficiente, non deponendo in tal senso né Per_1
l'eventuale aggiunta al trattamento pensionistico già percepito dell'indennità di accompagnamento (costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente: Cass. 10423/2023) né l'ulteriore documentazione prodotta (da cui può evincersi unicamente il conseguimento della laurea da parte del ragazzo e la partecipazione a spettacoli di danza, quali circostanze inidonee a dimostrare la percezione di redditi ulteriori rispetto agli emolumenti legati alla documentata invalidità). Non può costituire valida sopravvenienza neppure la documentazione di spese legate alla patologia oncologica di cui il ricorrente soffre, posto che già nel giudizio di divorzio si teneva conto, nella quantificazione del mantenimento, di tale stato di salute e delle correlate spese mediche (cfr. pag. 3) e nel presente giudizio non si è allegato se e in che misura tali spese siano aumentate rispetto al passato.
3. La natura della controversia e gli interessi ad essa sottesi, in uno all'esito complessivo del giudizio, legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
5
Il Tribunale, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe ed ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso di e per l'effetto, a Parte_1 modifica di quanto stabilito nella sentenza del 5.12.2023 della Corte
d'Appello di Catanzaro, revoca l'obbligo del di corrispondere a Pt_1 [...]
la somma mensile di euro 150,00 a titolo di assegno CP_1 divorzile, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge;
2. Rigetta il ricorso nel resto;
3. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma